CASS
Sentenza 1 giugno 2026
Sentenza 1 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/06/2026, n. 20107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20107 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL ON, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/04/2026 della Corte di appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Grazia Benedetti;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IA OR che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 29/04/2026 la Corte di appello di Bari ha disposto il riconoscimento della sentenza pronunciata dal Tribunale di AT NE in data 31.10.2024, definitiva il 04/12/2024, con la quale EL ON veniva condannato alla pena di anni tre di reclusione con concessione della sospensione condizionale della pena sotto sorveglianza ex articolo 91 codice penale rumeno, per il reato di 'rapina qualificata'. La Corte di appello, nell'operare l'adattamento della misura della sospensione, riferita alla pena ancora da espiare, ha ritenuto che l'istituto più affine fosse quello dell'affidamento in prova al servizio sociale, demandando la determinazione delle prescrizioni al Tribunale di sorveglianza di Bari. 2. Con il ricorso proposto EL ON, tramite l'Avv. Ettore Censano, chiede l'annullamento della sentenza impugnata, deducendo violazione di legge ai Penale Sent. Sez. 6 Num. 20107 Anno 2026 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: BENEDETTI MARIA GRAZIA Data Udienza: 29/05/2026 sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 20-bis cod. pen., e artt. 10, 11, 12 d.lgs 161/2010 per avere la Corte di appello, nel procedere all'adattamento della decisione straniera all'ordinamento interno, ritenuto di equiparare la sospensione sotto sorveglianza rumena alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 47 Ord. Pen., disponendo la trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza per la concreta determinazione delle prescrizioni. Ritiene la difesa che la Corte d'appello abbia omesso di confrontarsi con la cd. Riforma Cartabia, che ha introdotto nel codice penale la disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi ex art 20 bis cod. pen., tra le quali il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, istituto che per natura, contenuto e tipologia di prescrizioni, risulta assai più vicino al meccanismo applicato dal giudice rumeno di sospensione dell'esecuzione con regime di sorveglianza e svolgimento di attività lavorativa in favore della collettività. Da un lato, quindi, la Corte d'appello ha erroneamente individuato come criterio di adattamento una misura -l'affidamento in prova al servizio sociale- che nel nostro ordinamento costituisce misura alternativa alla detenzione e che non è istituto applicabile in via diretta ma interviene nella fase esecutiva quale modalità eccezionale di esecuzione della pena detentiva, dall'altro ha omesso di valutare l'istituto interno che offre la più immediata e coerente corrispondenza funzionale con la statuizione estera, ossia il lavoro di pubblica utilità sostitutivo applicabile in sede di cognizione e pienamente compatibile con la logica di sorveglianza delineata dal giudice rumeno. Inoltre, la difesa aveva tempestivamente rappresentato la disponibilità di un Ente idoneo allo svolgimento della sanzione sostitutiva. La decisione straniera avrebbe dovuto essere adattata mediante l'individuazione dell'istituto interno più aderente al contenuto del titolo rumeno, vale a dire una pena sostitutiva fondata sul lavoro in favore della collettività, le cui prescrizioni risultano, per struttura e finalità sovrapponibili a quelle previste dal giudice di merito rumeno;
la sentenza impugnata ha operato un adattamento non conforme ai criteri di stretta necessità e di corretta equivalenza, incorrendo così in violazione di legge e vizio motivazionale nella scelta dell'istituto applicabile al caso di specie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2 2. Va premesso che il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione-quadro 2008/947/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento, tra Paesi dell'Unione, delle sentenze di condanna con sospensione condizionale della pena, o con sanzioni sostitutive, ovvero delle decisioni di liberazione condizionale, che impongano obblighi e prescrizioni rientranti nel catalogo di cui all'art. 4 del testo legislativo, in vista