Sentenza 13 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/07/2001, n. 9530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9530 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2001 |
Testo completo
IN NONE DEL P OLO95.3.0. /01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM CASSAZIONE Oggetto Guta SEZIONE TERZA CIVILE in денеге Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7613/00 Dott. Gaetano NICASTRO Presidente Dott. Francesco SABATINI Consigliere Cron....22013 PERCONTE LICATESE Dott. Renato - Rel. Consigliere Rep. 3269 Ud. 07/03/01 LUCENTINI - Consigliere Dott. Giuliano - ConsigliereDott. Giovanni Battista PETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CANEVALI LUCIANO, in proprio e nella qualità di erede unico in morte della sig.ra AU DA SC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 62, che presso lo studio dell'avvocato FIORAVANTE CARLETTI, CORTE SUP CASSAZION 10 difende anche disgiuntamente all'avvocato CARLO Richiesta Popia studi II. SOLE 24 ORE BERTAMINI, giusta delega in atti;
dal Sta. 600 per dirit
- ricorrente -
# 13 LUG: 2001 IL PANCELLIEr
contro
TI, VED. elettivamente GN LV CORTE SUPREMA DI CASSA 2001 domiciliata in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio UFFICIO COPIE Rilasciata copia i 461 dell'avvoca al Sig. NATO. to GIORGIO NATOLI, che la difende, giusta per d ritti ✓ * CANCER પ delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorrente Rilasciata copia legale al Sig. ADROCHA. nonchè contro per diritti L. 1700075 FABI GIOIELLI DI CANEVALI FABRIZIO SAS;
11 ab q 1........ IL CANCELLIERE intimata €8,77 500 avversO la sentenza n. 1/00 della Corte d'Appello di TRENTO, emessa il 14/12/99 e depositata il 03/01/00 (R.G. 144/99);sent. 1/2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica €0.77 1500 udienza del 07/03/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Fioravente CARLETTI;
udito l'Avvocato Giorgio NATOLI;
么 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AD SI conveniva in giudizio, davanti al LIRE 2000 Tribunale di Trento, NE UC, DA SC LL AU in NE, NE FA e la s.r.l. EA, per sentirli condannare al rilascio di un immobile di sua proprietà, acquistato nel 1980, in BE141040 BE141031 quanto detentori dello stesso "sine titulo". Esponeva BE14108 che, a causa delle condizioni economiche dei coniugi BE141037 NE, aveva tollerato la loro presenza BE141041 DIRITT DIRITTI BE141043 BE141042 nell'immobile, dove avevano insediato persino l'attività commerciale del figlio FA;
ma alla fine, a causa di una sopravvenuta esecuzione immobiliare da parte della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, il rilascio del bene era diventato indifferibile. La società EA restava contumace. Gli altri convenuti negavano ogni diritto dell'attrice sul bene, poiché la AD lo aveva acquistato "per conto" della DA e del NE, in virtù di una convenzione del 28 ottobre 1981, in M base alla quale si era impegnata a volturare, in favore dei medesimi, le park. 4 e 13, essendo il trasferimento però subordinato al pagamento, in favore dell'attrice, di lire 69.178.000, da effettuare in rate mensili. Mentre NE FA si dichiarava estraneo a ogni rapporto con la AD, NE UC e la moglie concludevano chiedendo, in riconvenzionale, accertarsi che nulla da essi era più dovuto alla AD in base alla predetta convenzione e dichiararsi che erano divenuti comproprietari dell'immobile, con la condanna della AD ai danni. Con sentenza non definitiva del 13 aprile 1999 il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva di NE FA e condannava gli altri 3 convenuti al rilascio dell'immobile in favore dell'attrice. Ad avviso del primo giudice, l'attrice era formalmente sebbeneproprietaria dell'immobile, l'acquisto fosse avvenuto "per conto dei signori NE", mentre il trasferimento della proprietà a favore di questi ultimi era subordinato al pagamento, 69.178.000, in da parte loro, della somma di lire quattro anni, entro il giorno 28 di ogni mese, a partire dal settembre 1981. A questa obbligazione i convenuti erano rimasti inadempienti, avendo versato la minor somma di lire 57.185.640, senza rispettare, in occasione del M pagamento della prima rata, il termine essenziale. Tale inadempimento era da