Sentenza 23 febbraio 1999
Massime • 1
In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'assicuratore del responsabile può essere chiamato a rispondere di due distinte obbligazioni: una, per fatto altrui, rapportata al danno causato dall'assicurato; l'altra, per fatto proprio, rapportata al danno direttamente causato dall'assicuratore che, comportandosi in mala fede, abbia colposamente ritardato il pagamento dell'indennizzo (cosiddetta "mala gestio"). La prima di tali obbligazioni è immediatamente produttiva di interessi, con decorrenza dalla data dell'illecito; la seconda delle suddette obbligazioni, invece, produce interessi soltanto dalla costituzione in mora dell'assicuratore, la quale si verifica "ope legis" alla scadenza del termine previsto dall'art. 22 legge 24 dicembre 1969 n. 990 o, nel caso di domande promosse contro l'impresa cessionaria, di quello previsto dall'art. 8 legge 24 novembre 1978 n. 738.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/02/1999, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO BILE - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - rel. Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FGVS RAPPRESENTATO POLARIS ASSIC SPA in persona del Presidente ed Amministratore Delegato Dr. Giorgio LANZ, con sede in Milano, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 50/A, presso lo studio dell'avvocato LUCIO LAURENTI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FA AI, FA RO o RO entrambe in proprio e n.q. eredi pro quota della defunta madre MA RE VED. FA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA DEL MASCHERINO 12, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MONTAGNARO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
EN MA, LCA PREVIDENZA SICURTÀ;
- intimati -
avverso la sentenza n. 145/96 della Corte d'Appello di FIRENZE, emessa il 12/1295 e depositata il 24/02/96 (R.G. 1627/92);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/98 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito l'Avvocato Dott. Lucio LAURENTI;
udito l'Avvocato Dott. Luigi MONTAGNARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1^) Nel 1985, le Sig.re RE, NA e MA TI, agendo nella qualità di eredi del defunto Sig. MI TI, deducendo che:
- quest'ultimo, nel 1976, era stato investito da un'auto guidata dal proprietario Sig. IN GE e assicurata con la Previdenza e Sicurtà, che era stata in liquidazione e ceduta alla CIDAS s.p.a. (ora Assicurazione Polaris s.p.a.);
- l'intera responsabilità dell'incidente si doveva imputare al GE;
- il TI aveva riportato rilevanti danni alla persona;
- le richieste di risarcimento avanzate nei confronti della CIDAS nel limite del massimale (L. 15.000.000) erano rimaste senza esito;
tutto ciò premesso:
ha chiesto davanti al Tribunale di Livorno il GE, il liquidatore della Previdenza e Sicurtà e la CIDAS in nome e per conto dell'INA (Gestione Autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada), chiedendo la loro condanna in solido al pagamento della somma di L. 15.000.000 oltre a rivalutazione ed interessi. 2^) Costituitosi il contraddittorio - ed avendo la CIDAS inviato, in data 19.1.1987, la somma di L.
9.467.000 alle attrici che l'avevano accettata in semplice acconto - il Tribunale, con sentenza resa in data 25.2.1992, ha condannato i convenuti e ha liquidato il danno in L. 14.259.400, con rivalutazione ed interessi sull'intera somma fino al 19.1.1987 e su quella ~2residua di L.
4.792.400 fino al saldo. La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza resa in data 12.12.1995, ha confermato quella del Tribunale, osservando che era stata acquisita la prova della "mala gestio" da parte dell'originario assicuratore e dei suoi aventi causa e che pertanto correttamente svalutazione e interessi erano stati fatti decorrere dal giorno del fatto, trattandosi di un illecito che vale a costruire in mora il debitore;
peraltro, i termini assegnati rispettivamente all'assicuratore e al F.G.V.S. per provvedere paralizzano temporaneamente l'azione del danneggiato, ma non spostano il termine iniziale per il calcolo della svalutazione e degli interessi, quando la richiesta non trovi debito accoglimento.
3^) Di tale sentenza il F.G.V.S., rappresentato dalla Polaris, ha chiesto la cassazione con ricorso, al quale la TI (NA e MA, in proprio e come eredi della defunta madre RE) resistono con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1^) Con unico motivo - formulato per violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 8 della L. 738/78la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia calcolato svalutazione ed interessi dalla data del fatto, in violazione delle norme citate, che, nel caso di azione diretta contro il Fondo, fanno decorrere il termine iniziale per tale calcolo solo dal giorno della scadenza dello spatium deliberandi di cui all'art. 8 (e quindi dal 181^ giorno dalla recezione della formale richiesta da parte del danneggiato). 2^) Il motivo è fondato.
La normativa sulla assicurazione obbligatoria per i veicoli e per i natanti disciplina due tipologie di obbligazioni, tra loro diverse, ma collegate. Mentre l'obbligazione del danneggiante è un'obbligazione di valore di natura risarcitoria, quella dell'assicuratore è un'obbligazione indennitaria di valuta, il cui ammontare è, per un verso, determinato nel limite del massimale, ma, è, per l'altro, collegato con il debito effettivo del danneggiante, al quale viene rapportato.
Per tale collegamento, la giurisprudenza di questo S.C. (Cfr. Cass.8.6.1988, n. 3891, pacificamente seguita) ha statuito che anche il credito del danneggiato nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada è, al pari di quello dell'assicuratore ordinario, immediatamente produttivo di interessi, nel senso che, se l'ammontare complessivo dell'obbligazione risarcitoria del danneggiante, compresi svalutazione e interessi, rientra nei limiti della massimale, l'obbligazione del fondo deve essere commisurata a tale ammontare.
Diversa rispetto alla obbligazione indennitaria è la responsabilità (dell'assicuratore) per mala gestio, che trova il suo fondamento in un comportamento proprio contrario ai doveri di correttezza e dell'assicuratore, sanzionati dall'art. 1176 c.c. e produce diligenza effetto di risarcire oltre il massimale anche il danno prodotto da tale comportamento. Il principio vale anche qualora la domanda sia proposta nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada. Ne deriva pertanto che, per imputare un effetto di maggiore danno ad un comportamento dell'assicuratore o del Fondo debitore, è indispensabile che questo risulti inadempiente rispetto agli obblighi di adempimento prescritti dalla legge. Posto che questa concede all'assicuratore e al Fondo rispettivamente due differenti termini entro i quali gli stessi debbono determinarsi per l'adempimento, entro tali termini non può aversi mala gestio, ne', di conseguenza, obbligazione oltre il massimale per i danni da tale mala gestio derivati.
Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze, che valuterà la fondatezza della domanda tenendo conto del principio di diritto dianzi affermato.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 24 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 1999