Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/2002, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTES0R NE02 Oggetto EMA M SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21297/99 Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente e Relatore Consigliere 23426/99 Dott. AL CRISCUOLO Cron. 2749 Consigliere Dott. Ugo VITRONE Consigliere Rep. 250 Dott. Mario Rosario MORELLI Ud. 02/10/01 Dott. Onofrio FITTIPALDI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S EN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti 1.55 29 GEN. 2002 THETIS Srl, legale rappresentante pro in persona del Qums Monic ii e de Bish evict IL CANCELLIERE tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALARIA 290, presso l'avvocato CARLO DI MARCANTONIO, che 1 rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
€1,55 L.3000 CANCELLERIA ricorrente
contro
ANTONELLA Srl, _DG724724 ORNELLA Srl, D'ALESSANDRO MICHELE, TO GIANFRANCO;
- intimati -
2001 e sul 2° ricorso n° 23426/99 proposto da: 2008 ANTONELLA Srl, ORNELLA Srl, in persona dei rispettivi CORTE SUPP Prima Sezione Deocaltato jo Cancel ia 1 29 GEN บ IL CANCELLIERE legali rappresentanti pro tempore, TO GIANFRANCO, CIRENAICA 15, elettivamente domiciliati in ROMA VIA presso l'avvocato NICOLA PICARDI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati FEDERICO CARPI e SERGIO MAGRI, giuste deleghe in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
THETIS Srl, HE NA MARIA;
- intimate avversO la sentenza n. 280/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 06/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/2001 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Di Marcantonio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per i resistenti, gli Avvocati Picardi e Carpi, che hanno chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO inlarin Il Tribunale di RA (con sentenza 19 settembre 1996), decidendo le due cause riunite promosse da NN RI BI, socia della società a r.l. TI, per la dichiarazione di simulazione degli atti di com- pravendita di un'area edificabile posta in Comacchio- lido, conclusi, il primo, dalla stessa società TI apparentemente con la società a r.
1. EL e, quel- lo consecutivo, da questa con la società a r.l. LA per essere il reale unico acquirente RA Toma- -; e per la dichiarazione di inefficacia di tale ven- si dita perchè conclusa per la TI dall'amministratore HE D'AL privo di potere rappresentativo in ordine alle vendite immobiliari, dichiarava il difetto di legittimazione attiva della BI e, accoglien- do le stesse domande nel merito fatte proprie dalla so- cietà TI (costituita in giudizio dopo la riunione delle due cause), dichiarava inefficaci i due consecu- tivi atti di compravendita del terreno, ma rigettava la accessoria domanda di risarcimento dei danni. Accogliendo l'impugnazione proposta dalle società EL ed LA e dal AS, la Corte d'appello di Bologna, con la sentenza 6 aprile 1999, respingeva tutte le domande fatte proprie dalla società TI e - e l'appello incidentale della accolte dal Tribunale - BI (sul punto della negata sua legittimazione attiva). 2016140 Rilevava la Corte di merito, fatto riferimento al prezzo della compravendita versato in lire 985.000.000 (giudicato congruo anche a confronto con l'analoga sti- ma U.T.E.) che nella specie fa difetto il requisito ob- biettivo del danno che rende opponibile al terzo pro- fittatore le limitazioni al potere di rappresentanza dell'amministratore sociale ex art. 2384, comma 2, C.C., sicchè "l'azione risulta infondata, a prescindere da ogni questione sia sulla posizione del AS quale reale acquirente del terreno, sia sulla conoscenza da parte di lui dei limiti di rappresentanza dell'amministratore, sia infine sulla necessità di pro- vare per iscritto o con altri mezzi la dedotta simula- zione di vendita immobiliare". Contro questa sentenza la società TI e NN Ma- ria BI hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo di impugnazione (che deduce viola- zione dell'art. 2384 C.C. e vizio di motivazione in or- dine alla valutazione degli elementi presuntivi di ade- -guatezza del corrispettivo in relazione all'art. 2729 C.C. - non essendo per altro censurata la confermata carenza di legittimazione attiva della BI). Le società EL ed LA e RA AS hanno resistito con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale condizionato (sul punto della ritenuta am- Where 4 missibilità delle domande proposte dalla società The- tis, nei confronti degli altri convenuti, con il tardi- vo atto di costituzione, considerato dai giudici di me- rito come intervento volontario litisconsortile). Gli stessi controricorrenti hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c.. I due ricorsi, separatamente iscritti nel Ruolo Ge- nerale, sono stati preliminarmente riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La società TI e NN RI BI han- proposto ricorso con il medesimo atto, censurando no con l'unico motivo la decisione nel punto in cui la Corte di merito ha rigettato (accogliendo l'appello principale delle società EL ed LA e del To- masi) le domande della società TI. Ebbene il ricor- SO della BI, che non ha impugnato il distinto capo della decisione là dove la stessa Corte, rigettan- do il suo appello incidentale, ha confermato la pronun- cia del Tribunale che le negava la legittimazione atti- è palesemente inammissibile per difetto di interes- va, Nè ovviamente (come invece ha prospettato il difen- se. sore della ricorrente nella discussione) la posizione