Sentenza 18 luglio 2002
Massime • 3
La procura a ricorrere per cassazione apposta, a margine del ricorso, con espressioni generiche, ma che, tuttavia, non escludono univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione, deve - nel dubbio - ritenersi "speciale" e non generica; ciò in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell'atto giuridico, di cui è espressione, in materia processuale, l'art. 159 cod. proc. civ..
Nell'"actio negatoria servitutis" la legittimazione attiva e passiva compete a coloro che sono titolari delle posizioni giuridiche dominicali, rispettivamente, svantaggiate o avvantaggiate dalla servitù, e, nel caso in cui la legittimazione di una delle parti, pur mancando all'atto della proposizione della domanda, sopravvenga nel corso del giudizio, il procedimento può proseguire fino all'emissione della decisione , dato che la legittimazione ad agire, rappresentando una condizione dell'azione, non può subire limitazioni temporali e, pertanto, è sufficiente che essa sussista al momento della decisione, poiché la sua sopravvenienza rende proponibile l'azione ab origine, indipendentemente dal momento in cui si verifichi.
L'incidenza dell'evento morte di una parte costituita con Procuratore, verificatosi durante il giudizio di merito, è regolata dall'art. 300 cod. proc. civ., in base al quale è indispensabile la comunicazione formale dell'evento da eseguirsi dal procuratore della parte deceduta, mentre non ha rilevanza la conoscenza che dell'evento stesso il giudice o le altre parti abbiano eventualmente avuto aliunde. La ratio di tale norma, coincidente con l'esigenza di assicurare il rispetto del contraddittorio consentendo al rappresentante tecnico della parte di continuare a svolgere tutte le attività difensive nell'interesse della stessa da lui rappresentata, anche quando questa sia deceduta o divenuta incapace, deriva dalla presunzione della tacita conferma del mandato al difensore da parte dei legittimati alla prosecuzione del processo.
Commentario • 1
- 1. Actio negatoria servitutishttps://www.brocardi.it/
Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22553 del 23 ottobre 2009 «In materia di diritti reali, la domanda volta ad obbligare il vicino alla regolarizzazione di una luce, pur costituendo quantitativamente un "minus" rispetto alla "actio negatoria servitutis", rappresenta un qualcosa di diverso rispetto a...» Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1955 del 27 aprile 1989 «...aereo sovrastante l'altrui suolo e crei su di esso una arbitraria veduta, vertendosi in tal caso in tema, rispettivamente, di violazione dell'art. 840 c.c. e di costituzione abusiva di una servitù, reprimibile con l' actio negatoria servitutis .» Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13710 del 22 giugno 2011 «La …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/07/2002, n. 10443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10443 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - rel. Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA AE, LA BR, in proprio quali eredi di ZA EN e LA TT, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato ALDO PERRETTI, difesi dagli avvocati ALDO GRASSI, GUIDO GRASSI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IN IE, IN AD, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BOCCIONI 4, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO SMIROLDO, difesi dall'avvocato RAFFAELE RASCIO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1145/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 10/05199;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/02 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA e AD GI, con atto di citazione notificato il 16 aprile 1980, convennero IN VE innanzi al Tribunale di Napoli, per sentirlo condannare, per quel che ancora rileva in questa sede, ad eliminare dal suo fabbricato sito in contrada Cuotto del tenimento di Forio D'Ischia aperture lucifere e vedute irregolarli ed illegittime rispetto al finitimo fondo di esse attrici. Il convenuto, costituendosi in giudizio, resistè alla domanda, eccependo, tra l'altro, che le attrici non erano proprietarie del fondo confinante.
All'udienza del 12 novembre 1985 le attrici provarono di avere acquisita la proprietà del fondo per usucapione, depositando sentenza resa dal Pretore di Ischia in data 12 luglio 1983. La discussione della causa, fissata per il 12 giugno 1991, fu anticipata all'udienza del 30 gennaio 1991 ed assegnata a sentenza senza che dell'istanza di anticipazione, avanza dall'attrice, e del conseguente decreto fosse stata data notificazione all'altra parte. Rimessa la causa innanzi al G.I. per supplemento di consulenza tecnica d'ufficio, alla udienza del 28 settembre 1993 il difensore del convenuto dichiarò che il suo assistito era deceduto in data 2 agosto 1987, per cui il processo fu dichiarato interrotto. La causa fu riassunta nei confronti degli eredi del convenuto, nelle persone di NZ ZO, ved. VE, AE VE, BR VE e TT VE, i quali si costituirono in giudizio, facendo proprie le difese dell'originario convenuto. L'adito tribunale condannò i convenuti ad eliminare le vedute aperte a distanza illegittima, ad arretrare l'affaccio dal terrazzo ed a regolarizzare le luci e la Corte d'Appello di Napoli, a seguito di appelli proposti da entrambe le parti, con sentenza resa in data 10 maggio 1999 ha confermata la decisione impugnata. Ha osservato il giudice d'appello che: a) l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, reiterata dagli appellanti ZO-VE, era infondata, poiché, trattandosi di condizione della azione, che può sopravvenire nel corso della causa, validamente le attrici avevano provato di essere proprietarie del fondo confinante producendo la sentenza, passata in giudicato, emessa dal Pretore di Ischia in data 12 luglio 1983, che aveva accertata l'usucapione del fondo a loro favore;
b) ugualmente infondata doveva ritenersi l'eccezione di nullità degli atti processuali compiuti nel periodo tra il decesso del convenuto e la riassunzione della causa nei confronti degli eredi dello stesso convenuto, non essendo stata resa dal difensore del convenuto la facoltativa dichiarazione ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., in tal caso, la rappresentanza processuale sopravvivendo all'evento morte della parte assistita;
c) quanto, poi, alle conseguenze derivanti dalla mancata notificazione al convenuto dell'istanza di anticipazione dell'udienza di discussione e del relativo provvedimento, la nullità prodottasi si era sanata per rinuncia degli eredi del convenuto a farla valere, poiché essi costituendosi in giudizio a seguito della riassunzione della causa, si erano difesi nel merito della controversia. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso AE e BR VE, in proprie e nella qualità di eredi di NZ ZO, ved. VE e di TT VE, affidandosi a quattro motivi. Resistono con controricorso LA e AD GI.