dell'esecuzione da svolgersi in altro Paese membro. In caso di esecuzione passiva, la competenza a decidere sul riconoscimento, e sul conseguente trasferimento della sorveglianza in territorio italiano, appartiene alla Corte di appello, nel cui distretto la persona condannata all'estero abbia, nel momento in cui la procedura è attivata, o intenda trasferire, la residenza legale e abituale (art. 9 d.lgs. n. 38). La Corte di appello, quando ne ricorrono le condizioni, incluso il requisito della doppia incriminazione nei casi in cui è richiesto, delibera il riconoscimento e, se la natura o la durata degli obblighi e delle prescrizioni impartite, ovvero la durata della misura, sono incompatibili con la disciplina prevista dall'ordinamento italiano per i reati corrispondenti, procede ai necessari adeguamenti dandone informazione all'Autorità competente dello Stato di condanna, con le deroghe minime necessarie rispetto alla sanzione stabilita nello Stato stesso (art. 10, commi 2 e 3, d.lgs. n. 38). L'adeguamento, a norma dell'art. 10, comma 2, ultimo periodo, d.lgs. n.38, non può mai comportare l'aggravamento, per contenuto o durata, degli obblighi e delle prescrizioni originariamente imposte dallo Stato di condanna. La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che il rispetto di tale regola deve essere garantito sia dalla Corte di appello che attua il riconoscimento, sia da qualunque altra Autorità giudiziaria che, successivamente al riconoscimento, venga chiamata a statuire sulle modalità di esecuzione e sul suo corso ulteriore. L'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 38 stabilisce che, pronunciata la sentenza di riconoscimento, «la sorveglianza è disciplinata secondo la legge italiana»; la previsione è in sintonia con il disposto dell'art. 735, comma 4, cod. proc. pen., inserito nella parte dedicata alla disciplina generale degli effetti e delle modalità di riconoscimento delle sentenze straniere, secondo cui, se per effetto del titolo estero il condannato è stato liberato sotto condizione, la Corte di appello sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale, mentre «il magistrato di sorveglianza», di cui la norma sottende pacificamente la competenza, «nel determinare le prescrizioni relative alla libertà vigilata, non può aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito» dallo Stato straniero. (Sez. 1 - , Sentenza n. 25488 del 22/03/2024, Tribunale Sorveglianza Firenze, Rv. 286597 - 3 01: «in tema di esecuzione in Italia di sentenza di condanna estera con sospensione condizionale della pena sotto vigilanza, la competenza ad adattare le prescrizioni all'ordinamento interno, nella forma di espiazione alternativa dell'affidamento in prova, e a vigilare, nel prosieguo, sul rispetto delle stesse, spetta al tribunale di sorveglianza.) L'attività della Corte di appello si esaurisce quindi con il riconoscimento del giudicato straniero e nell'emanazione di disposizioni che rendano possibile l'esecuzione richiesta nello Stato italiano. 3. Nel caso in esame viene in rilievo in particolare una condanna con sospensione condizionale, cioè, secondo la definizione fornita dall'art. 2, lett. c) d.lgs. n. 38 del 2016, «una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale, la cui esecuzione è sospesa condizionalmente al momento della condanna, con l'imposizione di obblighi e prescrizioni». La Corte di appello di Bari ha, con decisione non contestata sul punto, disposto il richiesto riconoscimento, risultando formalmente corretto il certificato trasmesso dall'autorità rumena richiedente, e non sussistendo motivi di rifiuto al riconoscimento. Nella necessità di adeguare la misura di sospensione con prescrizioni, correlata alla condanna, al diritto interno, ha poi individuato nell'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 534 (Ord. Pen.), l'istituto più affine alla misura prevista dall'ordinamento rumeno, riducendo ad anni due e mesi nove la durata della stessa in ragione del presofferto, e ottemperando all'obbligo di dare informazione dell'adeguamento disposto all'Autorità competente dello Stato di condanna, tramite trasmissione al Ministero di giustizia, 'per quanto di competenza in ordine al trasferimento in Italia del condannato e alle informazioni allo Stato di emissione'. 