Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2002, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 01 244 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POTOLO LA CORTE S P EMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro;
difendente sospeso Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo R.G.N. 4092/99TREZZA - Presidente Cron.3055 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere ROSELLI - Rel. Consigliere Dott. Federico Rep Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud. 08/10/01 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente 445 SEN TENZA sul ricorso proposto da: MONTEPASCHI SERIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCON, CLODIA, 36/A, presso lo studio dell'avvocato PISANI FABIO, rappresentato e difeso dall'avvocato CALVO ANTONIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LO NO, UN SANTO, AP ALDO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GAVORRANO 12, presso 10 studio dell'avvocato GIANNARINI MARIO, rappresentati e difesi dall'avvocato RICCA LUCIO, 2001 giusta delega in atti;
3810 -1- - controricorrenti avverso la sentenza n. 1830/98 del Tribunale di CATANIA, depositata il 29/05/98 R.G.N. 27/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 18 febbraio 1994 al Pretore di Catania, NI SI ed altri dipendenti della s.p.a. Montepaschi Se.ri.t. esponevano di essere stati sospesi dal servizio, ai sensi dell'art. 27 delle "disposizioni particolari per le casse di risparmio concessionarie del servizio di riscossione dei tributi", a seguito di rinvio a giudizio per l'imputazione di falso ideologico in atti pubblici. Sostenendo doversi applicare nella specie non tale disposizione bensì l'art. 39 del i ricorrenti contratto collettivo di categoria, chiedevano la condanna della società al pagamento relativo al dell'intero trattamento economico periodo di sospensione. Costituitasi la convenuta, il Pretore, constatato che nelle more del giudizio essi erano stati assolti dall'imputazione penale, accoglieva la domanda, con decisione del 25 settembre 1996, parzialmente riformata, con sentenza del 29 maggio 1998, dal Tribunale, che, in accoglimento del solo appello incidentale dei lavoratori, condannava la società anche a rimborsare ai lavoratori le spese sostenute per il giudizio penale. Esso osservava doversi applicare le suddette 3 disposizioni particolari e non il contratto ritenuto dalcollettivo, come già erroneamente Pretore, e che tuttavia bene il primo giudice aveva la datrice di lavoro a corrisponderecondannato tutte le voci retributive già percepite dai dipendenti, i quali nell'atto introduttivo del avevano chiesto la corresponsionegiudizio dell' "intero trattamento economico", e nelle note del 6 luglio 1996 avevano specificato le singole voci. Quanto alle spese sostenute dai lavoratori per il giudizio penale, esse dovevano essere rimborsate dalla datrice di lavoro ai sensi dell'art. 28 delle citate disposizioni particolari, giacchè non ricorrevano le condizioni ostative ivi previste, ossia l'azione penale conseguita a violazione di disposizioni emanate dal datore di lavoro oppure il conflitto d'interessi tra questo ed il lavoratore accusato. Contro questa sentenza ricorre per cassazione la s.p.a. Montepaschi Se.ri.t.. Resistono con controricorso il SI e gli altri. Memorie utrinque. MOTIVI DELLA DECISIONE motivo la ricorrente lamenta Col primo 4 "violazione e falsa applicazione di norme collettive e carente motivazione su un punto decisivo della controversia" ed elenca indennità collettivo di aggiuntive previste nel contratto categoria e legate all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, che a suo avviso non potevano essere corrisposte а dipendenti sospesi perché assoggettati procedimento a penale. Ad avviso della ricorrente errò pertanto il Tribunale, che ritenne la datrice di lavoro tenuta a corrispondere agli appellati l'intero trattamento economico, comprensivo delle dette indennità. non Il motivo è ammissibile. L'interpretazione del contratto, anche collettivo, è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per violazione - civ.1371 cod. о per vizi di degli artt. 1362 motivazione (Cass. 19 gennaio 1995 n. 551, 11 aprile 1996 n. 3370 e numerose altre). Nel caso di specie il collegio di merito ha interpretato le norme collettive nel senso che il lavoratore subordinato, dipendente da un'impresa concessionaria del servizio di riscossione dei tributi e sospeso per essere assoggettato а procedimento penale, ma poi assolto per 5 insussistenza del fatto, abbia diritto a percepire, con rivalutazione e interessi legali, l'intero trattamento economico perduto durante il periodo di sospensione. La ricorrente non indica ora la norma ermeneutica che sarebbe stata violata con questa interpretazione o il vizio di motivazione da cui sarebbe affetta la sentenza impugnata, limitandosi anzi a contrapporre una propria interpretazione del collettivo а quella adottatacontratto dal Tribunale e così non osservando l'art. 366 n. 4 cod. proc. civ.. Né al difetto di indicazione delle disposizioni di legge violate la ricorrente può rimediare con la memoria presentata ex art. 378 proc. civ., ove peraltro essa parla cod. genericamente di "norme interpretative" e assimila la violazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ. alla “falsa applicazione delle norme collettive”. Col secondo motivo essa sostiene che i giudici l'art. 28di merito avrebbero male interpretato delle disposizioni annesse al contratto collettivo del 12 luglio 1991, avendo ritenuto che le spese sostenute dai lavoratori per il processo penale debbano essere rimborsate dalla datrice di lavoro in mancanza di violazione, da parte dei medesimi 6 lavoratori, di disposizioni del datore di lavoro oppure di conflitto d'interessi. Ad avviso della ricorrente, il rimborso sarebbe dovuto solo se il fatto addebitato all'imputato sia frutto di un accordo col datore di lavoro ○ almeno sia stato funzioni o, commesso nell'esercizio delle proprie ancora, nell'interesse comune. Anche qui, l'inammissibilità della doglianza deriva dal non essere denunciata alcuna violazione di legge О vizio di motivazione bensì dall'esser contrapposta all'interpretazione del Tribunale una interpretazione diversa. invocando gli Col terzo motivo la ricorrente, civ., deduce artt. 414 e 420 cod. proc. sostanzialmente il vizio di extrapetizione, avrebbe accolto la sostenendo che il Tribunale domanda dei lavoratori in base ad un contratto collettivo diverso da quello da loro invocato. Anche questo motivo è inammissibile poiché il Tribunale, confermando la sentenza pretorile, ha attribuito ai lavoratori l'intera retribuzione, da loro chiesta già in primo grado, fondandosi su norme collettive che la stessa ricorrente afferma applicabili al caso di specie, così dimostrando come la sentenza si sia mantenuta entro il tema di 7 decisione prospettato dalle parti. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in lire10000 € 51,65) oltre a lire tremilioni per onorario (pua € 1549, 37). Così deciso in Roma 1'8 ottobre 2001. il Presidente: Il Cons. estensore: Tederico Provethi IL CANCELLERE Cancelleria Deposta 30 GEN. 2002 Ogl IL CANCELLIERE 00