considerarsi grave, né si configurava, nella fattispecie, un patto commissorio altra nullità della clausole contrattuali. La causa veniva quindi rimessa in istruttoria per la determinazione dei danni. La Corte d'Appello di Trento, con la sentenza oggi impugnata, emessa il 3 gennaio 2000, in contumacia del- la s.r.l. EA e di NE FA, e con dell'appellante, della s.a.s.1'intervento, a sostegno FA LL di NE FA & C., ha rigettato il gravame proposto da NE UC, anche nella 4 qualità di unico erede della moglie DA SC AU. Per la cassazione di detta sentenza ricorre il Ca- nevali, nella duplice qualità, formulando quattro cen- sure. Resiste con controricorso la AD. Non ha svolto attività difensiva la società FA LL. MOTIVI DELLA DECISIONE va in-Osserva preliminarmente il Collegio che non tegrato il contraddittorio verso NE FA e la s.r.l. EA, giacchè nei loro confronti è passata in giudicato la sentenza di primo grado, non essendo stata impugnata né l'assoluzione del primo dalla domanda né la condanna della seconda al rilascio;
onde gli stessi, già sostanzialmente estranei al giudizio di appello (nel quale furono entrambi contumaci), non hanno più alcun interesse da far valere nella presente fase. Col primo motivo il ricorrente denuncia la viola- qualificazione zione di norme di diritto per erronea della fattispecie (art. 360 n. 3 c.p.c.). Osserva che "risulta manifesta l'assurdità e la su- perficialità" della ricostruzione giuridica operata dalla Corte, fondata su un completo travisamento dei documenti prodotti e specialmente della scrittura pri- vata del 28 ottobre 1981, dai quali si evince che una parte degli immobili doveva restare di proprietà della AD, mentre gli altri (part. 4 e 13) venivano inve- ce acquistati da lei in nome proprio ma "per conto" dei coniugi NE, a favore dei quali la AD aveva l'obbligo di ritrasferire la proprietà al saldo del pa- gamento di lire 69.178.000. Ciò nonostante i giudici di merito hanno ritenuto che tra le parti contraenti sia intervenuto un contratto di compravendita, mentre si tratta, al contrario, "ictu oculi", di un mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c.). Da questo errore è de- rivato che i pagamenti convenuti nella scrittura siano stati ritenuti dovuti dai NE a titolo di "prezzo corrispettivo della compravendita", mentre in realtà essi costituivano un rimborso per il mutuo assunto per interposta persona (la AD) dai NE e destina- to a soddisfare gli originari venditori. La pattuizione secondo la quale l'intestazione della proprietà sarebbe rimasta in capo alla AD sino al pagamento della somma di lire 69.178.000 (corrispondente al mutuo otte- nuto dalla Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto con identiche rate e termini) veniva posta in essere tra le parti а garanzia del rimborso delle somme anticipate per l'acquisto effettuato dalla AD per conto dei mandanti NE, per i quali si era esposta con 6 l'istituto di credito. Da ciò deriva che il ricorrente non poteva essere spogliato del possesso titolato del bene immobile dal proprio mandatario, nemmeno nel caso di suo inadempi- mento delle obbligazioni assunte verso la Cassa di Ri- sparmio dal medesimo mandatario (AD) per l'adempimento del mandato (art. 1719 c.c.). Col secondo mezzo il ricorrente deduce insufficien- te motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.). La Corte di me- rito non ha risposto al motivo di appello con cui si denunciava la violazione, da parte del giudice di primo grado, del principio della corrispondenza tra il chie- sto e il pronunciato. Nel caso di specie l'organo giu- dicante ha sostituito l'azione espressamente formulata dall'attrice (rilascio per detenzione senza titolo) con inadempimento) fondata suun'altra (risoluzione per fatti diversi e su una diversa 'causa petendi". E per- tanto la risoluzione contrattuale per grave inadempi- mento non poteva essere dichiarata, per la semplice ra- gione che nessuno l'aveva chiesta. Col terzo motivo, denunciando la violazione dell'art. 2744 c.c. nonché omessa motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), il NE rileva "un'ulteriore, grave carenza" della sentenza impugnata, laddove, con- trariamente a quanto sostenuto nell'appello, ha escluso 7 l'esistenza di