Sentenza 11 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di procedimento disciplinare nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie, la norma contenuta nell'art. 47, comma primo del d.P.R. n. 221 del 1950, secondo la quale la decisione del Consiglio dell'ordine è sottoscritta da tutti i membri che vi hanno preso parte, trovava giustificazione, avuto riguardo alla natura contenziosa del procedimento disciplinare, con riferimento al paradigma costituito dalla sentenza resa in sede giurisdizionale, per la quale la disciplina dell'epoca richiedeva appunto la completezza della sottoscrizione. Tale norma di rango regolamentare si pone oggi in contrasto con il principio generale dell'ordinamento vigente secondo cui le sentenze rese da un giudice collegiale devono essere sottoscritte solamente dal presidente e dall'estensore (con riferimento al caso di specie la Corte ha disapplicato la norma in questione, in ragione del sopravvenuto contrasto con un principio generale dell'ordinamento, in un caso in cui la decisione era stata sottoscritta da sei dei sette componenti l'organo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2001, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Paolo VITTORIA - Presidente -
Dott. Roberto PREDEN - rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LL NO TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PL DA PALESTRINA 63, presso lo STUDIO LEGALE ASSOCIATO VACCARO, difeso dall'avvocato SAVERIO CALTAVUTURO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CATANIA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA;
AZD USL/3 CATANIA, MINISTERO DELLA SANITÀ;
- intimati -
avverso la decisione n. 299/96 della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie di ROMA, emessa il 05/07/96 e depositata il 17/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/00 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consiglio dell'Ordine dei farmacisti di Catania, con decisione del 12.1.1995, infliggeva al dott. AN FA RE la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per due mesi, per aver esercitato l'attività nel periodo di chiusura per ferie della farmacia, e la sanzione dell'avvertimento per aver ritirato ricette e consegnato prodotti a case di cura e di riposo ed istituti ecclesiastici ubicati in diverso territorio comunale.
Avverso la decisione il dott. RE proponeva ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti professioni sanitarie, formulando otto motivi di censura.
La Commissione centrale, con decisione del 17.10.1995, rigettava il ricorso.
Avverso la decisione il dott. RE ricorre per cassazione formulando sei motivi.
Non ha svolto difese l'Ordine dei farmacisti di Catania. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia: violazione e falsa applicazione di legge, art. 3 d.lg.C.p.S. n. 233 del 1946; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c. Deduce il ricorrente:
a) di aver contestato "la legittima composizione dell'organo giudicante (Consiglio dell'Ordine) non per sostenere che lo stesso sia collegio perfetto, ma per accertare che la mancata presenza e partecipazione di tutti i consiglieri derivava dalla convocazione (non) fatta a norma di regolamento e cioè con avviso raccomandato spedito almeno cinque giorni prima dell'adunanza;
b) di aver eccepito "il mancato avvio del procedimento entro i novanta giorni dal fatto e non la prescrizione dell'azione disciplinare";
c) di aver eccepito "la violazione dei termini fissati dalla legge per il procedimento" e di aver "sollevato tale eccezione avanti il Consiglio dell'Ordine mediante la produzione di copia del ricorso proposto avanti al TAR."
Su tali eccezioni si duole che la Commissione non abbia motivato.
1.1. Sul primo profilo di censura, osserva il Collegio che in effetti la Commissione ha omesso di pronunciare sul motivo recante l'eccezione.
L'omissione non può tuttavia determinare la cassazione della decisione, che va soltanto integrata ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., indicando le ragioni di diritto, non indicate dalla
Commissione, per le quali il motivo di impugnazione del provvedimento doveva essere rigettato, così come è stato rigettato nel dispositivo attraverso il rigetto dell'impugnazione (v., in tal senso, sent. n. 10698/99). Ragioni di diritto che, nella specie, consistono nella mancanza nel capo IV del d.P.R. n. 251 del 1950, recante il regolamento per l'esecuzione del d.lg. n. 233 del 1946 sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie, di una norma sulle modalità di convocazione dei membri del Consiglio dell'Ordine, atteso che, con riferimento alla fissazione della seduta per il giudizio, l'art. 39 del d.P.R. n. 251 del 1950 disciplina soltanto termini e contenuto della comunicazione all'incolpato della seduta per il giudizio. Il motivo, mediante il quale si deduceva che il Consiglio era irregolarmente costituito poiché l'assenza di alcuni consiglieri era dovuta alla convocazione non effettuata a norma di regolamento (e cioè ai sensi del d.P.R. n. 251 del 1950), doveva quindi essere respinto in quanto prospettava un vizio di violazione di specifica norma di legge (e non già delle regole generali sulla convocazione degli organi collegiali), in concreto non individuabile.
