Sentenza 10 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/04/2003, n. 5662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5662 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
S O C E S A REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE ASSAZIONE0 56620 5 6 6 2 / 0 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO B Oggetto LEGGE PINTO SEZIONE PRI ACCERTAMENTO DEL DANNO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17680/02 Dott. Antonio SAGGIO - Presidente Consigliere -Dott. Alessandro CRISCUOLO 12581 Cron. Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere 1544 Rep. Dott. Mario Consigliere ADAMO Ud.04/02/2003 Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER RU, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO DEL RINASCIMENTO 24, presso l'avvocato RAFFAELE SCARNATI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente contro in persona del legale MINISTERO GIUSTIZIA, rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope 2003 legis;
271 controricorrente avverso il decreto della Corte d'Appello di VENEZIA, depositato il 15/02/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2003 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Scarnati che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Palatiello che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO che BR AR ha impugnato per cassazione il decreto in data 15 febbraio 2002 della Corte di appello di Venezia che ha respinto la sua domanda di equa ripa- razione ex art. 2 1. n. 89/01, in relazione alla durata asseritamente non ragionevole di un processo promosso davanti al Pretore di Brescia;
- che si è costituito il Ministero della Giustizia, con controricorso. che il ricorrente ha anche depositato memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO che con la sentenza avverso cui è ricorso la Cor- te ha escluso che, nella fattispecie, il AR avesse 2 subito un danno non patrimoniale, non ravvisando una "situazione di disagio per il protrarsi del processo" sia in ragione della condotta processuale "dilatoria“ della parte (cui era in larga parte da addebitare il ritardo nella definizione della lite) sia in considera- zione della "complessità della lite”; che con l'odierno ricorso il AR sostiene che, così argomentando, la Corte territoriale abbia du- plicemente errato sia nel presupporre la necessità di una indagine, e di una prova, sulla sussistenza del danno non patrimoniale che viceversa sarebbe in re ipsa a fronte dell'accertata violazione del termine ra- gionevole di durata del processo sia nell'escludere, in concreto, la sussistenza di quel danno sulla base della "posta in gioco"; che nessuna delle riferite censure è suscettibi- le, però, di accoglimento;
che non fondata è, infatti, la prima doglianza alla luce ed in applicazione del già più volte enuncia- to (e qui ancora una volta ribadito) principio per cui alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo la 1. n. 89/01 non ricollega una pena privata o sanzione a carico dell'Amministrazione, ma una “equa riparazione", appunto, in favore del soggetto che "per effetto" (e dunque, in conseguenza) dell'eccessivo pro- - 3 trarsi della procedura abbia subito un danno, patrimo- niale non patrimoniale: il quale va, dunque, in entram- bi i casi provato dalla parte che ne pretende il risto- ro (ancorchè tale prova possa essere in concreto agevo- lata, per quanto attiene al profilo del danno non pa- trimoniale, dal ricorso a presunzioni in base alla no- toria conoscenza degli effetti che il processo civile, o determinate sultipologie, possono provocare nell'uomo medio) : cfr. sent.ze nn. 11600, 11987, 13422, 15443, 15449/2002 e successive conformi); che non suscettibili di riesame nel merito (come sostanzialmente si pretende) sono, in questa sede di legittimità, le valutazioni di fatto espresse dalla Corte territoriale, nell'ambito della sua discreziona- lità di giudizio, relativamente alla sussistenza ° me- no, in concreto, del danno allegato dalla parte. ☐ Dal che l'inammissibilità, a sua volta, della se- - - - - conda censura;
che il ricorso va integralmente, pertanto, re- spinto;
che motivi di equità inducono a compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità. 4
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma 4 febbraio 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente (Antonio Saggio)Mya (Mario Rosario More CORTE SUPERATA MASAZIONE Chile Pric Depositat. " 10 APR. 2003 IL CANCELLIE IL CANCELLIERE il. Luisa Passinetti The 6ØRTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione J-2003 delle Entrate Roma 2 il Serie 4 al n. 29771 versate € 129.11 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Riesi E 150