Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/06/2026, n. 20107
CASS
Sentenza 1 giugno 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge in relazione all'adattamento della decisione straniera

    Il ricorso è inammissibile per vizio di motivazione, non essendo ammissibile il ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso i provvedimenti che decidono sul riconoscimento di sentenze straniere. Inoltre, la pretesa difensiva di operare un adattamento con il ricorso alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è infondata, poiché il riconoscimento ineriva alla misura della condanna con sospensione correlata a prescrizioni e si trattava dunque di adattare tale specifico profilo, non di mutare il contenuto della decisione o sostituire la pena inflitta. Il lavoro di pubblica utilità si porrebbe quale adempimento aggiuntivo, non autorizzato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/06/2026, n. 20107
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20107
    Data del deposito : 1 giugno 2026

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