Sentenza 1 aprile 2016
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, ai fini dell'applicazione del motivo di rifiuto della consegna di cui all'art. 18, comma primo, lett. p), L. 22 aprile 2005, n. 69, non è sufficiente che si proceda per reati commessi almeno in parte nel territorio italiano, ma è necessario che questa parte di azione si riferisca ad un reato punibile secondo la legge italiana. (Nella specie, la Corte ha escluso la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'indicato motivo di rifiuto della consegna nei riguardi di un imputato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata all'evasione dell'imposta specificamente prevista nel Regno Unito per la produzione di tabacco per sigarette da arrotolare, trattandosi di parte di condotta prestata nel territorio nazionale che non assume autonoma rilevanza secondo la legge penale italiana).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2016, n. 13446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13446 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2016 |
Testo completo
1 34 4 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta dai Sig.ri Magistrati Sent. n. 430 - Presidente - -C.C. 01/04/2016Dott. Giovanni Conti Dott. Stefano Mogini R.G.N. 11117/2016 Dott. Massimo Ricciarelli -relatore- Dott. Anna Emilia Giordano Dott. Laura Scalia ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: UC AU IE ER, nato a [...] il [...] Avverso la sentenza del 09/02/2016 della Corte di appello di Roma Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso, Udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Mario Pinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Francesco Caroleo Grimaldi, che ha rinunciato all'ultimo motivo di ricorso, chiedendo l'accoglimento degli altri motivi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9/2/2016 la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna di UC AU IE ER, in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso dall'A.G. della Gran Bretagna in data 10/11/2015 per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata all'evasione fraudolenta dell'imposta riferita alla produzione di tabacco per sigarette nel Regno Unito, peraltro ponendo la condizione che in caso di condanna la pena venga espiata in Italia. sr W La Corte di appello ha in particolare rilevato che il mandato di arresto esponeva le fonti di prova a carico del UC e ha dato atto inoltre del radicamento del predetto in Italia. La Corte ha altresì segnalato che erano in corso accertamenti sulle condizioni di salute del UC ai fini dell'eventuale sospensione ai sensi dell'art. 23 comma 3, legge 69 del 2005. 2. Ha presentato ricorso il UC tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo deduce mancanza di motivazione o manifesta illogicità-contraddittorietà della motivazione, agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alle disposizioni di principio della legge 69 del 2005. . La Corte, a fronte degli argomenti e delle richieste contenute nella memoria depositata, si era soffermata solo sulla problematica di cui all'art. 19, comma 1, legge 69 cit, omettendo di pronunciarsi sui motivi di rifiuto di consegna ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. p) e lett. v), legge 69 cit. e sulla doglianza formulata ai sensi dell'art. 23, comma 3, legge 69. 2.2. Con il secondo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. La Corte territoriale non aveva considerato gli argomenti utilizzati nella memoria difensiva per dimostrare che il compendio probatorio non era riferibile al UC, ma a soggetti terzi, non coinvolti da richieste dell'Autorità britannica. Il ricorrente, dopo aver richiamato la contestazione, riferita al ruolo di controllo di alcune società i cui uffici si trovano a Venezia e a Roma, ripercorre quegli argomenti, primariamente incentrati sul fatto che il UC non rivestiva ruoli amministrativi e gestionali nella Società Italian Flair e nella Società I.M. UC, la prima amministrata da suo figlio MU e la seconda da tale GH AB, avvalsosi del UC per l'interpretariato con clienti moldavi.
2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione della legge penale e illogicità- contraddittorietà della motivazione agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen., in relazione al motivo di rifiuto di cui all'art. 18, comma 1, lett. p), legge 69 del 2005. Essendo sufficiente che anche una sola frazione della condotta si sia svolta in Italia, segnala il ricorrente che dalla documentazione acquisita, dalle : conversazioni captate, dalle telefonate intercettate, dai sequestri, dalla localizzazione delle sedi societarie, dalle fatture emesse in riferimento alle operazioni asseritamente commesse eludendo le imposte doganali emergeva un quadro fattuale che confermava l'assunto difensivo ed individuava senza да вы 2 incertezza il locus commissi delicti, conseguendone il rifiuto della consegna e semmai l'invio degli atti all'A.G. competente in Italia. La Corte territoriale non aveva fornito risposta a tali doglianze e si era limitata a far riferimento al capo di imputazione.
