Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2017, n. 38198
CASS
Sentenza 27 aprile 2017

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Il reato di violazione di sigilli è integrato da qualsiasi condotta che muti lo stato del bene al quale gli stessi sono stati apposti al fine di impedirne qualunque modifica; ne consegue che è irrilevante il fatto che l'intervento abbia riguardato solo una parte della "res" sequestrata e sia avvenuto con modalità che non hanno leso l'integrità materiale dei sigilli. (Nella fattispecie, la S.C. ha riconosciuto la sussistenza del reato nel caso di modifiche realizzate, su una parte di un immobile sequestrato per reati edilizi, da alcuni operai sotto la direzione dell'imputato dall'esterno del fabbricato).

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  • 1Art. 349 - Violazione di sigilli
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  • 2In cosa il reato di violazione dei sigilli si distingue da quello di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 marzo 2022

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2017, n. 38198
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38198
Data del deposito : 27 aprile 2017

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