Cass. civ., sez. III, sentenza 23/02/1999, n. 1530
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Sentenza 23 febbraio 1999

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In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'assicuratore del responsabile può essere chiamato a rispondere di due distinte obbligazioni: una, per fatto altrui, rapportata al danno causato dall'assicurato; l'altra, per fatto proprio, rapportata al danno direttamente causato dall'assicuratore che, comportandosi in mala fede, abbia colposamente ritardato il pagamento dell'indennizzo (cosiddetta "mala gestio"). La prima di tali obbligazioni è immediatamente produttiva di interessi, con decorrenza dalla data dell'illecito; la seconda delle suddette obbligazioni, invece, produce interessi soltanto dalla costituzione in mora dell'assicuratore, la quale si verifica "ope legis" alla scadenza del termine previsto dall'art. 22 legge 24 dicembre 1969 n. 990 o, nel caso di domande promosse contro l'impresa cessionaria, di quello previsto dall'art. 8 legge 24 novembre 1978 n. 738.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 23/02/1999, n. 1530
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1530
    Data del deposito : 23 febbraio 1999

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