2.4. Con il quarto motivo deduce violazione ed erronea applicazione della legge penale, illogicità/contraddittorietà della motivazione agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 23, comma 3, e all'art. 18, comma 1, lett. v), legge 69 del 2005. да Il UC, ultrassentantenne e invalido al 100%, è portatore di varie patologie, documentate nella relazione a firma del prof. AR, che necessitano di sorveglianza accuratissima e di interventi rapidi non attuabili in caso di restrizione della libertà personale. Tutto ciò implica criticità gestibili in ambito familiare o ospedaliero ma non carcerario. L'avvio di un regime detentivo pertanto determinerebbe un significativo peggioramento di quelle già gravi condizioni di salute. La consegna di un individuo invalido ed ultrasettantenne avrebbe dovuto considerarsi in contrasto con i principi sanciti dall'ordinamento vigente, a fronte dei principi sanciti dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. e dall'art. 47-ter, legge 354 del 1975. L'età avrebbe dovuto considerarsi parametro obiettivo tale da prescindere dalle concrete condizioni di salute, in assenza di eccezionali esigenze cautelari e di congrue motivazioni da parte dell'Autorità britannica, ciò che avrebbe dovuto precludere la stessa convalida dell'arresto e imporre il rifiuto della consegna o almeno la sospensione ex art. 23, comma 3, legge 69 del 2005. Peraltro la Corte territoriale aveva disposto un accertamento volto a verificare la possibilità di un trasferimento in vinculis, mentre non era stata considerata la contrarietà ai principi dell'ordinamento.
3. Nel corso della discussione il difensore del UC ha rinunciato all'ultimo motivo di ricorso, anche se ha inteso precisare che nel primo motivo si sarebbe dovuta ritenere compresa la censura inerente alla mancata considerazione delle ragioni di salute come motivo di rifiuto della consegna. 3 rr sа CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente deve darsi atto che la Corte di appello di Roma, sulla base di uno specifico accertamento delle condizioni di salute del UC, ha sospeso l'esecuzione della consegna ai sensi dell'art. 23, comma 3, legge 69 del 2005. 2. Nel merito il ricorso è infondato.
3. Cominciando dall'analisi del secondo motivo, si rileva che la Corte territoriale ha già posto in luce che i fatti addebitati al UC risultano compiutamente descritti e che le fonti di prova sono state diffusamente illustrate attraverso il riferimento ad e-mails, prove audio, documentazione, sequestrata presso l'indirizzo del principale protagonista, tale IP HA. La Corte ha altresì osservato che con riguardo alla posizione del UC era stato segnalato nel mandato di arresto europeo che: il predetto aveva visitato gli organizzatori delle due «cospirazioni» nel Regno Unito;
alcune conversazioni erano state registrate e contenevano discussioni in ordine alla sicurezza, alle sigarette e ai macchinari da taglio;
nel corso di un'altra visita il UC aveva fornito assistenza tecnica. D'altro canto, in risposta alle deduzioni difensive, la Corte ha sottolineato che il sindacato consentito alla stessa non può spingersi fino al punto da entrare nel merito del giudizio di attribuzione delle responsabilità al soggetto per i fatti a lui ascritti, a fronte di una compiuta rappresentazione degli elementi a carico, esaustivamente svolta nel mandato di arresto europeo. Tali valutazioni con riguardo ad un M.A.E. processuale» sono pienamente rispondenti alla sfera di giudizio demandata alla Corte di appello in sede di verifica degli indizi di colpevolezza, giacché l'autorità giudiziaria italiana deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto- reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna» (Cass. Sez. U. 4614 del 30/1/2007, Ramoci, rv. 235348). Nel caso di specie il M.A.E. si fonda su due ipotesi di «conspiracy to defraud≫ legate all'evasione dell'imposta prevista nel Regno Unito per la produzione di tabacco per sigarette da arrotolare a mano: si fa in particolare riferimento a due gruppi criminali organizzati all'interno dei quali la persona дя ricercata ha svolto un ruolo di primo piano nell'importazione di rilevanti quantitativi di tabacco e di macchinari. Con riferimento