Sentenza 2 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/2001, n. 3053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3053 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLIC ITALIA0305 3 /0 1 IN NOME DEL PO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ogget o AZONE SEZIONE PRIMA CIVILE REVOCATO A FALU MENTARE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21452/99 Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Cron. 6362 Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Rep. 995 Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere Ud. 17/01/2001 Rel. Consigliere Dott. Aniello NAPPI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig.IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L.3000 √2 MAR 2010 COLABETON Srl, successore per incorporazione della IL CANCELLIERE SUPER BETON Srl, in persona del Presidente del LIRE 3000 Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente CANCELLERIA domiciliata in ROMA PIAZZA TRENTO 9, presso l'avvocato STEFANO STELLACCI, che la rappresenta e difende CG063229 unitamente agli avvocati ADELMO CAVALAGLIO e CARLO PIERGENTILI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
FALLIMENTO EDIL BETON '82 Srl, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FARNESINA2001 122 269, presso AN CO, che 10 l'avvocato 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresenta e difende, delegagiusta in calce al UFFICIO COPIE Richiesta copialesecutival controricorso;
dal Sig. cos controricorrente per diritti L. 26.000+66 1 29 2001. avverso la sentenza n. 2070/99 della Corte d'Appello di AL CANCELLIERE ROMA, depositata il 28/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2001 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Stellacci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 13000 Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ro- F CANCELLERIA confermò la dichiarazione d'inefficacia del contrat- ma to con il quale la Edil Beton s.r.l., successivamente dichiarata fallita, aveva venduto alla Super Beton s.r.l., successivamente incorporata dalla Colabeton s.r.l., un complesso di beni mobili e immobili per il prezzo di £.
1.211.350.000. Ritennero i giudici del merito che era fondata l'azione revocatoria proposta dalla curatela fallimen- tare a norma dell'art. 67 comma 1 n. 1 legge fall.: a) perché nel contratto, stipulato nei due anni an- 2 teriori alla dichiarazione del fallimento, il prezzo della compravendita era stato concordato in misura no- tevolmente inferiore all'effettivo valore economico dei beni venduti, quale risultante da una condivisibile consulenza tecnica d'ufficio, che l'aveva determinato in complessive £. 1.982.000.000 (in particolare corret- tamente il consulente tecnico aveva valutato £.
1.311.450.000 un terreno esteso mq. 62.450, che, pur avendo una formale destinazione agricola, era in realtà stato utilizzato a fini industriali, previa sanatoria del relativo abuso edilizio;
e altrettanto doveva rite- 2 nersi per il valore di £. 75.582.500 attribuito ai fab- bricati, per il valore di £. 125.150.000 attribuito agli impianti, per il valore di £. 471.248.000 attri- buito agli autoveicoli); b) perché la società convenuta non aveva provato di avere ignorato, al momento della stipula del contratto di compravendita il 10 ottobre 1987, lo stato d'insolvenza della Edil Beton s.r.l., non essendo tanto significativi al riguardo gli utili di esercizio espo- sti nei bilanci relativi agli anni 1985 e 1986, quanto l'indebitamento per £. 984.448.248 nei confronti dei fornitori, per £. 83.733.097 nei confronti dell'Inps e per £. 23.146.970 nei confronti del Fisco, solo in par- te compensato da crediti per £. 400.000.000 nei con- 3 fronti di clienti, mentre dallo stesso preliminare ese- guito poi con la controversa compravendita risultavano insolute rate scadute per £. 386.928.700 di un mutuo bancario e una cambiale per circa nove milioni di lire, in quanto la società compratrice se ne era accollato il pagamento. Ricorre per cassazione la Colabeton s.r.l., che propone due motivi d'impugnazione, cui resiste con con- troricorso la curatela fallimentare. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce viola- zione e falsa applicazione dell'art. 67 comma 1 n. 1 legge fall. e vizio di motivazione della sentenza impu- gnata nella determinazione del valore effettivo dei be- ni oggetto della controversa compravendita. Sostiene che erroneamente il consulente d'ufficio, e con lui i giudici del merito, ha valutato come industriale un terreno alluvionale destinato a pascolo, senza precede- re ad alcuna comparazione con i prezzi di analoghe com- pravendite stipulate nella zona e senza considerare lo stato di degrado, le carenze strutturali degli immobi- li, la scarsa edificabilità del fondo, gli elevati one- ri di riattivazione dell'impianto. Con il secondo motivo la ricorrente deduce viola- zione e falsa applicazione dell'art. 67 comma 1 n. 1 4 legge fall., con riferimento alla ritenuta mancanza di prova della inscientia decoctionis. Sostiene che le passività elencate nel preliminare di vendita non sono idonee a dimostrare l'effettiva consapevolezzza dello stato d'insolvenza della venditrice, perché rivelavano una trasparenza di comportamenti della Edil Beton, in- tenzionata a superare una comunissima situazione di temporanea illiquidità, mentre nulla ne rivelava lo stato di decozione, stante il risultato positivo dei bilanci, che sarebbe ulteriormente migliorato in ragio- ne del ricavato della compravendita, non considerato dai giudici del merito. E aggiunge che il management della Colabeton non avrebbe mai corso il rischio di stipulare un contratto revocabile, se fosse stato dav- Z vero consapevole dello stato d'insolvenza della vendi- trice.