V'è memoria difensiva per i ricorrenti.
MOTIVI DELIA DECISIONE
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, che le controricorrenti sollevano sul rilievo dell'inesistenza di una valida procura speciale, poiché quella resa a margine del ricorso è generica ed è riferibile ad un successivo giudizio di impugnazione nonché ad una facoltà di transigere, che configurerebbe ipotesi (quella di impugnare la futura sentenza di cassazione e quella di transigere) estranee ed incompatibili col giudizio di cassazione.
Come ritenuto da questa Suprema Corte, "la procura al difensore apposta a margine del ricorso per cassazione con espressione generiche, che tuttavia non escludano univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione, deve ritenersi, nel dubbio, speciale e non generica, in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell'atto giuridico (art. 1367 c.c.), di cui è espressione l'art. 159 c.p.c. per gli atti processuali" (sent. n. 2842 del 1^ aprile 1997). Col primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuta provata la legittimazione attiva delle attrici, nonostante che la relativa prova fosse costituita da una sentenza resa a seguito di giudizio iniziato tra anni dopo la proporzione della domanda de qua e svoltosi innanzi ad altro giudice nei confronti di terzi.
Ad avviso dei ricorrenti, l'effetto di tale sentenza, peraltro depositata in giudizio ben cinque anni dopo la proposizione della domanda, poteva esser fatto valere solo se fosse stato accertato che le attrici erano divenute proprietarie del fondo alla data di proposizione della domanda od al momento in cui fu eccepito il difetto di legittimazione attiva.
La censura è infondata.
I ricorrenti, pur non manifestando dissenso dall'opinione espressa dal giudice d'appello, che, sul corretto rilievo della natura di condizione dell'azione attribuita alla legittimazione ad agire, ha esattamente riconosciuto che tal condizione possa utilmente sopravvenire in corso di causa, sostengono, senza motivare tale tesi, che, comunque, le attrici avrebbero dovuto dimostrare di essere divenute proprietarie alla data di proposizione della domanda od, almeno, al momento in cui l'eccezione di difetto di legittimazione era stata sollevata, mentre l'intervento acquisito per usucapione potrebbe farsi risalire, al più, al 12 luglio 1983. Trattasi di tesi, oltre che immotivata del tutto priva di fondamento, essendo evidente che l'effetto della sopravvenienza in corso di causa di una condizione dell'azione, non può subire limitazioni temporali, poiché la sopravvenienza della condizione dell'azione rende proponibile l'azione ab origine, indipendentemente dal momento in cui essa si verifichi.
Quanto, poi, al denunciato contrasto tra la motivazione data al riguardo dalla Corte d'Appello e quella data dal Tribunale, è agevole osservare che il provvedimento sottoposto a censura è esclusivamente la sentenza d'appello e che, pertanto, solo la sua motivazione rileva al fine del vaglio di legittimità. Col secondo motivo i ricorrenti denunciano che erroneamente la Corte d'Appello ha esclusa la nullità degli atti processuali compiuti tra la data del decesso dell'originario convenuto e la dichiarazione resa in giudizio dal suo procuratore ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., non avendo considerato che l'istituto dell'interruzione tende ad assicurare l'effettività del contraddittorio nell'interesse della parte colpita dall'evento interruttivo, tant'è che l'effetto interruttivo non si verifica quando la dichiarazione del procuratore abbia solo finalità informativa ed il procuratore stesso non si astenga dallo svolgimento di attività difensive. Nel caso in esame, invece, il procuratore del convenuto, dopo il decesso del suo assistito, si astenne da qualunque attività processuale e, ciononostante, il processo continuò anche dopo che del decesso del convenuto fu acquisita notizia attraverso il recepimento, da parte del C.T.U., della dichiarazione del figlio del convenuto, BR.