4. In tale quadro il ricorso risulta manifestamente infondato e in parte non consentito. Deve premettersi che del tutto improprio risulta il riferimento al d.lgs. 161 del 2010. Per quanto riguarda il dedotto motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., lo stesso risulta inammissibile, in quanto - per il combinato disposto degli artt. 12, comma 5, d.lgs. 38/2016 e art. 22 L. 69/2005, non è ammissibile il ricorso per cassazione per vizi di motivazione. (cfr. Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, PG c/ Gheorghe Adrian Rafa, Rv. 282911 - 01: In tema di mandato di arresto europeo, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, all'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, non è ammissibile il ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso i 4 DEPOS4TATO 1N CANCELLERIA 1:31 SIU. 202 IL CP bLLIERE 5 AU3Sree provvedimenti che decidono sulla consegna dell'interessato, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, essendosi circoscritto il potere di sindacato della corte di cassazione ai soli motivi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c).). Più in generale risulta comunque del tutto infondata la pretesa difensiva di operare un adattamento con il ricorso alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, poiché in questo caso il riconoscimento ineriva alla misura della condanna con sospensione correlata a prescrizioni e si trattava dunque di adattare tale specifico profilo, inerente alla probation sottesa all'osservanza delle prescrizioni, e non invece di mutare il contenuto della decisione e di sostituire la pena inflitta, fermo restando che la applicazione di pene sostitutive è di competenza del giudice della cognizione. Peraltro, considerando gli obblighi previsti dalla sentenza del Tribunale di AT NE (comparire in tribunale ogni qualvolta sia convocato;
informare il tribunale in merito al cambio di domicilio;
presentarsi all'organo di polizia incaricato della sorveglianza, in conformità con il programma stabilito;
non avvicinare la persona offesa), il lavoro di pubblica utilità si porrebbe quale adempimento aggiuntivo, come tale non autorizzato. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento e delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo una ipotesi di inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186/2000 della Corte Cost.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso il 29/05/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Grazia Benedetti;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IA OR che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 29/04/2026 la Corte di appello di Bari ha disposto il riconoscimento della sentenza pronunciata dal Tribunale di AT NE in data 31.10.2024, definitiva il 04/12/2024, con la quale EL ON veniva condannato alla pena di anni tre di reclusione con concessione della sospensione condizionale della pena sotto sorveglianza ex articolo 91 codice penale rumeno, per il reato di 'rapina qualificata'. La Corte di appello, nell'operare l'adattamento della misura della sospensione, riferita alla pena ancora da espiare, ha ritenuto che l'istituto più affine fosse quello dell'affidamento in prova al servizio sociale, demandando la determinazione delle prescrizioni al Tribunale di sorveglianza di Bari. 2. Con il ricorso proposto EL ON, tramite l'Avv. Ettore Censano, chiede l'annullamento della sentenza impugnata, deducendo violazione di legge ai Penale Sent. Sez. 6 Num. 20107 Anno 2026 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: BENEDETTI MARIA GRAZIA Data Udienza: 29/05/2026 sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 20-bis cod. pen., e artt. 10, 11, 12 d.lgs 161/2010 per avere la Corte di appello, nel procedere all'adattamento della decisione straniera all'ordinamento interno, ritenuto di equiparare la sospensione sotto sorveglianza rumena alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 47 Ord. Pen., disponendo la trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza per la concreta determinazione delle prescrizioni. Ritiene la difesa che la Corte d'appello abbia omesso di confrontarsi con la cd. Riforma Cartabia, che ha introdotto nel codice penale la disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi ex art 20 bis cod. pen., tra le quali il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, istituto che per natura, contenuto e tipologia di prescrizioni, risulta assai più vicino al meccanismo applicato