Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2002, n. 14886
CASS
Sentenza 22 ottobre 2002

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L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Tale principio attiene soltanto al profilo dell'"an debeatur" della domanda, e non interferisce, pertanto, sull'esigenza di determinare il "quantum" dell'assegno alla stregua dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, ne' sulla legittimità di fissare misure e decorrenze differenziate dalle diverse date in cui i mutamenti si siano verificati.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2002, n. 14886
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14886
Data del deposito : 22 ottobre 2002

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