Sentenza 18 novembre 2009
Massime • 1
Non rientra, tra i requisiti dell'avviso di fissazione dell'udienza del giudizio abbreviato, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2009, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 18/11/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 2049
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - N. 23347/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RU IC N. IL 04/05/1953;
avverso la sentenza n. 493/2008 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 16/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
UF CH propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Catanzaro confermava quella del GUP di Cosenza che in data 16.1.08 aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per il reato di cui agli art. 81 cpv. c.p., e D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 1 bis per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali. Deduce in questa sede il ricorrente:
1) violazione degli artt. 464, 441, 419 c.p.p. non contenendo l'avviso di fissazione dell'udienza del giudizio abbreviato l'avvertenza che non comparendo l'imputato sarebbe stato giudicato in contumacia;
2) inosservanza di legge penale risultando erroneamente omessa la dichiarazione di contumacia dell'imputato alla prima udienza;
3) contraddittorietà ed illogicità della motivazione avendo ritenuto equipollente alla notifica dell'ingiunzione ad adempiere quella del decreto penale anziché quella del decreto di citazione con la conseguenza di dichiarare tardivo il successivo adempimento al versamento degli oneri.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Per quanto concerne il primo motivo il ricorrente fonda la sua prospettazione sul rilievo che l'art. 461, attraverso il richiamo all'art. 441 che prevede l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni per l'udienza preliminare ad eccezione di quelle degli artt. 422 e 423, imponga anche l'osservanza del cit. art. 419 che al comma 1 prevede anche la necessità dell'avviso all'indagato che non comparendo sarà giudicato in contumacia.
In realtà l'avvertimento in questione ha la funzione di rendere edotto l'interessato che l'udienza avrà comunque luogo a prescindere dalla sua presenza e si rende necessario - così come normalmente accade nel caso degli atti introduttivi del giudizio - in quanto la decisione circa la celebrazione del giudizio stesso prescinde dalla volontà dell'interessato.
È innegabile tuttavia che il giudizio abbreviato presenti caratteristiche del tutto peculiari rispetto alle altre forme di giudizio.
E la prima diversità sta nel fatto che esso è attivabile unicamente su richiesta dell'interessato.
Non si vede allora la ragione per riprodurre anche nell'avviso relativo alla celebrazione del giudizio abbreviato l'avvertimento in questione in quanto sul piano logico appare ragionevole ritenere che l'imputato, proprio per le valutazioni connesse alla scelta del rito, all'atto della richiesta di esso, debba essere necessariamente già consapevole e delle caratteristiche precipue del rito e delle modalità dello svolgimento dell'udienza.
Se dunque anche per il giudizio abbreviato non si può prescindere dall'avviso all'imputato del giorno, dell'ora, del luogo dell'udienza dipendendo l'individuazione di tali elementi esclusivamente dalla determinazione del giudice che accolga la richiesta, ditalché l'eventuale omissione di tali indicazioni certamente si riverbera sulla validità dell'avviso, altrettanto non può dirsi per l'avvertenza ulteriore circa la celebrazione del giudizio in forma contumaciale in quanto in realtà ultronea.
E d'altra parte l'art. 441 richiama "in quanto applicabili" le disposizioni dell'udienza preliminare.
Conclusivamente, pertanto, ad avviso del Collegio, nessuna nullità deriva dall'omissione dell'avvertimento sull'avviso per la celebrazione dell'udienza con rito abbreviato.
b) Sul secondo motivo è costante la più recente giurisprudenza della Corte nell'affermare che l'omissione della dichiarazione di contumacia non è causa di nullità della sentenza, in quanto si tratta di nullità non prevista dalla legge e dalla quale non deriva alcun pregiudizio alla difesa dell'imputato (Sez. 5^, n. 36651 del 04/06/2008 Rv. 241634). c) Sul terzo motivo si rileva che l'omessa comunicazione dell'Ente previdenziale è surrogabile, secondo gli orientamenti assolutamente prevalenti di questa Sezione - cui anche il Collegio ritiene di doversi adeguare condividendone le motivazioni - con la contestazione contenuta in atti giudiziari e, quindi, anche con quella enunciata nel decreto di citazione.
Dovendosi avere dunque effettivamente riguardo al primo atto contenente la contestazione deve ritenersi senz'altro idoneo anche il decreto penale, in assenza di pregresse ingiunzioni, a far decorrere il termine per la regolarizzazione amministrativa. Nè vale obiettare al riguardo - come fa il ricorrente - che il decreto penale è in realtà atto conclusivo del giudizio. L'obiezione non tiene infatti conto della particolare struttura del giudizio per decreto.
Va ricordato, infatti, che - come costantemente affermato dalla Corte - proprio per le peculiarità del rito, si ammette in generale la formulazione della richiesta di oblazione contestualmente all'atto di opposizione (ex plurimis Sez. 3, Sentenza n. 9180 del 14/01/2009 Rv. 243008).
E dunque ben avrebbe potuto il ricorrente richiedere con l'atto di opposizione anche il termine per l'adempimento degli oneri dovuti onde beneficiare dell'estinzione del reato.
Al rigetto del ricorso consegue l'onere per la ricorrente del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010