dal giudice rumeno di sospensione dell'esecuzione con regime di sorveglianza e svolgimento di attività lavorativa in favore della collettività. Da un lato, quindi, la Corte d'appello ha erroneamente individuato come criterio di adattamento una misura -l'affidamento in prova al servizio sociale- che nel nostro ordinamento costituisce misura alternativa alla detenzione e che non è istituto applicabile in via diretta ma interviene nella fase esecutiva quale modalità eccezionale di esecuzione della pena detentiva, dall'altro ha omesso di valutare l'istituto interno che offre la più immediata e coerente corrispondenza funzionale con la statuizione estera, ossia il lavoro di pubblica utilità sostitutivo applicabile in sede di cognizione e pienamente compatibile con la logica di sorveglianza delineata dal giudice rumeno. Inoltre, la difesa aveva tempestivamente rappresentato la disponibilità di un Ente idoneo allo svolgimento della sanzione sostitutiva. La decisione straniera avrebbe dovuto essere adattata mediante l'individuazione dell'istituto interno più aderente al contenuto del titolo rumeno, vale a dire una pena sostitutiva fondata sul lavoro in favore della collettività, le cui prescrizioni risultano, per struttura e finalità sovrapponibili a quelle previste dal giudice di merito rumeno;
la sentenza impugnata ha operato un adattamento non conforme ai criteri di stretta necessità e di corretta equivalenza, incorrendo così in violazione di legge e vizio motivazionale nella scelta dell'istituto applicabile al caso di specie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2 2. Va premesso che il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione-quadro 2008/947/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento, tra Paesi dell'Unione, delle sentenze di condanna con sospensione condizionale della pena, o con sanzioni sostitutive, ovvero delle decisioni di liberazione condizionale, che impongano obblighi e prescrizioni rientranti nel catalogo di cui all'art. 4 del testo legislativo, in vista dell'esecuzione da svolgersi in altro Paese membro. In caso di esecuzione passiva, la competenza a decidere sul riconoscimento, e sul conseguente trasferimento della sorveglianza in territorio italiano, appartiene alla Corte di appello, nel cui distretto la persona condannata all'estero abbia, nel momento in cui la procedura è attivata, o intenda trasferire, la residenza legale e abituale (art. 9 d.lgs. n. 38). La Corte di appello, quando ne ricorrono le condizioni, incluso il requisito della doppia incriminazione nei casi in cui è richiesto, delibera il riconoscimento e, se la natura o la durata degli obblighi e delle prescrizioni impartite, ovvero la durata della misura, sono incompatibili con la disciplina prevista dall'ordinamento italiano per i reati corrispondenti, procede ai necessari adeguamenti dandone informazione all'Autorità competente dello Stato di condanna, con le deroghe minime necessarie rispetto alla sanzione stabilita nello Stato stesso (art. 10, commi 2 e 3, d.lgs. n. 38). L'adeguamento, a norma dell'art. 10, comma 2, ultimo periodo, d.lgs. n.38, non può mai comportare l'aggravamento, per contenuto o durata, degli obblighi e delle prescrizioni originariamente imposte dallo Stato di condanna. La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che il rispetto di tale regola deve essere garantito sia dalla Corte di appello che attua il riconoscimento, sia da qualunque altra Autorità giudiziaria che, successivamente al riconoscimento, venga chiamata a statuire sulle modalità di esecuzione e sul suo corso ulteriore. L'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 38 stabilisce che, pronunciata la sentenza di riconoscimento, «la sorveglianza è disciplinata secondo la legge italiana»; la previsione è in sintonia con il disposto dell'art. 735, comma 4, cod. proc. pen., inserito nella parte dedicata alla disciplina generale degli effetti e delle modalità di riconoscimento delle sentenze straniere, secondo cui, se per effetto del titolo estero il condannato è stato liberato sotto condizione, la Corte di appello sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale, mentre «il magistrato di sorveglianza», di cui la norma sottende pacificamente la competenza, «nel determinare le prescrizioni relative alla libertà vigilata, non può aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito» dallo