Sentenza 6 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2001, n. 10877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10877 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
1 087 7 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 4073/99 Cron. N. 23497 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1.Dott. Antonio Saggio -Presidente- 62. Vincenzo Mileo -Consigliere- 3. 66 Paolino Dell'Anno -Consigliere- Ud. 14.03.2001 . Federico Roselli -Consigliere- 4. 5." Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Carlo De Angelis e Michele Di Lullo e Gabriella Pescosolido, e con essi elettivamente domi- ciliato in Roma, Via della Frezza 17, presso l'Avvocatura Cen- trale dell'Istituto per procura in calce al ricorso Ricorrente 8 5 CONTRO 1 1 TT ATTILIO, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Martiri di Belfiore 2, presso lo studio dell'Avv. Domenico Con- 2 cetti, che la rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 362/98 del Tribunale del La- voro di Pavia del 10.12.199/28.12.1998 nella causa iscritta al n. 891 del R. G. anno 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.3.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Carlo De Angelis per l'INPS, sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 7.1.1997, TI TT, premesso che in data 18.3.1993 l'INPS gli aveva chiesto la restituzione della soma di £. 4.364.490, indebitamente pagata con riferimento al periodo 1.12.1992/28.2.1993 per omesse trattenute sulla pensio- ne in dipendenza della prosecuzione dell'attività lavorativa, con- veniva dinanzi al Pretore di Pavia l'istituto previdenziale per sentir dichiarare l'illegittimità della pretesa di ripetizione dell'anzidetta somma, con condanna alla restituzione dell'importo di £. 253.820, già recuperato. All'esito dell'istruzione l'adito Pretore con sentenza n. 323 del 1997 accoglieva la domanda. Tale decisione, a seguito di appello proposto da parte dell'INPS, 3 veniva confermata dal Tribunale di Pavia con sentenza depositata il 28.12.1998. Il Tribunale osservava che nella specie si versava in una ipotesi di indebito pensionistico con conseguente applicabilità dell'art. 13 della legge n. 412 del 1991, in base alla considerazione che le somme pretese dall'ente, anche se trattenute dalla retribuzione del pensionato, erano pur sempre somme ricevute da quest'ultimo a titolo pensionistico. con unico Contro tale sentenza ricorre per cassazione l'INPS motivo, al quale resiste il TT con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 412 del 1991, art.
1- commi 260 e seguenti- della legge 662 del 1996, tutti in rela- zione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. L'INPS sostiene che la motivazione contenuta nell'impugnata sentenza è superata dallo ius superveniens, costituito dall'art.
1- comma 260 dell'anzidetta legge n.662 del 1996, il quale preve- - de che, in tema di indebite prestazioni pensionistiche, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito, qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995, di importo pari o inferiore a £. 16.000.000; mentre il successivo comma 261 dispone che qualora i soggetti stessi siano percettori per lo stes- so anno di un reddito IRPEF superiore a £. 16.000.000, non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso. Da parte sua il resistente TT contesta l'impostazione difensiva dell'INPS in ordine all'applicabilità della legge n. 662/1996, in- tervenuta quando si erano realizzate le condizioni poste dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991. Ciò premesso sulle opposte linee difensive, questo Collegio ritie- ne di accogliere il ricorso nei limiti che di seguito si indicano. Con riguardo all'importo di £. 253.820, interamente recuperato dall'INPS, occorre verificare se il recupero sia legittimo alla stregua della disciplina previgente al 1996. In questo senso questa Corte (Sezioni Unite sentenza n. 30 del 21 febbraio 2000) ha puntualizzato che l'art.
1- comma 260 e se- guenti, sopravvenendo alle norme precedenti, circoscrive la fatti- specie della soluti retentio a pagamenti già avvenuti, ossia rende definitive attribuzioni patrimoniali compiute da chi non vi era te- nuto (gli enti previdenziali), ma non legittima gli assicurati a pretendere somme non dovute, sempre che si tratti di importi a suo tempo legittimamente recuperati. Con riferimento ai restanti importi, riscossi dall'assicurato e non recuperati dall'INPS, al fine di verificarne la ripetibilità da parte dell'INPS, occorre compiere accertamenti in ordine ai limiti di reddito e ai presupposti previsti dalla richiamata normativa, che sostituisce per intero la precedente disciplina ( principio questo affermato dalla medesima sentenza n. 30 del 2000). 5 In conclusione il ricorso va accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata va cassata con il rinvio della causa, anche per le spese, ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di Milano, la quale si uniformerà ai principi di diritto enunciati in precedenza.
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La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sen- tenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Ap- pello di Milano. Così deciso in Roma addì 4 luglio 2001 Il Presidente ht Il Consigliere relatore estensore alessandro be reusis Shilli IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria -6 AGO 2001oggi, S M E IL CANCELLIERE R P U S T R N I O Z O C I G E S R A T 1 0 R . . A T A S S