Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/2002, n. 9262
CASS
Sentenza 25 giugno 2002

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Dovendosi, ai fini della previsione di inefficacia degli atti non autorizzati dal giudice delegato contenuta nell'art. 167 legge fall., la natura degli atti stessi essere riguardata sotto il profilo del pregiudizio che il patrimonio dell'impresa riceve attraverso di essi, il conferimento, da parte dell'imprenditore ammesso alla procedura di amministrazione controllata o a quella di concordato preventivo, di un incarico tecnico professionale indirizzato a concepire, mettere in atto e gestire gli strumenti operativi utili a recuperare la vitalità e la capacità produttiva e reddituale (se l'impresa è in amministrazione controllata), ovvero a prevenire la dissoluzione o il pregiudizio dei crediti (se l'impresa è in concordato preventivo), nel primario interesse dei creditori, resta un atto di ordinaria amministrazione, non soggetto pertanto a previa autorizzazione del giudice delegato, anche ove esso comporti una spesa elevata, purché adeguata alla funzione perseguita, e si sottrae, altresì, in quanto tale, al vaglio di proporzionalità della spesa con le condizioni di precarietà dell'impresa.

L'incarico professionale conferito, in assenza di autorizzazione del giudice delegato, dall'imprenditore il quale si trovi in regime di amministrazione controllata o di concordato preventivo, ove si inserisca nel quadro di un piano di risanamento dell'impresa, allo scopo di conservare il patrimonio e prevenire il fallimento, si rivela estraneo tanto alla categoria degli atti di straordinaria quanto a quella degli atti di ordinaria amministrazione, come tali insuscettibili di autorizzazione. La relativa spesa, pertanto, in caso di successiva dichiarazione di fallimento, non va inclusa, ove non autorizzata, tra le passività concorsuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/2002, n. 9262
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9262
    Data del deposito : 25 giugno 2002

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