un patto commissorio, che invece emerge- va da una serie di circostanze, trascurate dal giudice di merito, che peraltro "ha involontariamente ma espressamente riconosciuto (...) gli estremi dell'infrazione del patto commissorio (...) nel giustifi- care in qualche modo la clausola pattizia della perdita trasferimento della proprietà del diritto al dell'immobile". infine, denunciando omessa moti- Col quarto mezzo, vazione su altri punti dell'appello (art. 360 n. 5 c.p.c.), il NE lamenta che la Corte non si sia pronunciata "sui palesi errori commessi nella ricostru- zione dei pagamenti effettuati dai NE". In realtà non vi fu alcun inadempimento, perché il calcolo dei versamenti non ha tenuto conto delle ingenti spese di ristrutturazione e di vari altri oneri sostenuti dai NE. Inoltre dalla consulenza contabile è emerso che i NE versarono anticipatamente, all'atto della sti- pula del contratto, circa un terzo della complessiva obbligazione e per di più, nella stessa sede, sono sta- ti accertati "esborsi per merce pagata e non ritirata in forza di un controcredito del NE, che andava a compensare un credito della AD di pari importo”. E dunque, conclude, o il rapporto fu di mandato, e 8 la AD, pur conservando il diritto al rimborso del- le spese sostenute, non aveva il diritto di tenere per sé il risultato dell'affare; o gli accordi rappresenta- vano una "garanzia" dell'esatto adempimento degli ob- blighi di rimborso, ed erano "nulli in radice". Tutte queste censure, da trattare, per le loro con- nessioni, congiuntamente, sono destituite di fondamen- to. La sentenza impugnata, per negare al NE "il diritto al trasferimento dell'immobile", osserva che, col preliminare di compravendita del 25 marzo 1980, la DA, la quale occupava i locali di proprietà Ber- nardi, si obbligò a rivendere alla AD "quota parte di essi", cioè circa la metà dell'immobile. Tuttavia, M continua la sentenza, la AD acquistò dai Bernardi, con la compravendita del 23 aprile 1980 per notar De- fant, tutte e tre le particelle n. 4, 12 e 13, divenen- done proprietaria intavolata. Ebbene, rileva ancora il giudice "a quo", non vi fu alcun mandato senza rappre- sentanza, con i requisiti di forma richiesti dalla leg- ge, prima della compravendita suddetta, che potesse provocare gli effetti di cui 1705all'ar t. C. C.; per cui appare chiaro che quel "per conto" di cui al primo capoverso della convenzione 28 ottobre 1981 non va in- terpretato nel senso suggerito dall'appellante, ma solo 9 come rafforzativo dell'intesa intercorsa tra le parti perché la AD mantenesse l'impegno a trasferire le posizioni 4 e 13 ai NE, al momento dell'avvenuto pagamento della somma da essi dovuta. In tale contesto poco rileva che la AD non ab- bia pagato con proprio denaro, ma col mutuo ipotecario accordatole dalla Cassa di Risparmio di Trento e Rove- reto, perché, al di là della artificiosità dell'operazione, resta fermo che la AD divenne proprietaria dell'immobile, con la facoltà, per i Cane- vali, di "riscattare" le particelle, subordinatamente all'estinzione del debito, dato non solo dalla somma di lire 69.178.000, ma altresì dagli interessi che via via andavano maturando. Trattavasi, quindi, ad avviso dei giudici di appel- lo, di una convenzione contenente una sorta di ulterio- re preliminare, nel quale era previsto l'obbligo della AD di vendere, a sua volta, ai NE, condizio- natamente al pagamento della somma prevista in contrat- to. Ha altresì accertato la Corte di merito che il de- bito dei NE non è stato più estinto, nemmeno in relazione al solo importo capitale di lire 69.178.000, e che pertanto, al di là della risoluzione del contrat- to, incidentalmente dichiarata dal primo giudice, il 10 protratto inadempimento dei NE, di indubbia gra- vità, non li autorizza a pretendere l'adempimento, da parte della AD, della promessa vendita. La Corte esclude infine che possa configurarsi un patto commissorio, poiché il bene entrò in proprietà della AD non a scopo di garanzia del credito nei confronti dei NE. Infatti, come già deciso dal Tribunale, i NE, alla data della stipula della convenzione del 28 ottobre 1981, neppure erano i pro- prietari delle particelle immobiliari per cui è causa, avendole acquistate la AD che, con la citata con- venzione, si era solo impegnata a trasferire la pro- prietà ai coniugi NE, а determinate condizioni del tutto lecite. Conclusivamente la Corte di merito osserva che la condanna al rilascio è logica conseguenza abusiva dell'immobile di proprietàdell'occupazione della AD;
