Sentenza 7 giugno 2006
Massime • 1
Ai fini della configurazione del reato di abusiva attività finanziaria, di cui all'art. 132 D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) che richiama le attività di cui al precedente art. 106, comma primo, ricorre l'ipotesi dei "servizi di pagamento" - la cui prestazione è riservata agli intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Ufficio italiano cambi - tutte le volte che l'agente non si limiti a una mera attività di trasporto e consegna di danaro da debitore a creditore, ma realizzi un'attività ulteriore. (Fattispecie relativa ad attività di raccolta organizzata del danaro, in vari centri operativi in città italiane ed europee, mediante un servizio offerto al pubblico per il suo trasferimento all'estero, attività vietata alle persone fisiche, indipendentemente dal mezzo virtuale o reale utilizzato per il trasferimento della valuta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2006, n. 37218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37218 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 07/06/2006
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 1061
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 010597/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UN ME OB, N. IL 19/04/1971;
avverso ORDINANZA del 30/11/2005 TRIB. LIBERTÀ di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CONZATTI ALESSANDRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IANNELLI Mario, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
SA HA AC, sottoposto a indagini per i reati di cui all'art. 416 c.p., comma 1, 2, 3, 5, D.Lgs. n. 385 del 1993, art.132, (Testo Unico della Legge Bancaria, di seguito, T.U.) in riferimento all'attività di trasferimento di valuta (money transfert) attuato in un centro aperto al pubblico, ricorre per l'annullamento dell'ordinanza 30.11.05 ex art. 309 c.p.p., del Tribunale di Torino, che confermava l'ordinanza 10.10.05 del GIP di sede di custodia cautelare in carcere (attualmente sostituita dalla misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria), e deduce la mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in relazione ai gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), artt. 273 e 274 c.p.p.). I motivi sono infondati.
Come ritenuto nell'ordinanza impugnata, l'attività di "incasso e trasferimento di fondi" è riconducibile, per il suo stesso oggetto, ai "servizi di pagamento" di cui al, D.Lgs. n. 385 del 1993, art.106, cui rimandano la norma sanzionatrice (D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132), nonché il D.M. Tesoro, 6 luglio 1994, art. 4, comma 1,
emanato in ottemperanza di quanto disposto dal, D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 106, comma 4, lett. a).
Anche l'Ufficio Italiano Cambi (UIC), nell'ambito delle sue funzioni, con provvedimento 11.07.02 ha definito l'attività di trasferimento di valuta come attività compresa nel, D.Lgs. n. 385 del 1993, art.106, in quanto "prestazione di servizi di pagamento", in tutte le sue componenti, quali la trasmissione ed esecuzione di ordini di pagamento, la compensazione di debiti e crediti, remissione e gestione di carte di credito, di debito, o altri mezzi di pagamento, oltre il trasporto materiale di denaro contante o di valori (ad esempio, ad opera dei c.d. "trasporta valute" e dei c.d. "spalloni"). Il "trasferimento di valuta" realizza pertanto una delle attività riservate dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 106, perché consente all'operatore di intervenire attivamente sulla quantità e qualità della moneta raccolta, nonché sui tempi di regolamento della transazione richiesta.
Secondo il ricorrente, l'interpretazione suddetta del, D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 106, che estende ad ogni attività, anche materiale,
di incasso e di pagamento, contrasta con la norma, comma 2, lett. b), dalla quale si evince l'estraneità ai "servizi di pagamento" dell'attività di trasporto e consegna al creditore dei valori forniti dallo stesso debitore, perché la prestazione in tal caso è priva di contenuto finanziario, e quindi è liberamente consentita e non riservata agli intermediali.
È pertanto necessario distinguere, ai fini della decisione, l'attività di intermediazione finanziaria di prestazione di servizi di pagamento dall'attività meramente materiale di trasporto e consegna dei valori, priva di contenuto finanziario specifico. In tal senso si esprime il citato D.M. 6 luglio 1994: il servizio di pagamento si verifica ogniqualvolta l'intervento del terzo nell'attività di incasso dal debitore e di pagamento al creditore non sia qualificabile come mera attività di trasporto e di consegna. In negativo, lo specifico ed intrinseco contenuto finanziario è individuato nell'attività ulteriore svolta dall'intermediario rispetto a quella di semplice trasporto e di consegna. Nel caso in esame si imputa al ricorrente non già il mero trasporto di moneta, ma di aver partecipato a un'organizzazione strutturata in vari centri operativi in Torino e in altre città italiane ed europee, che offriva al pubblico il servizio di raccolta di denaro e se gestiva il trasferimento al l'estero.
