Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2001, n. 323
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Sentenza 11 gennaio 2001

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In tema di procedimento disciplinare nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie, la norma contenuta nell'art. 47, comma primo del d.P.R. n. 221 del 1950, secondo la quale la decisione del Consiglio dell'ordine è sottoscritta da tutti i membri che vi hanno preso parte, trovava giustificazione, avuto riguardo alla natura contenziosa del procedimento disciplinare, con riferimento al paradigma costituito dalla sentenza resa in sede giurisdizionale, per la quale la disciplina dell'epoca richiedeva appunto la completezza della sottoscrizione. Tale norma di rango regolamentare si pone oggi in contrasto con il principio generale dell'ordinamento vigente secondo cui le sentenze rese da un giudice collegiale devono essere sottoscritte solamente dal presidente e dall'estensore (con riferimento al caso di specie la Corte ha disapplicato la norma in questione, in ragione del sopravvenuto contrasto con un principio generale dell'ordinamento, in un caso in cui la decisione era stata sottoscritta da sei dei sette componenti l'organo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2001, n. 323
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 323
    Data del deposito : 11 gennaio 2001

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