Sentenza 25 maggio 2017
Massime • 1
Nell'ipotesi di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, non sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare con ricorso per cassazione la mancata statuizione concernente l'ordine di trasmissione degli atti all'autorità amministrativa per l'applicazione delle sanzioni relative a un illecito depenalizzato, non essendo l'impugnazione volta ad eliminare una decisione pregiudizievole a fronte della dedotta violazione di norme di diritto sostanziale o processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2017, n. 38223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38223 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2017 |
Testo completo
38223-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. 1769 Presidente Dott. ALDO CAVALLO Consigliere rel. UP 25/5/2017 Dott. DONATELLA GALTERIO R.G.N. 10524/17 Dott. GASTONE ANDREAZZA Consigliere Dott. NN LIBERATI Consigliere Dott. EMANUELA GAI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI CAMPOBASSO nei confronti di FR IC NN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 18.5.2016 del Tribunale di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Paola Filippi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 18.5.2016 il Tribunale di Campobasso ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NI VA OS, imputato del reato di cui all'art. 2, comma 1-bis 1.638/1983 per omesso versamento, in qualità di legale rappresentante della s.r.l. "Ennegi", delle ritenute previdenziali ed assistenziali all'INPS sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per la mensilità di gennaio 2010 e per il periodo agosto 2010-ottobre 2011 per un importo complessivo di € 14.134,00, per non essere il fatto più previsto come reato stante l'intervenuta depenalizzazione del reato per gli importi annui inferiori al tetto di € 10.000 prevista dal d.lgs. 8/2016 Avverso la suddetta sentenza il Procuratore Generale della Repubblica di Campobasso l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo che l'intervenuta depenalizzazione del reato comportava comunque una sanzione amministrativa, così come previsto dall'art. 1 d. lgs. 8/2016 e che per l'effetto si imponeva al giudice secondo il successivo art.9, comma 3 la trasmissione degli atti alla competente autorità amministrativa cui invece il Tribunale non aveva provveduto. Ha pertanto richiesto che alla suddetta omissione, essendo la sentenza inappellabile, provveda questa Corte, adottando gli opportuni provvedimenti. CONSIDERATO IN DIRITTO La verifica dell'ammissibilità della presente impugnativa passa necessariamente attraverso la sussistenza, indiscutibile essendo la legittimazione del PM, dell'interesse ad impugnare. Nell'escludere la sussistenza di un interesse in senso assoluto delle parti alla correttezza giuridica delle decisioni che li riguardano, la giurisprudenza di questa Corte ha elaborato al riguardo una nozione di interesse sostanzialmente "utilitaristica", che si incentra sui requisiti dell'attualità e della concretezza, i quali devono caratterizzare l'attivazione dello strumento di controllo di una pronuncia giurisdizionale da parte del soggetto astrattamente legittimato all'impugnativa, sottolineandosi la necessità della correlazione dell'impugnativa agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare i quali devono pertanto tradursi nel conseguimento di conseguenze più vantaggiose rispetto a quelle esistenti. In sintesi, per quel che concerne il Pubblico Ministero, né la natura di parte pubblica rivestita all'interno del processo né la funzione di fondamentale vigilanza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia che gli è assegnata dall'art. 73 dell'ordinamento giudiziario sono sufficienti a superare il vaglio di ammissibilità, dovendo ritenersi titolare di un interesse ad impugnare solo quando la ravvisata violazione od erronea applicazione di una norma giuridica miri al conseguimento di un risultato non soltanto teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole, per l'appunto in termini di attualità e concretezza (Sez. U., n. 9616 del 24/03/1995 - dep. 14/09/1995, PM in proc. c. Boido, Rv. 202018 che ha riconosciuto la sussistenza di un interesse del Pubblico Ministero ad ottenere la modifica della formula di proscioglimento dell'imputato da quella "perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato", la quale, consistendo nell'affermazione della completa infondatezza dell'accusa sul piano giuridico, ai fini del riconoscimento dell'innocenza dell'imputato assume un valore ben maggiore di quello che può attribuirsi alla prima;
