Sentenza 27 aprile 2017
Massime • 1
Il reato di violazione di sigilli è integrato da qualsiasi condotta che muti lo stato del bene al quale gli stessi sono stati apposti al fine di impedirne qualunque modifica; ne consegue che è irrilevante il fatto che l'intervento abbia riguardato solo una parte della "res" sequestrata e sia avvenuto con modalità che non hanno leso l'integrità materiale dei sigilli. (Nella fattispecie, la S.C. ha riconosciuto la sussistenza del reato nel caso di modifiche realizzate, su una parte di un immobile sequestrato per reati edilizi, da alcuni operai sotto la direzione dell'imputato dall'esterno del fabbricato).
Commentari • 2
- 1. Art. 349 - Violazione di sigillihttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Il reato di violazione di sigilli è configurabile anche nel caso in cui i sigilli siano stati apposti esclusivamente per impedire l'uso illegittimo della cosa, perché questa finalità deve ritenersi compresa in quella, menzionata nell'art. 349, di assicurare la conservazione o la identità della cosa (SU, 5385/2010). Il reato di violazione di sigilli ha natura istantanea e si perfeziona sia con la materiale violazione dei sigilli, sia con qualsiasi condotta idonea a frustrare il vincolo di immodificabilità imposto sul bene per disposizione di legge o per ordine dell'autorità (Sez. 3, 38198/2017). Il reato di violazione di sigilli ha natura istantanea e si …
Leggi di più… - 2. In cosa il reato di violazione dei sigilli si distingue da quello di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestroDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 marzo 2022
(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 334, 349) Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma di una decisione emessa dal Tribunale della medesima città che aveva condannato l'imputato alla pena di anni 4 di reclusione ed E. 1.000,00 di multa, per i reati unificati con la continuazione, ed applicata la recidiva, di cui agli art. 349, comma 2, cod. pen. (commesso il 26 giugno 2013), art. 81, 110 cod. pen., 44 lettera A, d.P.R. 380/2001 e 181 d.lgs. 42 del 2004; art. 28 del d.P.R. 128/1959 e 349, comma 2, cod. pen., dichiarava di non doversi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2017, n. 38198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38198 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2017 |
Testo completo
38 19 8 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente - Sent. n. Sez.1485 Aldo Cavallo PU - 27/04/2017 Donatella Galterio R.G.N. 7028/2017 -Relatore - Aldo Aceto motivazione semplificata Antonella Di Stasi Emanuela Gai ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LI IN, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 15/11/2016 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Federico Boezio. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il sig. IN LI ricorre per l'annullamento della sentenza del 15/11/2016 della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma di quella del 16/02/2016 del Tribunale di quello stesso capoluogo da lui impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per i reati di cui ai capi A (artt. 110, cod. pen., 44, lett. a, d.P.R. n. 380 del 2001), B (artt. 110, cod. pen., 44, lett. b, d.P.R. n. 380 del 2001) ed E (artt. 110, cod. pen., 44, lett. c, d.P.R. n. 380 del 2001) della rubrica perché estinti per prescrizione e, per l'effetto, ha rideterminato la pena nella minor misura di sei mesi di reclusione e 150,00 euro di multa per il residuo reato di cui all'art. 349, cpv., cod. pen., a lui ascritto per aver violato i sigilli apposti all'immobile di sua proprietà, sottoposto a sequestro preventivo ed affidato alla sua custodia, effettuandovi lavori edili consistiti nel praticare un'apertura nella parete ove era stata accertata la difformità dal progetto e intubando le canne fumarie presenti sulla soletta del sottotetto, provenienti dagli appartamenti dei piani inferiori, libere al momento del sequestro ed in quota al piano calpestio;
il fatto è contestato come accertato in data 19/04/2011. 1.1.Con unico motivo, deducendo che il foro era stato materialmente praticato prima della formale apposizione dei sigilli da un operaio dipendente dell'impresa che se ne era attribuito l'esclusiva ed autonoma iniziativa e che le canne fumarie erano state tirate su dagli operai senza ricevere ordini da parte sua, senza entrare nell'immobile e senza alcuna consapevolezza di modificare lo stato dei luoghi, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 349, cod. pen. e vizio di motivazione contraddittoria e insufficiente in punto di valutazione della prova e dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato.
2.Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.
3.E' assorbente, al riguardo, la considerazione che il ricorrente non prende una posizione chiara e precisa non tanto sull'apertura del foro (attribuita all'estemporanea iniziativa del dipendente prima della formale apposizione dei sigilli), quanto sull'innalzamento delle canne fumarie in relazione alle quali poco conta che gli operai avessero operato all'esterno dell'immobile, del quale l'imputato era stato nominato custode, né quale fosse il loro grado di consapevolezza di violare i sigilli ad esso apposti.
3.1.Quel che conta è che l'imputato non ha mai contestato che i lavori posti in essere in costanza di sequestro dai suoi operai rientrassero nell'ambito dell'attività di impresa oggetto di appalto, né che li avessero svolti a sua insaputa. Avendo egli il pieno dominio del cantiere e dell'immobile in sequestro è logico ritenere che gli stessi avessero agito sotto le sue direttive. Per questo il suo onere di allegazione della prova contraria doveva essere, sin dall'appello, ben più stringente.
3.2.Sotto altro profilo il fatto che gli operai non siano entrati nell'immobile ma abbiano operato direttamente dal tetto non fa venir meno la materialità del reato perché oggetto del vincolo è il bene (nel caso di specie il sottotetto) nella 2 sua interezza, non specifiche parti, ed al fine proprio di impedirne qualsiasi modifica (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 31138 del 29/05/2008, Sottile, Rv. 240824).
3.3.Tali considerazioni, come detto, sono decisive ed assorbenti perché all'imputato è stato applicato il minimo della pena sicché, anche a voler astrattamente ritenere fondata l'eccezione di omessa valutazione delle dichiarazioni del dipendente che aveva praticato il foro nel muro, la pena non potrebbe essere mai diminuita.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 27/04/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Cavallo Aldo Aceto Alols Ncel Alite Coull DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 1 AGO 2017 IL CANCELLIERE Virtant 3