che la risoluzione del contratto è stata solo incidentalmente ravvisata e dichiarata in rapporto al grave inadempimento dell'appellante, ampiamente e irreversibilmente determinato;
che, mancando un valido mandato senza rappresentanza, nessun diritto può vanta- re il NE a conseguire la proprietà delle porzioni immobiliari n. 4 e 13. Così riassunta la motivazione della sentenza impu- 11 gnata, occorre dire che, con un ragionamento congruo e adeguato, esente da vizi logici e da errori giuridici, e pertanto incensurabile, la Corte, ricostruendo il complesso rapporto intercorso tra le parti, ha, in so- stanza, identificato due contrapposte, e corrispettive, obbligazioni: da un lato quella della AD, di tra- sferire ai NE la proprietà delle particelle n. 4 e 13; dall'altra quella dei NE, per ottenere que- sto trasferimento, di pagare previamente il loro debito nei confronti della AD. E ha concluso che, mancato l'adempimento dei NE, per l'incompleto pagamento del debito, la AD poteva legittimamente rifiutare il proprio adempimento ("inadimplenti non est adimplen- dum"); sicché, non potendo vantare i NE alcun ti- tolo giuridico a detenere l'immobile, entrato nel pa- trimonio della AD e rimasto di sua proprietà, era inevitabile la condanna al rilascio. In questo contesto, in cui appaiono inscindibili, ed egualmente ineccepibili, i due momenti della rico- struzione, in punto di fatto, della volontà delle parti e della qualificazione giuridica della fattispecie, il ricorrente contrappone inammissibilmente all'interpretazione della Corte una sua diversa inter- pretazione, fondata su una serie di personali valuta- zioni, attribuendo, tra l'altro, alla sentenza impugna- 12 ta espressioni che in essa non si rinvengono (come "aquella che i pagamenti fossero dovuti dai NE titolo di prezzo corrispettivo della compravendita"). Quanto poi all'ipotesi di un mandato senza rappresen- tanza ad acquistare immobili (dal quale, per quanto è dato intendere, sarebbe sorto l'obbligo della AD di ritrasferire il bene), il ricorrente (a parte che della dizione "per conto" il giudice di merito ha of- ferto un diverso, plausibile significato) non spiega come un siffatto mandato avrebbe potuto trovare sede in una convenzione successiva all'acquisto della AD, dal momento che la Corte ha giustamente osservato che esso non è stato mai stipulato prima di detto acquisto "con i requisiti di forma richiesti dalla legge", ossia con la forma solenne "ad substantiam" (cfr. Cass. 18 aprile 1994 n. 3706; 30 gennaio 1985 n. 560). Ha poi chiarito esaurientemente il giudice di ap- pello che il Tribunale ha solo "incidentalmente" di- chiarato la risoluzione del contratto;
ma tuttavia, qualunque possa essere stata la decisione di primo gra- do sul punto, sta di fatto che la sentenza impugnata ha ancorato la condanna al rilascio proprio alla detenzio- ne "sine titulo" invocata dalla AD, o meglio, per usare le stesse parole, a una "occupazione abusiva" dell'immobile di proprietà dell'attrice, e non già 13 all'ipotetico venir meno, per effetto di risoluzione, di un qualsivoglia rapporto dei NE con l'immobile (del quale ha anzi accertato l'inesistenza). Quanto al preteso patto commissorio che si sarebbe celato dietro una diversa apparenza, è nota l'estrema varietà delle forme e delle combinazioni negoziali nel- le quali può presentarsi;
