Sentenza 7 aprile 2016
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 2 bis del D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, come modificato dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 (divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce), la condotta di chi espone uno striscione che, pur non contenendo un esplicito incitamento alla violenza, comunque sia tale, per il contesto in cui viene mostrato ed il contenuto, da suscitare sentimenti verosimilmente idonei a far scaturire episodi di violenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato nella condotta di un tifoso che, durante un incontro di calcio, aveva esposto uno striscione in cui la data del 25 aprile, giorno della liberazione nazionale dall'occupazione fascista, era stata sovrapposta da un segno di cancellatura, sì da evocare la contrapposizione tra ideologie politiche differenti).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2016, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2016 |
Testo completo
0 1 76 6 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE UDIENZA IN CAMERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DI CONSIGLIO del 7 Dott.ssa ROSI Elisabetta Presidente aprile 2016 Consigliere Dott. MANZON Enrico SENTENZA N.836 Dott. LIBERATI Giovanni Consigliere Consigliere rel. Dott. GENTILI Andrea Dott. MENGONI Enrico Consigliere REGISTRO GENERALE n. 29678 del 2015 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: IG TR, nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza emessa nei suoi confronti dal Gip del Tribunale di TO in data 24 maggio 2015; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Vito D'AMBROSIO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza depositata il 24 maggio 2015, alle ore 10,36, il Gip del Tribunale di TO ha convalidato il decreto emesso, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, dal Questore di TO a carico dell'odierno ricorrente e con il quale, in considerazione del fatto che questi si era reso protagonista di un episodio idoneo a determinare atti di violenza all'interno di uno stadio in occasione di una manifestazione sportiva, è stato imposto al medesimo, per la durata di anni 5, l'obbligo di comparire personalmente di fronte agli organi di pubblica sicurezza in occasione degli incontri di calcio disputati dalla compagine VE Fc secondo le modalità meglio indicate nel provvedimento amministrativo. Avverso tale provvedimento ha interposto ricorso per cassazione il DI, deducendo la violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice della convalida per avere provveduto nel senso indicato sebbene non ricorressero gli estremi richiesti dalla disposizione normativa per la adozione della misura di prevenzione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. AV E' necessario, sia pur brevemente, precisare il contenuto della condotta attribuita al DI, onde verificare se la stessa sia o meno idonea a costituire il legittimo fondamento per la applicazione della disposizione che prevede la adozione della misura di prevenzione oggetto della impugnata convalida. Secondo quanto incontestatamente riportato nella ordinanza di convalida emessa dal Gip del Tribunale di TO, nel corso dell'incontro di calcio disputato in data 26 aprile 2015 fra le compagini del TO Fc e della VE Fc è comparso sugli spalti dello Stadio Olimpico di TO, nella parte ove erano raccolti i sostenitori della squadra ospite, uno striscione, esposto appunto dal DI e da altre due persone, nel quale era riportata la data del 25 aprile, ufficialmente ricordata come l'anniversario della liberazione nazionale dalla occupazione nazista al termine del secondo conflitto mondiale, sormontata da una X a guisa di cancellatura e, pertanto, di negazione;
tale condotta, cui aveva fatto seguito una immediata violenta reazione da parte della tifoseria torinista che aveva imposto la rimozione dello striscione, è stato ritenuto dal giudice della convalida, in ciò disattendendo le diverse 2 argomentazioni presentate già di fronte a detto organo da parte della difesa dell'attuale ricorrente, come idonea ad integrare i comportamenti di incitamento alla violenza sanzionati ai sensi dell'art.
2-bis del decreto legge n. 8 del 2007, come introdotto in sede di conversione dalla legge n. 41 del 2007 e, pertanto, la adozione della conseguente misura di prevenzione. Il punto è, pertanto, se possa ritenersi tale da integrare il reato di cui al predetto art.
2-bis del decreto legge n. 8 del 2007 uno striscione che, pur non contenendo un esplicito incitamento alla violenza, sia tale, per il suo contenuto ed il contesto nel quale esso viene mostrato, da suscitare intense passioni verosimilmente idonee a far scaturire episodi di violenza. Deve preliminarmente osservarsi che l'episodio per cui è processo si è pacificamente verificato all'interno di un impianto sportivo, risultando in tal modo soddisfatto il requisito oggettivo concernente la ubicazione dei fatti richiesto dalla norma sopra citata. Deve, altresì, rilevarsi che la disposizione che si assume violata, e che pertanto legittima la adozione della ricordata misura di prevenzione, punisce la condotta di chi, appunto all'interno di impianti sportivi introduca o esponga striscioni o cartelli che "comunque" incitino alla violenza, laddove l'uso dell'avverbio "comunque" evidenzia la circostanza che l'incitamento alla violenza può costituire una conseguenza, anche non immediata, del contenuto, verbale o rappresentativo, dello striscione (si direbbe del suo significato), ancorché l'immediato tenore lessicale o iconografico di esso (si AV direbbe il suo significante) non contenga un immediato ed esplicito invito a tenere comportamenti violenti. Ecco allora come, contestualizzando l'effettivo significato dello striscione esposto dal DI appartenente ad una fazione di tifoseria che - risulterebbe portatrice di una ideologica reazionaria (nei limiti, verosimilmente assai ridotti, in cui una strutturazione politica del pensiero può estrinsecarsi attraverso il tifo sportivo) - volto chiaramente a negare i valori di ripresa e di rinnovato orgoglio nazionale derivanti dalla celebrazione della data del 25 aprile, il possibile effetto di tale esposizione, costituendo una evidente provocazione nei confronti della tifoseria avversa, a sua volta caratterizzata dall'essere portatrice di una ideologia definita nella stessa ordinanza impugnata "di sinistra" (ideologia, é da credere, contenuta, peraltro, negli stessi angusti limiti che l'ambito di manifestazione di tali convinzioni fa ragionevolmente ritenere, trattandosi, si ripete, di un contesto oggettivamente del tutto estraneo allo svolgimento di una dialettica di tipo 3 politico in senso proprio), non poteva essere altrimenti inteso nella logica elementare che spesso regola il rapporto fra azioni e reazioni negli ambienti, culturalmente poco avvezzi ai concetti di tolleranza e moderazione, quali quelli delle tifoserie calcistiche - che come un incitamento ad una violenta reazione di tale seconda fazione;
reazione, infatti, effettivamente verificatasi, per come riferito dal Tribunale di TO nella ordinanza impugnata. In termini, pertanto, corretti il Gip di tale Tribunale ha ritenuto di convalidare il provvedimento applicativo delle prescrizioni di cui all'art. 6 della legge n. 401 del 1989, posto che l'incitamento alla violenza contenuto negli striscioni eventualmente esposti negli impianti sportivi, condotta questa violativa del divieto di cui all'art.
2-bis del decreto legge n. 8 del 2007, convertito con modificazioni con legge n. 41 del 2007, e, pertanto, idonea a costituire il presupposto per il provvedimento impugnato, non deve essere inteso come riferito esclusivamente alla immediata espressione verbale o rappresentazione grafica riportata nello striscione in questione, ma può anche derivare dal contenuto gravemente provocatorio che tali espressioni o contenuti possano avere in un contesto già tendenzialmente pronto ad essere governato da stati emotivi caratterizzati da elevata reattività agli stimoli esterni. Il ricorso proposto dal DI deve essere, pertanto rigettato ed il ricorrente deve essere condannato, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 7 aprile 2016 Annala fuitili I PresidenteE stelle Roo Il Consigliere estensore DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 GEN 2017 IL CANCELLERE Luang Mamani