Sentenza 22 ottobre 2002
Massime • 1
L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Tale principio attiene soltanto al profilo dell'"an debeatur" della domanda, e non interferisce, pertanto, sull'esigenza di determinare il "quantum" dell'assegno alla stregua dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, ne' sulla legittimità di fissare misure e decorrenze differenziate dalle diverse date in cui i mutamenti si siano verificati.
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Premessa – la sentenza di separazione Nel diritto di famiglia, il tema della decorrenza dell'assegno di mantenimento rappresenta uno dei profili più controversi nella prassi giudiziaria, soprattutto quando si susseguono procedimenti di separazione e divorzio e intervengono modifiche quantitative del contributo economico dovuto in favore del coniuge o dei figli. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha progressivamente consolidato un principio di carattere generale: l'assegno di mantenimento decorre, salvo diversa espressa statuizione del giudice, dalla data della domanda giudiziale (Cass. civ., Sez. I, ord. 2 agosto 2024, n. 21785, punto 2; in senso conforme Cass., Sez. I, ord. 20 …
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Non può costituire motivo di addebito della separazione la circostanza che uno dei coniugi, pur non avendone la necessità, abbia voluto dedicarsi ad un'attività lavorativa retribuita purché tale decisione non comporti una violazione dell'ampio dovere di collaborazione gravante su entrambi i coniugi, in quanto contrastante con l'indirizzo della vita familiare da essi concordato prima o dopo il matrimonio, e non pregiudichi l'unità della famiglia, in quanto incompatibile con l'adempimento dei fondamentali doveri coniugali e familiari. La conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza, che costituisce la finalità precipua dell'assegno di cui l'art. 156 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2002, n. 14886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14886 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - rel. Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CH HA CA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 28, presso l'avvocato GUIDO MONACO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
UN CA CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CESI 44, presso l'avvocato AGOSTINO GESSINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2174/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 15/06/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/06/2002 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito per il resistente, l'Avvocato GESSINI, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con reciproci ricorsi depositati in data 20 novembre 1996 e 10 febbraio 1997 i coniugi AR AR AT e EL RI RI chiesero al Tribunale di Roma di pronunciare la loro separazione giudiziale.
Con sentenza in data 8 giugno 1999 il Tribunale pronunciò la separazione e determinò in lire 800.000 mensili (oltre alla rivalutazione monetaria) l'assegno di mantenimento a favore della moglie.
Su impugnazione della RI ed in via incidentale del AT, con sentenza depositata il 15 gennaio 2001 la Corte d'appello confermò la decisione di primo grado e compensò le spese di quella fase, rilevando, alla stregua delle condizioni economiche e personali di ciascun coniuge, la congruità dell'assegno di lire 800.000, già stabilito a favore della RI, in funzione riequilibratrice della situazione di quest'ultima, altrimenti inadeguata ad assicurare il mantenimento del precedente tenore di vita.
Avverso questa sentenza la RI ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui il AT ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memorie. Motivi della decisione
Col primo motivo del ricorso la RI deduce vizi di motivazione, lamentando che non siano state prese in considerazioni le istanze istruttorie già chieste in primo grado e riproposte in appello (concernenti, in particolare, la prova testimoniale della sig.ra RI DA, l'acquisizione di tutti gli atti dei giudizi svolti tra il AT e la DA, informazioni alle banche e al FIPDAI), che avrebbero potuto portare ad una diversa valutazione della potenzialità economica del AT.
La censura non ha consistenza, perché generica. Il ricorso, infatti, non contiene la esaustiva indicazione delle circostanze di fatto che hanno formato oggetto delle istanze disattese, non essendo sufficiente un generico rinvio alle fasi pregresse del giudizio, e questa Corte non può, quindi, provvedere al controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza della motivazione della decisione impugnata (ex plurimis, Cass. 1037/94, 9558/97 e 849/2002). Col secondo motivo la ricorrente lamenta errori di valutazione circa le possibilità lavorative della RI (in ordine al suo tentativo di vendere prodotti della Silpa, alla vendita di un immobile, alla sua attività di massaggiatrice, etc.). Anche questa censura è inconsistente, non essendo consentito in sede di legittimità il riesame del merito. Nè può essere considerato vizio logico di motivazione ciò che rimane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti e rientra, quindi, nell'ambito del convincimento del giudice del merito, sul quale non può essere invocato il controllo di legittimità.
Col terzo motivo la ricorrente, premesso che davanti alla Corte di merito aveva lamentato che il Tribunale aveva fatto decorrere l'ammontare dell'assegno di mantenimento dalla decisione anziché dalla domanda, deduce sostanzialmente che la sentenza impugnata non si sia pronunciata su tale decorrenza, già fissata dalla data dell'ordinanza del giudice istruttore.
Il motivo è fondato.
La RI in appello aveva lamentato come erroneamente il Tribunale avesse fatto decorrere l'ammontare dell'assegno di mantenimento, adeguato in corso di causa a lire 800.000, dalla data della decisione, anziché dalla domanda.
La Corte d'appello sul punto si è limitata a richiamare la decorrenza stabilita dal giudice di primo grado, che aveva fatto seguito all'ordinanza presidenziale del 14 maggio 1997 (con la quale era stato fissato il dies a quo per lire 500.000 dal giugno 1997) e all'ordinanza del g.i. del 27 giugno 1997 (con cui l'assegno di mantenimento era stato aumentato a lire 800.000 dal luglio 1997);
trascurando che essa era tenuta ad argomentare (ed a statuire) in relazione alla specifica deduzione svolta dalla appellante con riferimento alla concreta fattispecie, poiché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, da un lato, l'assegno di mantenimento fissato in favore del coniuge in sede di separazione decorre dalla data della domanda, in applicazione del principio secondo cui un diritto non può rimanere pregiudicato dal tempo necessario a farlo valere in giudizio (v. sent. 2235/2000 e sent. 147/1994); e dall'altro, tale principio non interferisce sulla esigenza che il quantum sia determinato alla stregua dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, ne' sulla legittimità di determinare misure e decorrenze differenziate dalle diverse date in cui i mutamenti si siano verificati (v. sent. 4041/99 e 5749/1993). Resta assorbito il quarto motivo, relativo alla violazione del principio della soccombenza.
In conclusione, va, dunque, accolto il terzo motivo e vanno rigettati il primo ed il secondo motivo. Va dichiarato assorbito il quarto motivo. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso e rigetta il primo ed il secondo motivo. Dichiara assorbito il quarto motivo. Cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione prima civile, il 3 giugno 2002. Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2002