La censura è destituita di fondamento, poiché la corte di merito ha fatto puntuale applicazione della disposizione di cui all'art. 300 cod. proc. civ., secondo cui l'effetto interruttivo del processo, quando l'evento riguardi la parte costituitasi a mezzo di procuratore, si verifica solo quando il procuratore della stessa parte dichiari l'evento o lo notifichi alle altre parti, senza che a tale dichiarazione o notifica possa supplire la notizia che dell'evento il giudice possa avere aliunde, persino, come nel caso in esame, da taluno degli eredi della parte colpita dall'evento interruttivo.
Per vero, l'effetto interruttivo derivante dalla dichiarazione o dalla notifica suddetta è legato alla finalità di tali atti, che devono esser volti a provocare l'effetto interruttivo, sicché, da un canto, tale effetto non può derivare da mere notizie relative all'evento interruttivo, dallo altro la dichiarazione in giudizio o la notifica alle altre parti non possono essere compiuti che dal soggetto - il procuratore della parte colpita dall'evento interruttivo - che, per le sue qualità tecniche, si presume in grado di valutare, anche nella scorta delle istruzione ricevute dai soggetti interessati, l'opportunità di provocare o meno l'interruzione del processo.
La ratio di tale norma, indubbiamente coincidente con l'esigenza di assicurare il rispetto del contraddittorio, consentendo al rappresentante tecnico della parte di continuare a svolgere tutte le attività difensive volte alla migliore tutela dell'interesse della parte rappresentata, anche quando questa sia deceduta o divenuta incapace, deriva dalla presunzione della tacita conferma del mandato al difensore da parte dei legittimati alla prosecuzione del processo, e, quindi, valendo, essa, per l'ipotesi di costituzione della parte in giudizio a mezzo di procuratore - ipotesi regolata dai primi due commi dell'art. 300 cod. proc. civ., - non può dirsi contraddetta, come ritengono i ricorrenti, dalla diversa disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo, che regola l'ipotesi dell'evento interruttivo riguardante la parte contumace.
Col terzo motivo i ricorrenti si dolgono del rigetto dell'eccezione di nullità degli atti processuali svoltisi successivamente all'udienza del 10 ottobre 1990, nullità determinata dalla mancata notifica dell'istanza di anticipazione dell'udienza di discussione, che determinò il primo passaggio in decisione della causa.
Peraltro, soggiungono i ricorrenti, poiché, com'è detto nella stessa sentenza impugnata, non è chiaro in virtù di quale provvedimento la causa sia stata rimessa al giudice istruttore per il supplemento di consulenza tecnica d'ufficio, si è verificata una seconda lezione del contraddittorio, senza che l'uno e l'altro vizio possano dirsi sanati dall'asserita rinuncia alla relativa eccezione, sia perché l'eccezione fu ritualmente proposta sia perché essa poteva e doveva essere rilevata d'ufficio.
La censura va disattesa.
Non v'è dubbio che, a causa dell'omessa notifica ai difensori dell'originario convenuto dell'istanza di anticipazione dell'udienza di discussione e del decreto presidenziale di anticipazione, siasi verificata la nullità dell'attività processuale svoltasi successivamente all'anticipazione di detta udienza e sino alla dichiarazione d'interruzione del processo.
Ma, com'è stato correttamente ritenuto dal giudice d'appello, trattandosi di violazione di norma posta nell'interesse della parte, se questa abbia accettato il contraddittorio, la nullità è sanata, ai sensi dell'art. 157, ult. co., cod. proc. civ. per tacita rinuncia alla relativa eccezione e non è rilevabile d'ufficio. Conseguentemente, poiché, come rilevato dalla Corte d'Appello, il procuratore degli eredi del convenuto, costituitisi a seguito della riassunzione della causa, si difesero esclusivamente nel merito, non eccependo la nullità verificatasi (sul punto la censura dei ricorrenti è generica, non essendo corredata dall'indicazione dell'atto processuale col quale l'eccezione sarebbe stata sollevata), correttamente si è ritenuta tacitamente rinunciata l'eccezione. Col quarto motivo i ricorrenti denunciano insufficiente e contraddittoria motivazione, adducendo che la corte di merito, affermando di astenersi alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, discetta sulla differenza tra luci e vedute senza in alcun modo confortare le proprie argomentazioni con nozioni tecniche, sicché non è dato comprendere le ragioni che hanno determinata la statuizione di adeguamento di talune luci o la eliminazione di altre aperture, ritenute vedute.
La censura è inammissibile, poiché essa pone una questione che dalla sentenza impugnata non risulta essere stata posta con l'atto di appello.
Invero, impugnando nel merito la sentenza di primo grado, i ZO-VE nulla eccepivano in ordine alla questione che ora pongono, essendosi limitati a ribadire che essi avevano legittimamente acquisita la servitù.
D'altro canto, i ricorrenti non censurano la sentenza impugnata per omesso esame della questione ora posta.
Conclusivamente, il ricorso va respinto e, secondo l'ordinario criterio, i ricorrenti vanno condannati, in solido tra loro, a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in saldo tra loro, a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.702,00, di cui euro 1.500,00 per onorari di difesa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 15 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2002