Stato straniero. (Sez. 1 - , Sentenza n. 25488 del 22/03/2024, Tribunale Sorveglianza Firenze, Rv. 286597 - 3 01: «in tema di esecuzione in Italia di sentenza di condanna estera con sospensione condizionale della pena sotto vigilanza, la competenza ad adattare le prescrizioni all'ordinamento interno, nella forma di espiazione alternativa dell'affidamento in prova, e a vigilare, nel prosieguo, sul rispetto delle stesse, spetta al tribunale di sorveglianza.) L'attività della Corte di appello si esaurisce quindi con il riconoscimento del giudicato straniero e nell'emanazione di disposizioni che rendano possibile l'esecuzione richiesta nello Stato italiano. 3. Nel caso in esame viene in rilievo in particolare una condanna con sospensione condizionale, cioè, secondo la definizione fornita dall'art. 2, lett. c) d.lgs. n. 38 del 2016, «una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale, la cui esecuzione è sospesa condizionalmente al momento della condanna, con l'imposizione di obblighi e prescrizioni». La Corte di appello di Bari ha, con decisione non contestata sul punto, disposto il richiesto riconoscimento, risultando formalmente corretto il certificato trasmesso dall'autorità rumena richiedente, e non sussistendo motivi di rifiuto al riconoscimento. Nella necessità di adeguare la misura di sospensione con prescrizioni, correlata alla condanna, al diritto interno, ha poi individuato nell'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 534 (Ord. Pen.), l'istituto più affine alla misura prevista dall'ordinamento rumeno, riducendo ad anni due e mesi nove la durata della stessa in ragione del presofferto, e ottemperando all'obbligo di dare informazione dell'adeguamento disposto all'Autorità competente dello Stato di condanna, tramite trasmissione al Ministero di giustizia, 'per quanto di competenza in ordine al trasferimento in Italia del condannato e alle informazioni allo Stato di emissione'. 4. In tale quadro il ricorso risulta manifestamente infondato e in parte non consentito. Deve premettersi che del tutto improprio risulta il riferimento al d.lgs. 161 del 2010. Per quanto riguarda il dedotto motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., lo stesso risulta inammissibile, in quanto - per il combinato disposto degli artt. 12, comma 5, d.lgs. 38/2016 e art. 22 L. 69/2005, non è ammissibile il ricorso per cassazione per vizi di motivazione. (cfr. Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, PG c/ Gheorghe Adrian Rafa, Rv. 282911 - 01: In tema di mandato di arresto europeo, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, all'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, non è ammissibile il ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso i 4 DEPOS4TATO 1N CANCELLERIA 1:31 SIU. 202 IL CP bLLIERE 5 AU3Sree provvedimenti che decidono sulla consegna dell'interessato, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, essendosi circoscritto il potere di sindacato della corte di cassazione ai soli motivi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c).). Più in generale risulta comunque del tutto infondata la pretesa difensiva di operare un adattamento con il ricorso alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, poiché in questo caso il riconoscimento ineriva alla misura della condanna con sospensione correlata a prescrizioni e si trattava dunque di adattare tale specifico profilo, inerente alla probation sottesa all'osservanza delle prescrizioni, e non invece di mutare il contenuto della decisione e di sostituire la pena inflitta, fermo restando che la applicazione di pene sostitutive è di competenza del giudice della cognizione. Peraltro, considerando gli obblighi previsti dalla sentenza del Tribunale di AT NE (comparire in tribunale ogni qualvolta sia convocato;
informare il tribunale in merito al cambio di domicilio;
presentarsi all'organo di polizia incaricato della sorveglianza, in conformità con il programma stabilito;
non avvicinare la persona offesa), il lavoro di pubblica utilità si porrebbe quale adempimento aggiuntivo, come tale non autorizzato. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento e delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo una ipotesi di inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186/2000 della Corte Cost.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso il 29/05/2026