rispetto alla quale i giudici di meritodi attrice hanno negato alla BI la legittimazione - può RI 5 considerarsi implicitamente convertita in quella pro- pria dell'intervento adesivo dipendente ai fini della (pur se limitata) legittimazione alla impugnazione a sostegno di quella della parte adiuvata 2. Con l'unico motivo del ricorso la società TI non pone in discussione la struttura logico giuridica della decisione della Corte di merito che ha considera- to come questione pregiudiziale (rispetto alle distinte domande dirette all'accertamento della simulazione del- le due consecutive compravendite immobiliari e alla di- chiarazione di inefficacia dell'unico contratto dissi- mulato, per difetto di rappresentanza dell'amministratore della TI art. 2384, c. 2 C.C. -) quella attinente alla effettiva sussistenza di un "danno" per la società venditrice dipendentedalla con- clusa compravendita;
e ha rigettato ogni domanda avendo dato risposta negativa a tale questione. La ricorrente critica invece, sotto il profilo del vizio motivaziona- le e della violazione del criterio normativo di valuta- zione delle presunzioni (art. 2729 C.C.), l'apprezzamento in concreto compiuto dalla Corte di me- rito in ordine alla congruità del prezzo della compra- vendita come conclusa dall'amministratore HE D'AL oltre i limiti del suo potere rappresenta- tivo, dalla quale dunque non potrebbe essere derivato ichard alcun pregiudizio economico per la società venditrice. Nè la ricorrente pone in discussione l'implicito prin- cipio in diritto da cui muove la decisione impugnata e cioè che requisito oggettivo essenziale della azione sociale fondata sull'art. 2384, comma 2. C.C. è la sus- sistenza di un "danno", quanto meno potenziale, per la società rappresentata (postulato dal modo in cui l'art. 2384, c. 2, configura lo speciale dolo del "terzo"). Ebbene, così come formulato, il motivo è infondato. A ragione, deve innanzitutto rilevarsi, i controri- correnti obbiettano che la decisione di merito non affidata a presunzioni semplici prove indirette ex art. 2729 C.C. , poichè invece la Corte di merito ha - fondato il convincimento di congruità del corrispettivo della compravendita (e perciò di insussistenza di ogni pregiudizio obbiettivo generato dalla stipulazione) sulla determinazione del valore di mercato dell'area, compiuta ai fini fiscali - dall'Ufficio Tecnico Era- riale e acquisita nel connesSO giudizio penale (promosso per i medesimi fatti su denuncia della Bian- chelli), essendo stato il relativo documento di stima prodotto nella presente controversia. E dunque è qui questione di "prudente apprezzamento" nella valutazione delle prove (art. 116 c.p.c.), avendo la sentenza ade- guatamente motivato sul punto della attendibilità della lation 7 "stima UTE" (per un valore di mercato inferiore a quel- lo pattuito e corrisposto nella specie) condotta anali- ticamente sulla concreta suscettività edificatoria dell'area, sicchè si rendeva superfluo il ricorso d'ufficio ed una consulenza tecnica. La società ricorrente si limita ad opporre alla stima UTE, impropriamente considerata come un semplice "indizio", la "perizia asseverata redatta dall'ing. Giancarlo Buccolini" per importo assai più elevato (che la Corte di merito, criticando la decisione del Tribu- nale, aveva constatato neppure prodotta in primo gra- do), non mette in discussione e a confronto i rispetti- vi procedimenti di valutazione e non svolge quindi al- cun argomento idoneo a invalidare in concreto la deter- minazione dell'ufficio finanziario e a dar ragione del- la esigenza di una consulenza tecnica sul punto, solle- citata nel giudizio di appello. Nè la omessa considera- zione degli speciali rapporti che RA AS (il acquirente") avrebbe istituito con "dissimulato della società TI, HE l'amministratore D'AL, (che doveva sapere) privo di poteri rap- presentativi quanto allo specifico affare (e del quale avrebbe perfino facilitato l'appropriazione del prezzo della compravendita), può costituire come invece af- ferma la ricorrente - una rilevante lacuna motivaziona- jotavo 8 le, e ciò per la ragione che la considerazione di quel le circostanze (a dire della ricorrente non controverse in causa) non assume alcuna incidenza sul tema giudica- to decisivo della Corte di merito e ravvisato nell'apprezzamento pregiudiziale dell'effettivo valore di mercato dell'area a confronto del prezzo nella spe- cie pattuito e pagato.
3. Infondato essendo l'unico motivo di impugnazione, il ricorso della società TI deve essere rigettato, rimanendo perciò assorbito il ricorso incidentale pro- posto dai resistenti in via condizionata. Soccombenti, la società a r.l. TI e NN RI BI sono tenuti e condannati in solido al rim- borso delle spese di questa fase del giudizio a favore dei resistenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da NN RI BI e rigetta il ricorso della società TI;
dichiara assorbito il ricorso inciden- tale;
condanna i ricorrenti BI e società TI in via solidale tra loro al rimborso delle spese del giudizio a favore dei resistenti, liquidate in comples- sive lire22523000delle quali lire 22 milioni per ono- rari di avvocato. Artave Roma, 2 ottobre 2001 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prime Surione Civile Depositato in Cancelleria #. 29 GEN. 2002 IL CANCELLIERE Il Presidente estensore Giovanni Losavio finamilosecs, izi Caminet IL CARS WERE Luisa Passinetti M 1097 4567 2099 TOT. 160,13 ENTRATE ROMA 2 2 APR. 2002 AGENZIA DEL al13727 Arch (euro F (Doltess Responsabile C Dr. M. RA 101 0