al UC è stato in effetti segnalato che costui possedeva e/o controllava alcune società, i cui uffici si trovano a Venezia e a Roma, attraverso le quali è risultato fornitore nei termini indicati. Inoltre si individuano gli elementi probatori specificamente riferibili al UC, facendosi riferimento a visite del UC nel Regno Unito, a conversazioni che lo coinvolgevano e a visite ulteriori del predetto per fornire assistenza tecnica. Più in dettaglio, nel quadro delle due distinte operazioni Hippolamp East e Hippolamp West si indicano conversazioni che fanno riferimento al UC, al fatto che tale LE aveva sostenuto di averlo pagato per del tabacco e HA sosteneva di aver acquistato da lui una macchina da taglio, al fatto che LL HA e LL SO discutevano su come ottenere prodotti di tabacco da ER in Moldova;
si fa riferimento a e-mail del 26 settembre 2009 dal UC a AN RD, alias LL HA;
si segnala che gli altri partecipi all'organizzazione menzionano il ER, che diceva di essere tedesco ma di abitare in Italia;
si indicano trasferimenti di denaro coinvolgenti il UC, una nota concernente una somma versata al ER, versamenti al ER in un conto in Moldova;
si pongono in evidenza le visite del ER nel Regno Unito, nonché le comunicazioni tramite e-mails, al fine di prestare assistenza tecnica, compreso l'episodio nel quale il macchinario si trovava in un fienile a dimostrazione dell'assenza di buona fede. Tali elementi che la Corte di cassazione può direttamente rilevare dall'esame del M.A.E. nel quadro di una cognizione estesa al merito, suffragano dunque le valutazioni della Corte territoriale, a fronte delle quali le argomentazioni difensive risultano infondate, essendo sufficiente in questa sede rilevare che il M.A.E. reca in effetti un compendio probatorio che dà conto di elementi specificamente individualizzanti a carico del UC, ben al di là del mero riferimento ad alcune società e a prescindere dalla circostanza che il UC rivestisse all'interno delle stesse formali incarichi. Per contro è preclusa in questa sede una diretta e più approfondita valutazione del materiale probatorio, una volta preso atto che l'A.G. del Regno Unito ha indicato il compendio che ha reputato seriamente evocativo del fatto- reato attribuito alla persona di cui si chiede la consegna. 5 Gr 46 4. Venendo ora all'esame del terzo motivo, si rileva che il ricorrente deduce il motivo di rifiuto di consegna di cui all'art. 18, comma 1, lett. p), legge 69 del 2005. Il tema forma oggetto anche del primo motivo, sotto il profilo della mancanza di motivazione sul punto da parte della Corte territoriale.
4.1. La circostanza che la sentenza impugnata non si soffermi sulla questione, non impedisce alla Corte di cassazione di prenderne direttamente cognizione in questa sede, in relazione alle prospettazioni del ricorrente.
4.2. In concreto il motivo è inammissibile. Esso è volto invero a suffragare che si tratterebbe di reati commessi almeno per una parte in Italia. Ma a ben guardare alla lettera p) si prevede che debba trattarsi di reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in un tutto in parte nel suo territorio». Occorre dunque non solo che una parte dell'azione sia stata commessa in Italia, in sintonia con quanto in generale previsto dall'art. 6, comma secondo, cod. pen., ma anche che questa parte dell'azione sia riferibile ad un reato punibile secondo la legge italiana. Il motivo di rifiuto è infatti previsto, in conformità con quanto stabilito al punto 7) dell'art. 4 della Decisione Quadro2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002 (ma anche in sintonia con la previsione dell'art. 7 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957), a salvaguardia della giurisdizione dello Stato di esecuzione: si è sul punto affermato che «la lett. p attiene essenzialmente, in un'ottica di dinamica evolutiva e spaziale delle condotte criminose, alle manifestazioni ed applicazioni del criterio di territorialità adottato dall'ordinamento penale italiano (secondo il principio c.d. di ubiquità) ai fini della determinazione del locus commissi delicti con la correlata previsione dell'art. 6, comma secondo, cod. pen.» (Cass. Sez. 6, n. 21323 del 22/5/2014, Maciej, rv. 259244).
