Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/2001, n. 10673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10673 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA OT LA CORTES 6.73. IN NOME DEL POPOLO ITA NO SSAZIONE Oggetto Сосенск SEZIONE TERZA CIVILE 0 affetto d excevole Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20436/98Dott. Ang Presidente GIULIANO elo Dott. Ugo FAVARA Consigliere MALZONE Consigliere Cron. 23291 Dott. Ennio Rel. Consigliere Rep. 3623 Dott. Giovanni Battista PETTI FINOCCHIARO Consigliere Ud. 19/04/01 Dott. Mario ha pronunciato la seguente SENTENZA IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 1 3002 03 AGO. 2001 FIORE VINCENZO, SERAFINO DOMENICO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTEBELLO 109, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE SERAFINO, difesi CANCELLERIA dall'avvocato MICHELE BOCCIA, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
NA ALFONSO IN PROPRIO E NQ PROCURATORE SPECIALE DI NA FILIPPO, NA FILIBERTO, NA LO, NA VINCENZA IMMACOLATA, nonchè legale rappresentante della FLLI NA SDF, elettivamente 2001 domiciliati in ROMA PZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo 752 studio dell'avvocato PIETRO CARLINO, difesi dall'avvocato FILIBERTO NA, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 1379/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 24/05/98 e depositata il 05/06/98 (R. G. 2288/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 23 gennaio 1992, DI Al- fredo, in proprio e nella qualità di procuratore spe- ciale dei fratelli DI IL, TO, CA e IN LA, intimava la finita locazione per il giorno 13 marzo 1992 al conduttore RE VI ed al suo fideiussore Serafini Domenico, in relazione ai locali siti in Striano via Palme ed adibiti ad azienda commerciale;
contestualmente li conveniva dinanzi al Pretore per il rilascio. Il RE si opponeva all'intimazione ed in via ri- convenzionale chiedeva l'indennità per l'avviamento ed il rimborso di migliorie e lavori. Il Pretore, ritenuto che, nella specie, trattandosi 2 M di affitto di azienda non era applicabile il rito della convalida, disponeva il mutamento del rito e quindi, con sentenza, dichiarava la propria incompetenza. La lite era riassunta dal DI, in proprio e nella qualità, ed il rilascio era richiesto sia per la fine del rapporto, sia per il grave inadempimento del RE, per la mancata restituzione della azienda, per il mancato pagamento di canoni sino al rilascio e per la mancata conservazione di scorte, con richiesta di risarcimento. I convenuti si costituivano e dichiaravano di non accettare il contraddittorio su domande diverse da quella iniziale per la finita locazione, deducevano che era cessata sul punto la materia del contendere avendo riconsegnato i locali il 25 marzo 1992, ed insistevano per l'accoglimento della riconvenzionale. Il Tribunale di Torre Annunziata, istruita la lite con prove orali, con sentenza esecutiva del 28 febbraio 1996, dichiarava risolto il contratto di affitto di azienda alla data del 13 marzo 1992, ordinava il rila- scio e rigettava le altre domande del locatore e del conduttore, compensando integralmente le spese. La decisione era appellata in via principale dal locatore ed in via incidentale dalle controparti. Con sentenza del 5 giugno 1998 la Corte di appello 3 di Napoli, in parziale accoglimento dell'appello prin- cipale, condannava gli appellati in solido al pagamento della somma di lire 59.400.000, oltre interessi in mi- sura legale dalle singole scadenze dei canoni di affit- to;
compensava per la metà le spese di entrambi i gradi del giudizio ponendo la restante metà a carico degli appellati. La Corte riteneva che il RE, dopo aver subito uno spoglio illegittimo, era rientrato nel possesso dei locali, di cui mantenne il possesso sino al 25 marzo 1992, ma di fatto, i locali vennero riconsegnati solo nel giugno 1996, a seguito di accessO da parte dell'ufficiale giudiziario. Pertanto i conduttori erano tenuti a corrispondere, oltre ai canoni del 1992, non pagati, tutti gli ulteriori canoni sino al giorno della riconsegna formale dell'azienda. Contro la decisione ricorrono il RE e il Serafi- no deducendo quattro motivi di gravame;