Sez. U, n. 42 del 13/12/1995 - dep. 29/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093 che ha dichiarato 2 l'inammissibilità del gravame del pubblico ministero che, mostrando di condividere la decisione di merito con la quale il giudice del dibattimento aveva pronunciato, nel corso degli atti preliminari, sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, aveva tuttavia denunciato la violazione dell'art. 469 cod. proc. pen., sostenendo che tale disposizione, la quale indica i casi di proscioglimento prima del dibattimento, non consente di pronunciare sentenze assolutorie con la formula predetta;
ancora Sez. 1, n. 6301 del 27/11/1996 - dep. 08/01/1997, P.G. in proc. Scarci, Rv. 20644801 secondo cui è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso del PM che miri unicamente a una modificazione, in termini di correttezza formale e di giuridica esattezza, del dispositivo adottato dal giudice "a quo", senza che da tale rettificazione possa derivare alcuna sostanziale modificazione degli effetti della decisione censurata, lamentandosi una pretesa modificazione di un provvedimento ex art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 in relazione al potere di disapplicazione dell'atto da parte del giudice ordinario). Muovendo da siffatte premesse risulta evidente che immanente alla finalità perseguita con l'impugnativa è l'eliminazione della decisione pregiudizievole a fronte della dedotta violazione di norme di diritto sostanziale o processuale tale da inficiare il giudizio finale: condizione questa che all'evidenza, non sussiste quando, come nel caso di specie, l'obiettivo perseguito non sia quello di ottenere la riforma della statuizione assolutoria neppure in relazione alla formula impiegata "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", ma soltanto di conseguire un effetto naturalmente discendente dalla ritenuta e non contestata abolitio criminis e la sua trasformazione in illecito amministrativo, qual è la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa ai fini dell'applicabilità della relativa sanzione. Siffatta situazione appare ben diversa da quella che muove l'imputato nell'ipotesi in cui, pronunciato l'ordine di trasmissione all'autorità amministrativa per l'applicazione delle sanzioni conseguenti all'illecito depenalizzato dal quale è stato assolto perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, questi intenda impugnare la suddetta statuizione: riguardata dall'ottica di quest'ultimo deve in tal caso ravvisarsi sia l'idoneità del provvedimento a produrre l'effetto pregiudizievole, sia la possibilità di un vantaggio connesso alla rimozione del provvedimento medesimo e, dunque, di un risultato pratico favorevole al soggetto impugnante, atteso che l'avvio dell'accertamento da parte della P.A. di una violazione amministrativa nel fatto estromesso dall'area dell'illiceità penale integra ex se un pregiudizio prodotto dall'effetto gravato, consistente nell'applicabilità della sanzione amministrativa. Se in tal caso è stato reputato sussistente, secondo quanto affermato da questa Corte nel suo supremo consesso, l'interesse dell'imputato ex art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., 3 0 ad impugnare con ricorso per cassazione la statuizione concernente l'ordine di trasmissione degli atti all'autorità amministrativa per l'applicazione delle sanzioni relative a un illecito depenalizzato (Sez. U, n. 25457 del 29/03/2012 dep. 28/06/2012, Campagne Rudie, Rv. 252693), altrettanto non può dirsi, nell'ipotesi a questa diametralmente opposta, in cui tale ordine manchi del tutto. Quella che viene contestata con il presente ricorso del Procuratore Generale è invero soltanto l'omessa pronuncia da parte del giudice a quo dell'adempimento di natura amministrativa conseguente alla pronuncia resa, del tutto avulso dal sistema latu sensu sanzionatorio proprio dell'ordinamento penale, e poichè il riconoscimento della sua violazione non sarebbe comunque idoneo a modificare la statuizione assolutoria, deve escludersi che sussista un interesse all'impugnativa da parte del PM nei termini di concretezza ed attualità sopra indicati, costituendo al più l'omissione in esame un errore emendabile da parte dello stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, la cui eliminazione non comporta alcuna modificazione essenziale della pronuncia resa. Deve pertanto concludersi, non essendo l'impugnazione sorretta da un interesse volto cioè ad ottenere una decisione non solo teoricamente corretta ma anche praticamente favorevole, per l'inammissibilità del presente ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del PG Così deciso il 25.5.2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Cavallo Donatella Galterio All Contes DEPOSITATA IN CANCELLERIA K - 1 AGO 2017 L CANCELLVERE Luana Mariani