Sentenza 14 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/03/2003, n. 3789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3789 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE перенит Locuzione SEZIONE TERZA CIVILE0 37 8 9 /03 Indennità di avviamento Composta dag commerciale Dott. Angelo R.G.N. 12605/01 GIULIANO Dott. Michele LO PIANO Consigliere 7.8722 Cron DoLt. Fabio MAZZA Consigliere -1064 Consigliere Rep. Dott. Francesco TRIFONE Rel. Consigliere Ud. 28/11/02 Dott. Kanio MALZONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE LI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato AMEDEO POMPONIO, di feco dall'avvocato FRANCO SECHI, giusta delega in atli, ricorrente
contro
CI AT, GI AN, intimati avversO la sentenza 11. 216/00 del Tribunale di TEMPIO PAUSANIA, eressa ii 27/4/2000 depositata il 03/05/00; 2002 RG. 4/1999, 2357 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udionza del 28/11/02 da Consigliere Dot- Ennio MALZONE: udito il F.M. in persona de Sostituto Procuratore Generale Dott. Daric CATIERO che ha concluso Per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo UG TA e AS AR con atto del 12.2.98, intimavano RO AS lo siratto per morosità da un lor locale da costui condctto in locazione dal gennaio 1997, dietro pagamento del canore mensile di £ 5.000.000, asserendo che lo stesso aveva omesso di corrispondere i canoni dall'aprile del 1997; citavano, quindi, in giudizio costui avanti al pretore di Tempio Pausania per la relativa convalida. Il RO, costituitosi in giudizic, contro deduceva che i locatori s'erano resi responsabili di grave ina- dempienza nei suoi confronti, perché avevano omesso di rilasciare qualsiasi pezza giustificativa del pagamento de l canone, con grave ripercussione, per lui negativa, ai fini fiscali;
ottriva banco iudicis le chiavi del Locale e chiedeva la condanna dei locatori al pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commer- cible. Con sentenza n.2/1993 l'adito pretore rigettava la domanda attorea e condannava i locatori al pagamento in 2 solidu 11 favore cicl conductore della somma di £ 90.000.000 ex art.34 1.392/78, oltre al pagamento della metà delle spese di lite. Proponevano appello i locatori e , in via incidenta- le, il conduttore. Il tribunale di Tempio Pausania con sentenza 1. 216 del 27.4.2000 accoglieva per quanto di ragione 'appello principale e, per l'effetto, in to=8- le riforma della sentenza impugnata, convalidava 10 sfratto per morosità e condannava il conduttore a paga- re ai loca.ori la somma di 55.000.000, titolo di cano- ni scaduti con interessi e spese dei due gradi di gin- dizio, rigettando ogni altra domanda. Per la cassazione della decisione ricorre il Perot- ti esponendo un solo motivo variamente articolato. Kessuna difesa è stata svolta dagli intimati resi- stenti. Motivi della decisione Il ricorrente lanerta sostanzialmente il mancato accoglimento dell'eccezione d'inadempimento e sostiene che il medesimo non andava individualo nel solo mancato rilascio delle ricevute di pagamento dei canoni di lo- cazione, bensi in ulteriori fatti comportamentali, qua- li il rifiuto di redigere il contratto in forma scrit- ta, la richiesta di pagamento dei caroni in contanti ovvero CO Litoli emessi a favore di terzi;
censura il 3 giudizio di comparazione fatto dal giudice d'appello in ordine alle reciproche inadempienze, assumendo che il medesimo ė estraneo alla ratio del prino Comma dell'art. 1460 c.c.; sostiene, infine, che andava condi- visa da parte dei giudice di appello la decisione del pretore di ritenere risoluto il contratto per muzuo consenso, per effetto del quale era dovuta al conduttore 1'indennità ox art.34 1.39278. 11 ricorso è infondato. Il tema della decisione r-- esattamente individuato nella valutazione se il Sulta rifiuto dei locatori di adempiere alla prestazione ac- cessoria di emissione delle ricevute di pagamento dei canor i di locazione era di tale rilevanza da giustifi- care il mancato pagamento degli stessi canoni da parte del conduttore. La risposta rogativa al quesito la si ricava dalla лatura stessa delle due prestazioni: l'una, quella del Locatori, di caratle:ė accessorio, e i'altra, quella del conduttore, essenziale ai fini del mantenimento del rapporto: il sinallagma contrattuale è costituito dalla consegna del bene al conduttore dietro corresponsione di un canone. Non risultano, e Derneno sono state evidenziate in riccrso CCT gli indispensabili richiami documentali, ulteriori circostanze di fatto che avrebbero potuto in- 4 durre il giudice di appelle ad una valutazione più se- Lenito dai locatori vera de comportamento nell'esecuzione del contratto. Nemmeno risulta che in sede di prima comparizione le parti abbiano espresso il consenso a risolvere paci- ficamente il rapporto né tale mutuo consenso, rilevante ai fini del diritto de i conduttore a ricevere 'indennità di avviamento commerciale, poteva essere desunte dalla sola contestuale consegna delle chiavi del locale da parte del conduttore, fatto questo bene evidenziato dall'interesse del conduttore di liberarsi dall'obbligazione di pagamento dei relativi canoni Consequentemente il ricorso va riget Lato senza ob- bligo di statuizione sulle spese del giudizio di cassa- zione, stante l'assenza degli intimati.
P.Q.M.
rigenta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma addi 28.11.02 Il Consigliere relatore Il presidenta Ampelo "puliana Depositata in Cancelleria Lon Po 14.03.01 CANCELLIERG Dott.ssa Maria Aiello 5