resistono le controparti con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai mo- tivi dedotti. Con il primo motivo si deduce l'error in procedendo relativamente all'atto di riassunzione, che sarebbe nullo anche in relazione alle nuove domande ivi intro- 4 dotte. In senso contrario si Osserva come esattamente il giudice del riesame (ff. 9 motivaz.) ha rilevato che il giudizio riassunto dinanzi al Tribunale è un ordinario giudizio di cognizione riassunto dinanzi al giudice competente, e che la traslatio iudicii consente all'attore di inserire nuove domande nell'atto intro- duttivo, in relazione al quale si incardina il contrad- dittorio (cfr. Cass. S.U. 10 ottobre 1992 n. 11065; Cass. 25 ottobre 1994 n. 8752). Con il secondo motivo si deduce l'error iuris ed il vizio della motivazione sulla cessata materia del con- tendere, sia in relazione all'avvenuto rilascio il 25 marzo del 92, sia in relazione allo spoglio subito;
con il terzo motivo si deduce ancora error iuris e vizio della motivazione su punto decisivo per non aver tenuto conto la Corte di appello che il rilascio reale avvenne nel marzo 92, mentre la successiva procedura di accesso e ripresa dei locali il 15 giugno 1996, era un mero at- to formale, imputabile alla inerzia del locatore;
con il quarto motivo infine si deduce l'error iuris (art. 1615 e 1571 C.C. in relaz. all'art. 392 c.p.c.) sempre per la condanna al pagamento dei canoni sino alla data dell'effettivo rilascio, indicandosi come contraria al- la buona fede, la condotta del locatore, che lascia 5 trascorrere anni prima di decidersi ad avviare una pro- cedura di presa di possesso. Si preannuncia una denun- cia per frode processuale e si deduce infine la ultra- petizione della Corte di appello. I motivi riassunti meritano una trattazione unita- ria. Il ragionamento della Corte di appello sulla re- sponsabilità del RE per la mancata consegna dell'azienda, dopo la fine del rapporto, si fonda su alcune considerazioni in fatto, seguite da un corolla- rio giuridico. Le premesse in fatto sono indicate nella motivazio- ne (ff. 12): .lo spoglio subito dal RE, dopo la scadenza con- trattuale, seguito però dalla ripresa del possesso me- diante intervento dei carabinieri;
. l'abbandono dell'azienda il successivo 25 marzo 1992; la condotta dei convenuti, che non ebbero a ricon- segnare le chiavi, né compirono atti di consegna forma- le o di riconsegna reale dell'azienda; .i tentativi fatti dal DI, di conseguire il rilascio dell'azienda con provvedimenti d'urgenza, re- spinti a motivo della opposizione del RE e del Sera- fino;
1 .la presa di possesso dell'azienda avvenuta solo dopo la sentenza di primo grado (che ordinava il rila- scio). Come risulta dal verbale di accessO dell'ufficiale giudiziario. La Corte (ff. 12) precisa che sono "questi e solo questi gli elementi di fatto e di diritto che possono essere valutati dal giudice". Pertanto ha compiuto sia ㅅ l'indicazione degli elementi ricevanti, si ala selezio- ne degli stessi ai fini della valutazione dell'inadempimento all'obbligo della restituzione della cosa locata (art. 1590 c.c.) ed alla conseguente re- sponsabilità per la ritardata restituzione (art. 1591 c.c.). Sulla base di tali circostanze la Corte valuta l'entità dlel'inadempimento, dalla data della finita locazione alla data della effettiva riconsegna. Si at- tiene pertanto rigorosamente ai criteri di cui all'art. 1591 c.c. In conclusione, nessun travisamento dei fatti ha compiuto il giudice del riesame, in relazione al tema decidendi, e nessuna violazione delle norme sostanziali richiamate nei motivi del ricorso. Pertanto nessuna ultrapetizione risulta computa e la rilevanza penale della denuncia per frode processua- le, non incide, allo stato degli atti, sulla soluzione 1 7 della lite civile. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricor- renti, in solido, alla rifusione delle spese ed onorari di questo giudizio di cassazione liquidati come in di- spositivo, da distrarsi in favore dell'antistatario.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in soli- do alla rifusione, in favore del difensore antistatar io avv.to TO DI, delle spese ed onorari di questo giudizio di cassazione, che liquida in lire 132.000/ _per spese ed in lire tremilioni per ono- rari. Roma, 19 aprile 2001. IL CONSIGLIERE EST. 290000 IL PRESIDENTE и вени ви Ample Julian IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, li 3 AGO. 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista UFFICIO DELLE SERAIE ROMA 2 D2 6 SET. 2001 4 Registrato in data Serie al 42607 versate 8. 290.000 S. NT MA n p. Il Dirigente Ace Servizi (lire (D.ssa Maria Graz D Il Responsabile Servizio Atti Giudiziari Dr. M.RACCICHINI)