Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2016, n. 1766
CASS
Sentenza 7 aprile 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Integra il reato di cui all'art. 2 bis del D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, come modificato dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 (divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce), la condotta di chi espone uno striscione che, pur non contenendo un esplicito incitamento alla violenza, comunque sia tale, per il contesto in cui viene mostrato ed il contenuto, da suscitare sentimenti verosimilmente idonei a far scaturire episodi di violenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato nella condotta di un tifoso che, durante un incontro di calcio, aveva esposto uno striscione in cui la data del 25 aprile, giorno della liberazione nazionale dall'occupazione fascista, era stata sovrapposta da un segno di cancellatura, sì da evocare la contrapposizione tra ideologie politiche differenti).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2016, n. 1766
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1766
    Data del deposito : 7 aprile 2016

    Testo completo