1.2. Sul secondo profilo di censura, osserva il Collegio che in effetti la Commissione ha omesso di pronunciare sul motivo recante l'eccezione, in quanto si è limitata a rilevare che l'azione disciplinare non era prescritta, ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. n. 251 del 1950 (secondo il quale "L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni").
L'omissione non può tuttavia determinare la cassazione della decisione, che va soltanto integrata ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., alla stessa stregua di quanto sopra già rilevato.
Occorre invero notare che il capo IV del d.P.R. n. 251 del 1950, mentre reca una norma sulla prescrizione dell'azione disciplinare (il citato art. 51), non contiene una disposizione in virtù della quale il procedimento disciplinare deve essere avviato entro novanta giorni dalla data di accertamento del fatto.
L'art. 39, che regola l'apertura del procedimento disciplinare, prevede, nel comma 1, che: "Quando risultano fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare, il presidente, verificatene sommariamente le circostanze, assume le opportune informazioni e, dopo avere inteso il sanitario, riferisce al Consiglio per le conseguenti deliberazioni".
Prescrive, poi, nel comma 2, che: "Il presidente fissa la data della seduta per il giudizio, nomina il relatore e provvede a notificare all'interessato: a) la menzione circostanziata degli addebiti;
b) il termine non inferiore a giorni venti e prorogabile su richiesta dell'interessato entro il quale egli può prendere visione degli atti relativi al suo deferimento a giudizio disciplinare e produrre le proprie controdeduzioni scritte;
c) l'indicazione del luogo, giorno ed ora del giudizio disciplinare;
d) l'avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà al giudizio in sua assenza."
Stabilisce, infine, nel comma 3, che: "Nel termine di cui alla lettera b) l'interessato può chiedere di essere sentito." La norma, lungi dallo stabilire un termine fisso per la contestazione degli addebiti, prevede infatti, a decorrere dal momento in cui risultano fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare, una sequenza di attività da compiersi a cura del presidente del Consiglio dell'Ordine (verifica sommaria dei fatti;
assunzione di informazioni;
audizione dell'interessato; riferimento al Consiglio), che culminano nella fissazione della data del giudizio e nella contestazione degli addebiti.
La contestazione degli addebiti, che segna l'avvio formale del procedimento disciplinare, deve quindi avvenire entro un termine ragionevolmente sollecito, tenuto conto delle varie attività preliminari e tenuto conto della specifiche circostanze del caso, ma non entro l'invocato termine di novanta giorni.
Non essendo quindi ravvisabile, per difetto del parametro normativo, il dedotto vizio di legittimità, il motivo di impugnazione doveva quindi essere respinto, perché infondato in diritto, come in effetti è stato respinto nel dispositivo mediante il rigetto del ricorso.
1.3. Sul terzo profilo di censura, osserva il Collegio che la Commissione ha preso in esame il motivo, incentrato sul mancato rispetto dei termini fissati per la difesa dall'art. 39, comma 2, lettera b), del d.P.R. n. 251 del 1950, e lo ha rigettato,
osservando, tra l'altro, che l'inquisito aveva esercitato pienamente il suo diritto di difesa e non si era avvalso della facoltà di chiedere una proroga del termine.
E tale argomentazione, sufficiente a sorreggere la decisione, non è censurata.
2. Il secondo motivo denuncia: violazione e falsa applicazione di legge, art. 47 d.P.R. n. 221 del 1950 in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. In relazione al motivo di impugnazione incentrato sull'inserimento della decisione nel verbale della seduta, deduce il ricorrente che erroneamente la Commissione ha ritenuto corretto tale inserimento;
sostiene che la legge distingue il verbale dalla decisione, che è atto tipico, che nel caso mancava.
2.1. Il motivo non è fondato.
La Commissione ha rigettato il motivo, rilevando che non era ravvisabile la pretesa inesistenza formale della decisione, poiché questa era stata redatta in forma scritta e conteneva tutti gli elementi indicati dall'art. 47 del d.P.R. n. 251 del 1950. E tali considerazioni, non colpite da specifica censura, sorreggono la statuizione.
3. Il terzo motivo denuncia: violazione e falsa applicazione di legge, art. 47 d.P.R. n. 251 del 1950 in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c. Deduce il ricorrente che la sottoscrizione della decisione da parte di tutti coloro che vi abbiano partecipato è richiesta dalla legge, e che la Commissione ha confuso tra sussistenza della maggioranza e legittima composizione del collegio giudicante circa il numero dei partecipanti.
