Sentenza 11 giugno 2009
Massime • 1
La mancata designazione di un difensore d'ufficio, in assenza di quello di fiducia, nonché l'omessa notifica al medesimo del decreto penale di condanna, sono causa di nullità assoluta dello stesso decreto, come tale deducibile in ogni stato e grado del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/2009, n. 29398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29398 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2009 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIAO
29 398 /09 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 11/06/2009
SENTENZA
N..7790 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. DE ROBERTO GIOVANNI PRESIDENTE
1. Dott.SERPICO FRANCESCO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
"I N. 043295/2008 2. Dott.COLLA GIORGIO
3. Dott. FAZIO ANNA MARIA "
4. Dott.CITTERIO CARLO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA 1. ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) LO IA LE N. IL 21/12/1971
del 10/09/2008 avverso DECRETO
GIP TRIBUNALE di RAGUSA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
SERPICO FRANCESCO lette, le" conclusioni del P.G. in sede intese all'annullamento del provvedimento impugnato, con trasmissione atti al Tribunale
di Ragusa;
O S S E R V A
Avverso il decreto penale di condanna emesso dal GIP c/o il Tribunale di Ragusa in data 10-9-08 nei confronti di LO OA LE in ordi- ne al reato di cui all'art.334 cp.,il predetto imputato proponeva oppo- sizione che lo stesso GIP, con ordinanza 24-10-08, dichiarava inammissi- bile perchè ritenuta tardiva.
Avverso detti provvedimenti il LO ha proposto ricorso per cassazio- ne, deducendo, a motivi del gravame,la violazione dell'art.606 lett.c) cpp.,
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• per inosservanza dell'art.460 co.3" cpp. per violazione del diritto di difesa, stante la mancata nomina di difensore d'ufficio e relativa noti-
fica allo stesso del decreto di condanna e dell'ordinanza di inammissi-
bilità dell'opposizione allo stesso, stanta la mancanza di un difensore di fiducia.
Il ricorso è fondato e va accolto, con il conseguente annullamento senza rinvio del decreto del 10-9-08, nonchè dell'ordinanza 24-10-08,con conse- guente trasmissione degli atti al Tribunale di Ragusa per il giudizio.
Ed invero,contrariamente a quanto ritenuto dal GIP siciliano, il preva- lente orientamento di questa Corte di legittimità in tema di corretta lettura ed applicazione degli artt 460 e 461 cpp., impone di ribadire il pricipio di diritto secondo cui, in assenza di un difensore di fiducia, va, in ogbi caso nominato all'imputato un difensore di ufficio al quale, nel contesto di un altrettanto corretto inquadramento dei termini costi-
tuzionali del diritto di difesa ex art.III Costituzione,va, in uno che al predetto imputato,notificato il decreto penale di condanna, anche agli effetti della eventuale opposizione alla decisione, le cui valutazione eeige un competenza specifica non supinamente attribuibile a quisque de populo.
L'omissione della nomina di detto difensore di ufficio, in mancanza(come nella specie) di quello di fiducia, si risolve in una nullità assoluta e, come tale deducobile in ogni stato e grado,di guiaa che, nella specule,non solo il decreto di condanna è stato emesso in dispregio della necessa- ria tutela del diritto di difesa,ma la stesasa opposizione è stata mala- mente dic iarata inammissibile per tardività, nonostante l'omessa notifi- ca dell'atto anche al difensore, che, i assenza di quello di fiducia, anda- va nominato ad hoc di ufficio per assicurare la detta impresindibile tutela del diritto di difesa dell'imputato (cfr.tra le altre, Cass.pen.Sez.V, 4-3-05,n.8463,Singh). Di qui le conseguenze di fondatezza del ricorso, con il relativo accogli– mento dello stesso
P.Q.M.
ANNULLA senza rinvio il decreto del 10-9-08 monchè l'ordinanza 24-10-08
e DISPONE trasmettersi gli atti al Tribunale di Ragusa per il giudizio.
Coal deciso in Roma l'II-6-2009
Depositato in Cancelleria ISIDEN: CANCELLIERE SUPER C1 16 LUG 2009 IL Cotsic EST. oggi, до Но Lidia Scalia. IL CANCELLIERE
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