Secondo la tesi difensiva, il sistema ideato dal coindagato UM HN con il nome di "Comonwealth Businnes Center" (di seguito, CBC), si limitava a fornire i corrieri per la consegna del denaro sino in Nigeria, i quali non erano legati da rapporti di esclusività e stabilità con i prevenuti (l'ordinanza impugnata è stata emessa anche nei confronti di Idiariu Eferetin Rex, non ricorrente), ne' la CBC si avvaleva di alcuna forma di partecipazione o sconto da parte di strutture europee. Osserva il Collegio che l'argomento è inconferente rispetto all'accusa, in quanto non considera che l'attività del CBC non consisteva unicamente nel trasporto, ma nella raccolta organizzata del denaro tramite un servizio offerto al pubblico per il suo trasferimento all'estero, attività vietata dalla legge bancaria indipendentemente dal mezzo virtuale o materiale utilizzato per il trasferimento della moneta. Per tale diverso profilo, il ricorrente deduce di essere stato un dipendente del CBC e non un imprenditore, così che non era sottoposto agli oneri di informazione e conoscenza che incombono su quest'ultimo, in specie circa la conoscenza dei regolamenti applicativi del servizio di money transfert emanati dal Ministero e dall'UCI. Inoltre, quale cittadino extracomunitario di non elevata cultura non aveva la capacità di comprendere pienamente il disvalore, di rilevanza penale, di una condotta di carattere formale e oggetto di vari interventi interpretativi. La censura appare non specifica, in violazione dei canoni che regolano in generale le impugnazioni degli atti giurisdizionali (art. 581 c.p.p., in quanto non contrasta gli argomenti addotti sul punto dal giudice del riesame, in particolare il fatto che l'indagato fosse a conoscenza dei sequestri amministrativi di denaro già operati negli aeroporti a carico di corrieri, nonché della struttura organizzativa della CBC, essendo in relazione con altri centri di raccolta e con altri indagati. Nè la condizione di lavoratore dipendente, se dimostrata, potrebbe di per sè escludere il dolo del reato per il quale lo SA è sottoposto a indagine. Per quanto concerne il reato associativo, osserva il Collegio che dall'ordinanza impugnata risulta che il difensore non ha sollevato motivi specifici sul punto davanti al Tribunale del riesame e che, comunque, il giudice del riesame ha confermato l'ordinanza genetica, emessa sulla base di gravi indizi dedotti dalle conversazioni registrate, dalle quali risultava che gli addetti ad altri centri di raccolta della CBC. Nè ragioni specifiche appaiono dedotte a sostegno del motivo di ricorso, dove si assume in via meramente assertiva l'assenza della struttura organizzativa contestata o di altri elementi differenziati il reato associativo dalla natura abituale del reato bancario.
Infine il ricorrente contesta la sussistenza delle esigenze cautelare di cui alle tre ipotesi alternativamente disciplinate dall'art. 274 c.p.p.: non vi sarebbe prova di un pericolo di inquinamento probatorio o di fuga, atteso che il ricorrente non ha fatto nulla per sottrarre elementi utili alle indagini o per sottrarsi alla reperibilità processuale (è incensurato e vive in Italia con la moglie), e si è limitato a eseguire compiti di gestione e cessazione ha conseguentemente eliminato ogni possibilità di reiterazione del reato.
Il motivo è manifestamente infondato.
Osserva il Collegio che, a parte l'attenuazione delle esigenze cautelari sopravvenuta nelle more del procedimento, la motivazione dell'ordinanza impugnata appare congrua, laddove si basa su una personalità incline a delinquere, come dimostrato dal perdurare dei traffici illeciti nonostante la conoscenza delle indagini in corso e dei sequestri operati dalla Guardia di Finanza, e sulla oggettiva gravità del reato, sia per la lesione di interessi tutelati di natura pubblica, sia per la notevole entità dei profitti e la pericolosità di un'attività bancaria illecita svolta in connubio con una struttura associativa.
Ritenuta la prevalenza delle ragioni di infondatezza su quelle di inammissibilità, il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 giugno 2006. Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2006