Sentenza 10 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/03/2004, n. 16257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16257 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 10.03.2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 439
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 35980/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorso proposti da:
EL ON nato il [...];
RU AE nata l'[...];
avverso la sentenza emessa il 6-3-02 dal Tribunale di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gialanella ON che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 6-3-01 il Tribunale di Roma dichiarava EL ON e RU AE responsabili di ingiuria e di diffamazione nei confronti di De ZO Marina: con le attenuanti generiche e la continuazione li condannava alla pena della multa ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni, contestualmente liquidati in favore della parte civile.
Avverso tale decisione proponevano appello gli imputati. Questa Corte a cui gli atti sono stati trasmessi, osserva.
Al momento della sua emissione e del proposto gravame la sentenza citata non era appellabile ex art. 593 c. 3 c.p.p. allora vigente:
pertanto l'appello de quo deve essere qualificato ricorso. Attualmente, peraltro, per effetto della L. 128/01 l'inappellabilità riguarda esclusivamente le sentenze di condanna alla pena dell'ammenda ed ai sensi dell'art. 1 L. 72/02 il ricorso per Cassazione presentato prima del 4-5-01 contro una sentenza di condanna alla pena della multa si converte in appello su richiesta della parte che l'ha proposto.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la conversione deve operare ogni qualvolta la parte abbia originariamente proposto appello, dovendosi individuare siccome implicita, in tale situazione, la richiesta suddetta (Cass. 4-12-02 n. 0 4074 RV. 223191; Cass. 9-5-03 n. 20189 RV. 225724). Gli atti, previa riconversione in appello del gravame, devono pertanto essere trasmessi alla Corte di appello di Roma per il giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2004