Sentenza 30 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2004, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - rel. Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ADIGE 39, presso l'avvocato ANDREA LOMBARDI, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMEN CAVUOTO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- resistente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA, depositato il 06/02/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/2003 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito per il resistente l'Avvocato Palatiello che ha chiesto il rigetto del ricorse;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione del 6 settembre 2001 alla Corte d'appello di Roma AN AR, quale erede del defunto genitore AN FI (deceduto il 30 dicembre 1996), chiedeva l'equa riparazione del danno sofferto per la violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo per il mancato rispetto della durata ragionevole del processo, con la conseguente condanna del convenuto Ministero della Giustizia al pagamento della somma di lire 24.000.000 (o di quella ritenuta di giustizia) a titolo di equa riparazione per i danni morali, oltre rivalutazione, interessi e spese processuali.
A sostegno della domanda AN AR deduceva che il di lui padre AN FI, con ricorso notificato il 9 dicembre 1994, aveva convenuto in giudizio, innanzi alla Pretura di Benevento - Sezione lavoro, il Ministero degli Interni per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, e che il relativo giudizio, non particolarmente complesso, era stato definito dal Pretore con sentenza del 17 maggio 1999 di rigetto del ricorso e che il giudizio di appello non era stato ancora fissato.
Con decreto in data 13 dicembre 2001, depositato in cancelleria il 6.2.2002, la corte adita respingeva il ricorso del AN, osservando che questo era palesemente infondato non avendo AN AR subito alcun danno patrimoniale dalle lamentate lungaggini processuali e tenuto conto del fatto che eventuali danni morali (o, comunque, non patrimoniali) riguardavano il defunto padre del ricorrente, AN FI, e non personalmente il ricorrente medesimo, che, quindi, nulla poteva reclamare a titolo di equa riparazione.
Avverso tale decreto AN AR ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi. L'intimato Ministero della Giustizia non ha spiegato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della Convenzione Europea del diritti dell'uomo (ratificata con legge italiana del 4 agosto 1955 a 848) in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Assume il ricorrente che, secondo quanto statuito dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, la violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo della durata ragionevole, sussisterebbe ogni qual volta una controversia giudiziaria civile abbia una durata che ecceda il termine ragionevole secondo i principi ed i meccanismi individuati da detta corte, indipendentemente dall'esito favorevole o sfavorevole del giudizio. Nel caso di specie i giudici della corte d'appello avrebbero violato la predetta convenzione, avendo ritenuto ragionevole una durata superiore a quella di tre anni, indicata come ragionevole in casi simili dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della legge 24 marzo 2001 n. 89 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Deduce il ricorrente che i giudici della corte d'appello non avrebbero tenuto conto del fatto che l'attuale ricorrente agisce nella qualità di erede e successore universale del defunto genitore. Secondo la vigente normativa lo stesso avrebbe assunto la veste di "sostituto processuale" del proprio defunto genitore, richiedendo la liquidazione di un danno non proprio, ma sofferto dal proprio genitore AN FI.
Deduce, altresì, il ricorrente che, considerato che l'oggetto della causa (riconoscimento dell'indennità di accompagnamento) non era complesso ne' in fatto ne' in diritto e che trattavasi di un tipo di giudizio assoggettato al rito del lavoro e, quindi, caratterizzato dall'oralità e dalla celerità, il giudice a quo non ne avrebbe dovuto ritenere ragionevole la durata (essendo tale giudizio iniziato il 10.11.1994 e non essendosi ancora concluso) alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che in numerose sentenze avrebbe sancito il termine ragionevole dei processi civili in tre anni (e specificamente in due anni nella ipotesi di giudizi previdenziali, come nel caso di specie).
La corte d'appello, poi, tenuto conto della durata del processo e del turbamento, che dal ritardo nella sua definizione era derivato al ricorrente, avrebbe dovuto liquidargli, a titolo di equa riparazione, la somma complessiva di euro 12.394,97.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. I giudici della Corte d'appello di Roma avrebbero del tutto ignorato che il termine ragionevole di durata era stato superato, essendosi il giudizio protratto per circa otto anni.
La motivazione adottata violerebbe, tra l'altro, l'art. 34, ultima parte, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, così come modificata dal Protocollo 11, che espressamente prevede: "Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna maniera l'effettivo esercizio di tale diritto".
La Corte d'appello, poi, nel respingere la domanda di risarcimento del danno si sarebbe discostata dalla giurisprudenza della C.E.D.U., la quale non imporrebbe al danneggiato di dare specifica dimostrazione del danno patrimoniale sofferto.
Nel valutare il danno da eccessiva durata del processo, il giudice avrebbe dovuto tener conto dei fattori che incidono sulla gravità sociale del danno (durata del processo, natura ed importanza dei diritti fatti valere o coinvolti nel giudizio etc.), mentre avrebbe dovuto astenersi dall'accertare se il danneggiato avesse realmente sofferto un patema d'animo, perché un tale accertamento sarebbe arbitrario o comunque irrilevante.
Anche nell'ipotesi di prevedibilità di una sentenza sfavorevole essa non farebbe venir meno il diritto ad una ragionevole durata del processo (che costituisce il solo interesse tutelato dall'art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo), prevedibilità che potrebbe acquistare rilievo solo sorto l'aspetto della temerarietà della lite, non essendo in tal caso il danno risarcibile per essere questo esclusivamente imputabile al comportamento doloso o colposo dello stesso danneggiato. Il primo ed il terzo motivo del ricorso sono inammissibili, contenendo censure non attinenti alla motivazione della sentenza impugnata (cfr. tra le molte, cass. n. 6539/96). Con il primo motivo il ricorrente lamenta, infatti, che nel valutare la ragionevole durata del processo la corte di merito non si è attenuta ai parametri indicati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo.
Con il terzo motivo deduce che la corte di merito avrebbe errato nel ritenere che il danneggiato dalla durata eccessiva del processo debba fornire la prova del danno morale sofferto.
Sia l'uno che l'altro motivo riguardano questioni che non sono state minimamente esaminate dal giudice a quo, che ha respinto il ricorso osservando che AN AR non aveva subito, in conseguenza della lungaggine del processo, alcun danno patrimoniale e che eventuali danni morali riguardavano il defunto padre del ricorrente, AN FI, deceduto il 30 dicembre 1996, e non personalmente l'attuale ricorrente, che, quindi, non poteva reclamare alcunché a titolo di equa riparazione.
Il secondo motivo di ricorso è, invece, infondato.
Lamenta il ricorrente che il giudice a quo non avrebbe tenuto conto del fatto che egli ha agito in giudizio in qualità di erede e successore universale del defunto genitore.
Il fatto che AN AR abbia agito in giudizio quale erede del defunto genitore, AN FI, non può portare ad una diversa decisione, atteso che il diritto all'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, introdotto dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, non può essere acquisito da persona che, al momento dell'entrata in vigore di detta legge, non era più in vita (AN FI, come accertato dalla corte d'appello, è deceduto il 30 dicembre 1996), con la conseguenza che detto diritto non può essere preteso neppure dall'erede, non essendo trasmissibile a quest'ultimo ciò che, al momento del decesso, non esiste nel patrimonio del "de cuius" (cfr. in tal senso: cass. n. 17650 del 2002; cass. n. 360 del 2003; cass. n. 5264 del 2003). Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.
Avendo il Ministero intimato, pur non avendo depositato controricorso, partecipato alla discussione, devesi provvedere sulle spese del giudizio, che il collegio ritiene di dover compensare, ravvisando giusti motivi per siffatta pronuncia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2004