2. Il ricorso è infondato, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata. Infatti, secondo un'indiscussa giurisprudenza di questa Corte, "la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di con- trollo, sotto il profilo della correttezza giuridica e 5 della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del pro- prio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di sce- gliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la ve- ridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, libe- ramente prevalenza all'uno о all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti 27 dicembre 1997, n. dalla legge)" (Cass., sez. un., 13045, m. 511208). In particolare "il vizio di insuffi- ciente motivazione, denunciabile con ricorso per cassa- zione ex art. 360, n. 5, c.p.c., si configura nella ipotesi di carenza di elementi, nello sviluppo logico del provvedimento, idonei a consentire la identifica- zione del criterio posto a base della decisione, ma non anche quando vi sia difformità tra il significato ed il valore attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, e le attese e deduzioni della parte al ri- guardo" (Cass., sez. L, 24 giugno 2000, n. 8629, m. 538004). E quando sia denunciato, con il ricorso per cassazione, un vizio di motivazione della sentenza, sotto il profilo dell'omesso esame di fatti, circostan- ze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico ed 6 al procedimento tecnico seguito dal c.t.u., è necessa- rio che il ricorrente non si limiti a censure apoditti- inadeguatezza della motivazio- che di erroneità e/o di approfondimento di determinati ne, о anche di omesso temi di indagine, ma precisi e specifichi, sia pure in maniera sintetica, le risultanze e gli elementi di cau- sa dei quali lamenta la mancata od insufficiente valu- tazione, evidenziando, in particolare, le eventuali controdeduzioni alla consulenza d'ufficio che assume non essere state prese in considerazione, ovvero gli eventuali mezzi di prova contrari non ammessi, per con- sentire al giudice di legittimità di esercitare il con- trollo sulla decisività degli stessi, che, per il prin- cipio di autosufficienza del ricorso per cassazione, 2 deve poter essere effettuato sulla sola base delle de- duzioni contenute in tale atto" (Cass., sez. II, 3 ago- sto 1999, n. 8383, m. 529176). Nel caso in esame, invece, la società ricorrente si è limitata a riportare generiche censure del suo consu- lente di parte e a prospettare una valutazione alterna- tiva dei beni controversi, senza in alcun modo inficia- re la plausibilità degli argomenti esibiti dai giudici del merito a sostegno della propria decisione. Per quanto più specificamente attiene al secondo motivo del ricorso, occorre anche rilevare come sia in- 7 discusso che è riservato all'apprezzamento discreziona- le del giudice del merito sia il ricorso alla prova per presunzioni sia la valutazione della ricorrenza dei re- quisiti di precisione, gravità e concordanza, richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fon- ti di presunzione. L'unico sindacato riservato in pro- posito al giudice di legittimità “è sulla congruenza della relativa motivazione, nel controllo cioè che le argomentazioni giustificative del convincimento espres- so dal giudice di merito siano immuni da incoerenza lo- gica e da vizi giuridici о da omissioni vertenti su elementi decisivi, che abbiano formato oggetto di ri- tuali deduzioni" (Cass., sez. L, 13 aprile 1995, n. II 4219, m. 491784, Cass., sez. 4 maggio 1999, n. 4406, m. 525971). E s'è già visto come appartenga al giudizio di merito, e sia perciò incensurabile in cas- sazione, la selezione degli elementi di fatto rilevanti ai fini della decisione. Sicché per le medesime ragioni è infondato anche il secondo motivo del ricorso, in quanto non è certamente priva di plausibilità la rico- struzione dei fatti che ha indotto i giudici del merito a ritenere non superata la presunzione di conoscenza da parte della società acquirente dello stato d'insolvenza della società venditrice.
P.Q.M.
8 La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- in live 280.000, al rimborso delle spese in favore della resistente, te liquidandole quanto agli onorari in complessive £. 12.000.000. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Prima sezione civile il 17 gennaio 2001. festens Il Consigliere estensore Il Presidente Aniello Nappi Vincenzo Baldassarre Ar Balda mam CONTACL EMA DI CAST ONE IL CANCELLIER De 2 2001 IL CANCELLIERE ő d i d i b e e t 6000 2 A 310000 M O R 0 E 0 T 2 A . R T . R 0 N P 0 E . A 0 E L 1 L 6 3 lo E . i i D 2 $ n im y in 1 e r . O 2 t a c ian I 6 S a 9 d ie istrato C a s u r I re G F d 3 e 2 A F v o ra e 6 t t 0 U G n g n 9 e g e e iri x 71 e R C c S D e A Il a re l 01 s s a t t. . s M t p n r. o o lire p D D s ( ( e ( R Il 9