4.3. Ed allora è agevole considerare che il ricorrente si è soffermato essenzialmente sull'analisi di quegli elementi che varrebbero nel caso di specie ad attestare che una parte dell'azione del UC è stata compiuta in Italia, in particolare con riferimento all'attività svolta tramite le società aventi sede in Italia, ma ha omesso di affrontare l'ulteriore tema riguardante la concreta punibilità in Italia del fatto-reato attribuito al UC dall'A.G. del Regno Unito.
4.4. In realtà nel caso di specie viene in considerazione una conspiracy finalizzata all'evasione dell'imposta specificamente prevista nel Regno Unito, cosicché è agevole concludere che di per sé quell'evasione di imposta è Gr вл 6 irrilevante per l'ordinamento italiano: ciò vale sia con riferimento al mero profilo dell'evasione di imposta sia con riguardo all'individuazione di una struttura organizzata, finalizzata a quel tipo di evasione. Ed invero, per quanto nel caso di specie, tra le molteplici possibili declinazioni della figura della conspiracy, possa ricondursi il concreto agire dei cospiratori, come rappresentato nel M.A.E., allo schema astratto dell'associazione per delinquere, conosciuta dall'ordinamento penale italiano, deve tuttavia rilevarsi che la punibilità in Italia dell'associazione per delinquere dipende dalla finalizzazione dell'azione del sodalizio alla commissione di una serie indeterminata di delitti, a loro volta punibili in base alla legge italiana. In tale ottica, poiché i «cospiratori» avevano di mira l'evasione di imposta nel Regno Unito, deve concludersi che il sodalizio non includeva nel programma delitti punibili in base alla legge italiana e che dunque non è ravvisabile neppure un'associazione per delinquere concretamente punibile in base all'ordinamento italiano. : Non deve confondersi con tale profilo quello inerente alla deroga, stabilita dall'art. 7, comma 2, legge 69 del 2005, al principio della doppia punibilità in materia di tasse, imposte, dogana e cambio: a tal fine viene in considerazione il profilo dell'assimilabilità, che non è nel caso di specie in contestazione e che peraltro non vale a giustificare la diretta punibilità in Italia del reato nel caso di specie contestato nel Regno Unito. Di qui l'inammissibilità del motivo di ricorso.
5. Quanto al quarto e ultimo motivo, si è già detto che allo stesso la difesa ha rinunciato. Peraltro va rimarcato, anche ai fini della valutazione del residuo profilo dedotto nel primo motivo di ricorso, che il tema delle condizioni di salute e dell'età della persona richiesta in consegna non interferisce di per sé con la materia del rifiuto di consegna, ma può rilevare solo ai fini della cautela ovvero ex post ai fini della concreta esecuzione della consegna, secondo quanto previsto dall'art. 23 legge 69 del 2005, del quale è stata fatta in concreto applicazione dalla Corte territoriale, che, come già rilevato, ha disposto la sospensione dell'esecuzione. D'altro canto va rimarcato che l'invocato motivo di rifiuto di cui all'art. 18, primo comma, lett. v), legge 69 del 2005, è riferito alla «sentenza per la cui esecuzione è stata domandata la consegna», cosicché non può venire in considerazione nel caso di specie, in cui il M.A.E. non si fonda su sentenza di condanna esecutiva. 7 де W 6. In conclusione il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso in Roma, il 1/4/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Ricciarelli Giovanni Conti eeuch Явић DEPOSITATO IN CANCELLERIA] - 4 APR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO M E R P Piera Esposito U S 008