3.1. Il motivo non è fondato.
3.1.1. Davanti alla Commissione il ricorrente aveva eccepito la nullità della decisione, in quanto sottoscritta soltanto da sei dei sette componenti il collegio che avevano partecipato alla seduta. La Commissione ha rigettato il motivo ritenendo, in applicazione del principio di sopravvivenza del provvedimento amministrativo, che la decisione era valida, in quanto la sottoscrizione di sei componenti su sette esprimeva la volontà della maggioranza dei membri del collegio giudicante.
3.1.2. La statuizione di rigetto del motivo è esatta, ma ne deve essere corretta ed integrata la motivazione, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
Nell'ambito della disciplina del procedimento disciplinare nei confronti degli esercenti professioni sanitarie che si svolge davanti al Consiglio dell'Ordine, e che ha natura amministrativa, l'art. 47, comma 1, del d.P.R. n. 251 del 1950 dispone quanto segue. "La
decisione deve, a pena di nullità, contenere la indicazione della data in cui è stata adottata, dei fatti addebitati e delle prove assunte, l'esposizione dei motivi, il dispositivo. È sottoscritta da tutti i membri del Consiglio che vi hanno preso parte." Ora, pur se la sanzione della nullità non risulta espressamente comminata con riferimento all'affermata esigenza di completezza della sottoscrizione della decisione, va tuttavia rilevato che trattasi di requisito normativamente imposto, la cui inosservanza determina un vizio di legittimità dell'atto amministrativo conclusivo del procedimento disciplinare davanti al Consiglio dell'ordine. L'inserimento, nel d.P.R. n. 251 del 1950, del requisito della completezza della sottoscrizione per una decisione di natura amministrativa, in deroga al principio secondo cui l'atto amministrativo collegiale è sottoscritto solo dal presidente (e dal segretario), trova giustificazione, ad avviso della Corte, nella considerazione della natura contenziosa del procedimento disciplinare, e nella conseguente influenza del paradigma costituito dalla sentenza resa in sede giurisdizionale, per la quale la disciplina dell'epoca richiedeva appunto la completezza della sottoscrizione dei giudici componenti il collegio (v., ad esempio, l'art. 132, comma 3, c.p.c., per le sentenze civili e l'art. 65, comma 1, n.7, r.d. 17.8.1907 n. 642, per le decisioni del Consiglio
di Stato).
In tale quadro normativo, risulta quindi corretta una interpretazione dell'art. 47 del d.P.R. n. 251 del 1950 nel senso che l'incompletezza della sottoscrizione costituisce vizio di legittimità dell'atto.
Il richiamato quadro ordinamentale è peraltro significativamente mutato. Nell'ordinamento vigente opera infatti il principio secondo cui le sentenze rese da un giudice collegiale - costituenti, come rilevato, il paradigma al quale si è ispirato il citato art. 47 - devono essere sottoscritte soltanto dal presidente e dall'estensore.
In tal senso, abbandonando il rigoroso formalismo che ispirava la precedente disciplina, si esprime la successiva normativa in materia di giurisdizione civile, amministrativa e costituzionale (per le sentenze civili, v. art. 132, comma 3, c.p.c., come modificato dalla legge 8.8.1977 n. 532; per le sentenze amministrative, v. art. 55 della legge 27.4.1982 n. 186; per le decisioni della Corte
costituzionale - per le quali l'art. 18, comma 3, della legge 11.3.1953 n. 87, prescriveva "la sottoscrizione dei giudici", e l'art. 18, comma 5, delle norme integrative 16.3.1956 richiedeva che fossero sottoscritte "da tutti i giudici" - in virtù delle norme integrative deliberate il 7.7.1987 è ora richiesta soltanto la sottoscrizione del presidente e del redattore).
Nel vigente ordinamento, quindi, il requisito della completezza della sottoscrizione della decisione disciplinare, menzionato dal citato art. 47, non può più essere inteso come requisito la cui inosservanza determina vizio di violazione di legge, poiché alla norma regolamentare non è consentito discostarsi da un principio generale dell'ordinamento. Principio in virtù del quale deve ritenersi sufficiente la sola sottoscrizione del presidente e dell'estensore, avuto riguardo ad evidenti esigenze di semplificazione nella formazione dell'atto che racchiude la decisione, e considerando che la completezza della sottoscrizione delle sentenze non è funzionale ad esigenze di tutela delle parti del giudizio o di corretto svolgimento del processo. Consegue che la norma regolamentare racchiusa nel citato art. 47 deve essere disapplicata, in ragione del sopravvenuto contrasto con un principio generale dell'ordinamento, ritenendosi sufficiente la sottoscrizione del presidente e dell'estensore, in conformità alla disciplina generale prevista per le decisioni di natura giurisdizionale, da valere, a maggior ragione, per le decisioni conclusive di procedimenti amministrativi di tipo contenzioso, qual è il procedimento disciplinare.
