Sentenza 13 maggio 2009
Massime • 1
Non costituisce un'indebita manifestazione di convincimento sui fatti oggetto della imputazione, e non è quindi motivo di ricusazione, l'espressione: "della mancanza di stenotipia la difesa potrà dolersi in sede di ricorso per cassazione", pronunciata dal presidente del collegio giudicante in risposta ad alcune eccezioni difensive, risolvendosi nella prospettazione neutra di un rimedio a disposizione delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2009, n. 26734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26734 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 13/05/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 1651
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 004061/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IN DI N. IL 18/05/1974;
avverso ORDINANZA del 29/09/2008 CORTE APPELLO di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
1. LE AR ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale, in data 29.9.2008, la Corte di Appello di Venezia ha pronunciato la inammissibilità della dichiarazione di ricusazione proposta nei confronti del Dott. Rodighiero Giacomo, presidente dalla Corte di Assise di Appello lagunare, il quale, nel corso dell'udienza del 26 maggio 2008, ai difensori che lamentavano la mancanza della stenotipia, ebbe a rispondere che "della mancanza di stenotipia la difesa avrebbe potuto dolersi in sede di ricorso per cassazione".
2. A sostegno della decisione impugnata la Corte distrettuale ha osservato che l'espressione suddetta non può essere considerata come anticipazione di un giudizio di colpevolezza, ma semplicemente come indicazione astratta del rimedio processuale possibile a fronte della circostanza lamentata dai difensori, ed ha richiamato, a conferma della tesi, un analogo precedente delibato da questa Corte di legittimità (Cass., sez. 1^, 18.10.2000, proc. Frattini, rv. 218396).
3. Il ricorrente, da parte sua, denuncia la illegittimità dell'impugnata ordinanza, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) e con riferimento agli artt. 37 e segg. stesso codice. Assume l'istante, col primo motivo di ricorso, che la motivazione impugnata si appaleserebbe meramente assertiva, dappoiché non precisato il percorso logico all'esito del quale sarebbe stata valutata non espressiva di una anticipazione di giudizio la frase in discussione.
Col secondo motivo di censura lamenta poi il ricorrente la irritualità della procedura de plano utilizzata dalla Corte territoriale per la decisione assunta, a sostegno della tesi invocando lo stesso precedente innanzi evocato per il merito dal giudice a quo, precedente il quale avrebbe stabilito il principio che, nel caso esaminato, irrituale si configurerebbe la procedura semplificata in luogo di quella camerale partecipata. Il P.G. in sede, con motivata requisitoria scritta, ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Si duole il ricorrente, con memoria depositata il 27.4.2009, di tali conclusioni, in primo luogo in relazione alla illegittimità della procedura adottata dal giudice territoriale, per la quale, a suo avviso, non ricorrerebbero le condizioni normative, ed, inoltre, difendendo, nel merito, le tesi illustrate col gravame principale.
4. Il ricorso è manifestamente infondato.
4.1 Preliminare sul piano logico appare la delibazione della censura processuale, in relazione alla quale il Collegio osserva che l'istanza di ricusazione, come espressamente prescrive la norma di riferimento, deve essere decisa con le forme di cui all'art. 127 c.p.p. nel caso in cui debba essere adottata una decisione sul merito
(art. 41 c.p.p., comma 3) mentre, nelle ipotesi di mera declaratoria di inammissibilità della medesima, la decisione può essere adottata con le forme di cui all'art. 125 c.p.p., comma 4, a mente di quanto disposto dall'art. 41 c.p.p., comma 1. D'altra parte, come opportunamente sottolineato da questa Corte, nell'ipotesi in esame e cioè qualora il giudice del merito abbia dichiarato la manifesta infondatezza della dichiarazione di ricusazione con conseguente pronuncia, de plano, di inammissibilità, non sussiste alcun interesse a proporre ricorso per cassazione lamentando la mancata applicazione dell'art. 127 c.p.p., previsto per il caso in cui debba rigettarsi la richiesta di ricusazione nel merito, non potendosi conseguire alcun vantaggio da una decisione di rigetto in luogo di quella di inammissibilità (ex plurimis Cass., Sez. 1^, 7 ottobre 2003, n. 23502, rv. 228124).
4.2 Peraltro la censura prospettata dal ricorrente appare del tutto generica ed aspecifica, dappoiché puntuale si appalesa la motivazione impugnata nella illustrazione delle ragioni poste a fondamento della valutazione giuridica operata, là dove correttamente si pone in evidenza il carattere neutro e, per così dire, didascalico dell'espressione censurata, oggettivamente inidonea a costituire anticipazione di un giudizio di colpevolezza. Conclusivamente può, pertanto, affermarsi il principio che l'espressione: "della mancanza di stenotipia la difesa potrà dolersi in sede di ricorso per cassazione", utilizzata dal presidente del collegio penale nel corso dell'udienza in risposta a rimostranze od eccezioni difensive, non integra l'ipotesi di ricusabilità di cui all'art. 37 c.p.p., comma 1, lett. b) dappoiché non espressiva, la stessa, di alcuna manifestazione di pensiero ovvero di convincimento in ordine ai fatti oggetto della imputazione, bensì prospettazione neutra, perché didascalica, di un rimedio processuale a disposizione delle parti processuali.
4.3 Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 44 c.p.p., tale somma stimandosi equa.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2009