Sentenza 8 gennaio 2001
Massime • 6
La procura a ricorrere per cassazione apposta a margine del ricorso, ancorché con espressioni generiche, ma che tuttavia non escludono univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione, deve ritenersi nel dubbio speciale, non generica, in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell'atto giuridico di cui è espressione, in materia processuale, l'art.159 cod. proc. civ..
Il termine annuale di decadenza dall'impugnazione che, ove iniziato a decorrere prima della sospensione durante il periodo feriale, deve prolungarsi di quarantasei giorni per effetto della sospensione medesima (non dovendosi tener conto del periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 settembre) è suscettibile di un ulteriore analogo prolungamento quando l'ultimo giorno di detta proroga venga a cadere dopo l'inizio del nuovo periodo feriale dell'anno successivo.
In caso di sopraelevazione, il criterio della prevenzione non esclude che il preveniente al pari del prevenuto, sia obbligato al rispetto della sopravvenuta disciplina regolamentare integrativa di quella dettata dal cod. civ. e debba pertanto effettuare la sopraelevazione del proprio fabbricato rispettando la diversa distanza legale stabilita da tale disciplina con la conseguenza che ove lo strumento urbanistico locale, successivamente intervenuto, abbia sancito l'obbligo inderogabile di osservare una determinata distanza dal confine, è da escludere il diritto a sopraelevare in allineamento con l'originaria costruzione ed è del tutto irrilevante che i preesistenti edifici siano stati realizzati in aderenza, dovendosi osservare la prescritta distanza dal confine sancita dalla nuova normativa regolamentare in via inderogabile e senza alcuna eccezione in proposito.
La procura a ricorrere per cassazione apposta a margine del ricorso, ancorché con espressioni generiche, ma che tuttavia non escludono univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione, deve ritenersi nel dubbio speciale, non generica, in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell'atto giuridico di cui è espressione, in materia processuale, l'art.159 cod. proc. civ..
Il termine annuale di decadenza dall'impugnazione che, ove iniziato a decorrere prima della sospensione durante il periodo feriale, deve prolungarsi di quarantasei giorni per effetto della sospensione medesima (non dovendosi tener conto del periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 settembre) è suscettibile di un ulteriore analogo prolungamento quando l'ultimo giorno di detta proroga venga a cadere dopo l'inizio del nuovo periodo feriale dell'anno successivo.
In caso di sopraelevazione, il criterio della prevenzione non esclude che il preveniente al pari del prevenuto, sia obbligato al rispetto della sopravvenuta disciplina regolamentare integrativa di quella dettata dal cod. civ. e debba pertanto effettuare la sopraelevazione del proprio fabbricato rispettando la diversa distanza legale stabilita da tale disciplina con la conseguenza che ove lo strumento urbanistico locale, successivamente intervenuto, abbia sancito l'obbligo inderogabile di osservare una determinata distanza dal confine, è da escludere il diritto a sopraelevare in allineamento con l'originaria costruzione ed è del tutto irrilevante che i preesistenti edifici siano stati realizzati in aderenza, dovendosi osservare la prescritta distanza dal confine sancita dalla nuova normativa regolamentare in via inderogabile e senza alcuna eccezione in proposito.
Commentari • 2
- 1. Risoluzione del 14/07/2008 n. 296 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 14 luglio 2008
Con l\'interpello specificato in oggetto, concernente l\'interpretazione dell\'art. 13 del D.Lgs n. 472 del 1997, e\' stato esposto il seguente QUESITO L\'istante chiede di sapere se, ai fini del corretto esercizio dell\'istituto del ravvedimento operoso, previsto dall\'articolo 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n 472, gli interessi moratori debbano essere calcolati al tasso legale suddividendo l\'ammontare annuo per 365 giorni, anche nel caso in cui l\'anno solare nel quale viene esercitato il ravvedimento e\' bisestile. L\'istante fa presente che, con riferimento all\'art 13 del citato D.Lgs 472, l\'Amministrazione finanziaria ha chiarito, con circolare n. 180/E del 10 …
Leggi di più… - 2. Compenso del professionista: p.a. può condizionarlo al finanziamento dell'operaAccesso limitatoLuigi Viola · https://www.altalex.com/ · 20 ottobre 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/01/2001, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2001 |
Testo completo
Ud0200/011 Reg. gen. N° 2400/1999 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE CRON.6109 Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. GAETANO GAROFALO Presidente Consigliere rel. Dott. UGO RIGGIO Consigliere Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO Dott. CARLO CIOFFI Consigliere my Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE ! ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: AC RL, quale titolare della impresa edile omonima, elettivamente domiciliato in Roma. Via Monteverdi n. 20, presso l'avv. Rosario Fava, che lo difende unitamente agli avv. Luciano Pronzello e Andrea Maiorana in forza di mandato in atti;
- ricorrente -
contro
GAMMA GRANITI s.n.c. di MU F. e C.. in persona del legale rappresentante US IZ, domiciliata ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, difesa dagli avv. Giuseppe D'Amico e Franco Ritella, in forza di mandato in atti;
controricorrente - 0.1. 167/00 2 avverso la sentenza del Tribunale di Biella in data 18 novembre 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito l'avv. Rosario Fava. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Marinelli. che ha concluso chiedendo che sia disposta l'acquisizione degli atti precedenti o, nel merito, per il rigetto del ricorso. La Corte atteso che l'impresa ricorrente con il secondo motivo di ricorso ha sostenuto che il tribunale avrebbe dichiarato l'inammissibilità e quindi la conseguente nullità delle deposizioni testimoniali rese da AN BR e AR NO, in quanto dirette a dimostrare che il conteggio risultante da un foglio quadrettato prodotto in giudizio costituiva l'accordo raggiunto tra le parti, senza tenere conto che la forma scritta per la transazione è richiesta solo ad probationem, per cui l'inammissibilità della prova testimoniale non poteva essere rilevata d'ufficio, occorrendo una apposita eccezione della controparte;
rilevato che la società Gamma Graniti con il controricorso ha sostenuto di essersi opposta alla prova testimoniale in questione, come risulterebbe dal verbale della udienza tenuta dal pretore il 1° aprile 1993; atteso che pertanto si rende necessaria una verifica degli atti del giudizio di primo grado e, non essendo stati gli stessi allegati al fascicolo processuale. occorre farne richiesta all'Ufficio giudiziario competente. rinviando nel frattempo la causa a nuovo ruolo
P. Q. M.
3 dispone richiedersi a cura della Cancelleria il fascicolo del giudizio di primo grado, celebrato dinanzi al Pretore di Biella, e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 dicembre 2000. ботали бола па ли мблитестойч и IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 28 FED. 2001