4. Il quarto motivo denuncia: violazione e falsa applicazione di legge, art. 3 d.lg.C.p.S. n. 233 del 1946 e art. 38 del d.P.R. n. 251 del 1950 in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c.; omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia rassegnati dal ricorrente in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c. Deduce il ricorrente che, ai fini della valutazione del fatto sotto l'aspetto deontologico, non doveva tenersi conto soltanto della circostanza, incontestata, dell'apertura della farmacia in giorni ricadenti nel periodo di ferie, ma anche dell'atteggiamento psicologico del farmacista, che aveva tenuto aperto l'esercizio nella convinzione di esercitare un proprio diritto in relazione alla durata del periodo di chiusura, fissata per un periodo minimo di venti giorni e massimo di trenta.
4.1. Il motivo non è fondato.
La Commissione ha invero esaminato la fattispecie anche sotto il profilo dell'elemento psicologico (il ricorrente aveva infatti sostenuto di aver tenuto aperta la farmacia ritenendo, in mancanza di una risposta da parte della competente autorità, che il richiesto nulla-osta fosse stato concesso), rilevando che il comportamento integrante illecito disciplinare deve essere volontario, ma non necessariamente doloso, e che era ravvisabile colpa nella condotta del farmacista, che aveva tenuto una condotta poco attenta, trascurando di verificare se le iniziative intraprese fossero in conflitto con le regole giuridiche e tecniche che disciplinano l'esercizio della professione.
E tale apprezzamento non è in questa sede di legittimità sindacabile, se non nell'ipotesi, nella specie non ravvisabile, di totale carenza o radicale illogicità della motivazione.
5. Il quinto motivo denuncia: violazione e falsa applicazione di legge, art. 3 d. lg. C.p.S. n. 233 del 1946 e art. 40 d.P.R. n. 251 del 1950 in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c.; omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia rassegnati dal ricorrente in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c. Deduce il ricorrente che la mancanza della previsione della sanzione per ciascun fatto addebitabile implica l'illegittimità costituzionale del citato art. 3 nonché la disapplicazione dell'art. 40 del regolamento.
Sostiene, inoltre, che difetta di motivazione l'entità delle sanzioni inflitte.
5.1. Il motivo non è fondato.
5.1.1. Circa il primo profilo di censura, è sufficiente notare che il principio di legalità (art. 25, comma 2, Cost.) con il quale si afferma che contrasterebbe l'art. 3 del d.lg.C.p.S. n. 233 del 1946, non è applicabile agli illeciti disciplinari (Corte cost. n. 100/81).
5.1.2. Sul secondo profilo, va rilevato che l'entità delle sanzioni non è stata oggetto di contestazione davanti alla Commissione centrale, sicché la questione è inammissibile in questa sede.
6. Il sesto motivo denuncia: violazione e falsa applicazione dell'art. 51 c.p.c. in tema di astensione in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c. Deduce il ricorrente, in relazione al motivo di impugnazione del provvedimento disciplinare incentrato sulla mancata astensione di un componente del Consiglio dell'ordine, che erroneamente la Commissione lo ha disatteso, addebitando al ricorrente la mancata proposizione dell'istanza di ricusazione.
Sostiene che l'obbligo di astensione è operante anche in difetto di ricusazione.
6.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. La Commissione non si è infatti limitata ad argomentare nel senso esposto dal ricorrente, ma ha altresì fondato la decisione di rigetto sull'ulteriore considerazione che non risultavano chiare le ragioni in base alle quali il ricorrente riteneva sussistente l'obbligo di astensione.
Non giova quindi soffermarsi sull'esattezza in diritto della prima argomentazione, poiché l'ulteriore considerazione, di per sè sufficiente a sorreggere la decisione, non è stata censurata.
7. In conclusione, il ricorso è rigettato.
8. Non vi è luogo a pronunciare sulle spese del giudizio di cassazione poiché il Consiglio dell'Ordine non ha svolto difese.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 19 settembre 2000. Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2001