e a tal proposito la giuri- sprudenza di legittimità non ha mancato di sottolineare che, per accertare l'esistenza di una stipulazione com- missoria, assume rilievo determinante il nesso teleolo- gico perseguito dalle parti, atteso che qualunque nego- zio, anche se astrattamente lecito, è colpito da nulli- tà, perché in frode alla legge, quando le parti hanno voluto conseguire risultati analoghi a quelli del patto commissorio (Cass. 4 marzo 1996 n. 1657). Anche su questo tema, al motivato convincimento della Corte, la quale ha nettamente escluso, nella scia del Tribunale, che l'operazione avesse, nel suo com- plesso, uno scopo di garanzia, il ricorrente si limita a muovere critiche di mero fatto, affidandole a una se- rie di circostanze di significato equivoco, anche nel loro assieme, e certo non decisive, e altresì a una im- precisata "analogia" con la situazione "del creditore ipotecario ○ pignoratizio о anticretico, che intende soddisfare il suo credito ottenendo la proprietà del 14 bene da parte del debitore insolvente". A parte invero talune coincidenze o evenienze di nessun peso o di dub- bia decifrazione (il ricorso della AD al credito bancario per un importo -lire 69.178.000- pari a quello del debito dei NE, con le stesse rate e termini;
l'immissione in possesso senza onere di canoni locati- vi;
la "previsione del reciproco diritto di prelazione tra le parti contraenti"; le spese di ristrutturazione a carico dei NE), non si comprende davvero il ri- ferimento a "un contratto scritto con l'esplicita pre- visione del futuro passaggio della proprietà dei beni al creditore (AD), in caso di inadempimento del debitore (NE)"; dal momento che il contratto esa- minato dalla Corte prevedeva l'ipotesi inversa, ossia il trasferimento dell'immobile dalla AD ai Caneva- li. Ai fini della "decisività" del punto, come è noto, è richiesto un rapporto di causalità logica tra il man- cato esame di una circostanza e la soluzione giuridica data dal giudice alla controversia, tale da far ritene- re, attraverso un giudizio di certezza e non di sempli- ce probabilità, che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato а una soluzione diversa della controversia;
ed è altrettanto noto che il giudi- zio sulla "decisività" delle circostanze asseritamente 15 trascurate è di competenza della Cassazione, cui sia denunciato il vizio di omessa motivazione. Ebbene, emerge da quanto già detto che il ricorrente non può utilmente dolersi della mancata considerazione, da par- te del giudice di merito, di circostanze che, come quelle sopra enumerate, non hanno alcun nesso logico giuridico con l'asserito patto commissorio, non essendo idonee a dimostrarne, in via presuntiva, о a renderne almeno altamente probabile l'esistenza. Non meritano miglior sorte le ultime censure, con le quali il ricorrente mira in sostanza a contestare l'accertamento versamento di un totale largamente infe- riore alle dovute lire 69.178.000, e, in definitiva, il fatto stesso dell'inadempimento, in contrasto col con- vincimento espresso dal giudice di merito. In effetti la Corte, non senza aver ricordato gli interessi maturati nel frattempo in danno dei NE, da sommare al capitale, ha spiegato che nulla si può aggiungere all'importo versato, che essa indica in lire M 57.431.065, negando l' "incerta e discutibile imputa- zione" al debito per cui è causa di altri pagamenti de- dotti dalla difesa, "anche in ragione degli altri pre- stiti che la AD effettuò nel tempo ai suoi inter- locutori", così dimostrando di aver recepito in pieno, nonostante rilievi dell'appellante, conteggi 16 dell'ausiliare, avendone criticamente verificato l'esattezza. Invece di impugnare in modo specifico questa “ratio decidendi", il ricorrente ad essa contrappone una per- sonal visione della sua esposizione verso la AD, 100000 denunciando generici errori od omissioni, senza nessuna 350000 indicazione di importi, o allegando versamenti antici- pati asseritamente non computati o addirittura accen- nando ad altri, non meno generici, rapporti di debito e credito, di cui non si coglie la connessione con quello oggetto di causa;
e infine riproponendo le già respinte tesi del mandato senza rappresentanza e del patto com- missorio. Ricorrono giusti motivi di compensazione delle spe- se del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso a Roma, addì 7 marzo 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE бобол Шик DEPOSITATO IN LLRIA OGGI 13.7.01 IL CANCELLIERE C1 Mara Aiello IL CANCELLIERE C1 A C S Oo Maria Aiello E 17 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 1 AGO. 2001 Registrato in dath Serie ..4. ain. 37212/ versate € 350.000 (lire Le centos ugnante l p. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Responsabile Servizio Atti Giudiziarl (Dr. M. RACCICHINI) ÎL DIRIGENTE AREA SERVIZI :D ssa Grazia D