Sentenza 18 dicembre 2018
Massime • 1
Il divieto di applicazione della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., nel caso in cui il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, non sarà irrogata una pena detentiva non inferiore a tre anni, non impedisce di adottare la più grave misura cautelare qualora ogni altro provvedimento si riveli inadeguato a soddisfare le esigenze cautelari. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione della custodia in carcere nei confronti di imputato condannato a tre anni di reclusione quale aumento per la continuazione con i reati oggetto di altra sentenza definitiva, osservando anche che l'affidamento in prova al servizio sociale, ottenuto in relazione alla pena irrogata con la sentenza definitiva, non incide sulla persistenza delle esigenze cautelari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2018, n. 15025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15025 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2018 |
Testo completo
15025-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE 94 Composta da Presidente - Sent. n. sez. 2919/2018 GRAZIA LAPALORCIA Relatore - CC 18/12/2018 LUCA SEMERARO R.G.N. 37061/2018 GIANNI FILIPPO RE CO ON LD CR ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN IE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/08/2018 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
sentite le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 20 agosto 2018, il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'appello proposto da GL AN avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino del 4 luglio 2018 di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione dell'ordinanza cautelare genetica emessa per i reati ex art. 73 d.P.R. 309/1990. Ha premesso il Tribunale del riesame che GL AN è stato condannato alla pena di 3 anni di reclusione, oltre alla pena pecuniaria, quale solo aumento per la continuazione con i reati oggetto di altra sentenza definitiva. Ha rigettato l'appello rilevando che l'ottenimento dell'affidamento in prova ai servizi sociali in relazione alla pena di cui alla sentenza definitiva non incida sulla persistenza delle esigenze cautelari per altro reato;
che la condanna alla pena di 3 anni consente di valutare custodia in carcere quale unica misura idonea ed adeguata. Il Tribunale del riesame ha ricostruito la ratio dell'art. 275 comma 2-bis cod. proc. pen. ed in particolare il collegamento con le misure alternative alla detenzione;
ha quindi motivato sia sulla persistenza delle esigenze cautelari che sulla idoneità della misura in atto della custodia in carcere.
2. Il difensore di GL AN proposto il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 20 agosto 2018. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., per l'assenza di elementi concreti su cui ritenere l'attualità delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame avrebbe dovuto tener conto che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Avellino, con la sentenza di condanna, aveva ritenuto i fatti avvinti dal vincolo della continuazione con altri reati già giudicati con sentenza definitiva. Pertanto, avrebbe dovuto valutare diversamente il regime cautelare. Le esigenze cautelari potevano essere ritenute insussistenti o attenuate anche alla stregua della carcerazione sofferta e dell'espiazione del titolo definitivo, ed era applicabile una misura cautelare meno afflittiva rispetto alla custodia in carcere in atto.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 275 comma 2- bis e 274 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame ha rigettato la richiesta di applicazione dell'art. 275 comma 2-bis cod. proc. pen. nonostante all'esito del giudizio abbreviato sia stata applicata una pena non superiore a tre anni e ritenendo l'inidoneità degli arresti domiciliari o di altre misure rispetto al pericolo di recidiva. 2 If Le modalità e circostanze del fatto avrebbero consentito di esprimere una prognosi favorevole in relazione alla concessione degli arresti domiciliari, anche in relazione alla deliberazione occasionale delittuosa ed alla scarsa inclinazione a delinquere dell'imputato. Si invoca l'applicazione dell'art. 275 comma 2-bis cod. proc. pen., tenuto conto della pena inflitta;
si ritiene ultroneo il riferimento effettuato dal Tribunale del riesame alla idoneità degli arresti domiciliari, posto che gli stessi potevano essere applicati anche mediante il cd. braccialetto elettronico;
si ritiene poi non adeguatamente motivato il passaggio sulla sussistenza delle eccezionali esigenze di natura cautelare e non applicabile l'art. 275 comma 2-bis cod. proc. pen. agli arresti domiciliari o a misure meno afflittive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Va infatti rilevato che il motivo opera solo una valutazione alternativa degli elementi di fatto senza neanche indicare in cosa si sia sostanziata la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., avendo il Tribunale del riesame con motivazione ampia indicato la persistenza delle esigenze cautelari. Con il motivo ci si duole in realtà della motivazione dell'ordinanza impugnata, senza però prospettare specificamente l'esistenza di vizi di contraddittorietà o illogicità manifesta.
2. Il secondo motivo è infondato perché il Tribunale del riesame ha fatto applicazione dei principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione.
2.1. Va ribadito il principio espresso da Cass. Sez. 4, sentenza n. 43631 del 18/09/2015, Jovanovic, Rv. 264828, secondo cui il divieto, ai sensi dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nel caso in cui il giudice abbia irrogato una pena detentiva inferiore a tre anni, non impedisce di adottare la più grave misura cautelare qualora ogni altra misura si riveli inadeguata e gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza del luogo di esecuzione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione della custodia in carcere nei confronti dell'imputato minorenne, avendo il Tribunale escluso l'esistenza di un domicilio idoneo per la permanenza in casa ed altresì valutato l'inadeguatezza della diversa misura del collocamento in comunità). Si veda anche Cass. Sez. 3, n. 32702 del 27/02/2015, Jabbar, Rv. 264261, che ha affermato che i limiti di applicabilità della misura della custodia cautelare in carcere previsti dall'art. 275, comma secondo-bis, secondo periodo, cod. proc. 3 Gj pen. (testo introdotto dal D.L. 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 117) possono essere superati dal giudice qualora ritenga, secondo quanto previsto dal successivo comma 3, prima parte, della norma citata, comunque inadeguata a soddisfare le esigenze cautelari ogni altra misura meno afflittiva.
2.2. La questione relativa all'applicabilità degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico risulta proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione ed è pertanto inammissibile.
3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18/12/2018. Il Consignere estensore Il Presidente Luca Semeraro Grazia Lapalorcia DEPOSITATAIN CANCELLTON - 5 APR 2019 IL CANCELA ERE Luana Mariani 4