Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2002, n. 408
CASS
Sentenza 16 gennaio 2002

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La norma positiva che indica nell'Ispettorato provinciale della agricoltura l'ente competente all'accertamento della idoneità di un fondo a consentire la formazione di una impresa agricola (art. 31 della legge n. 203 del 1982) non ha inteso introdurre un'ipotesi di competenza esclusiva di tale organo amministrativo, ma ha solo inteso legittimare il predetto organo alla formulazione di una mera valutazione tecnica (che non incide sulla posizione di diritto soggettivo del privato, scaturente direttamente dalla legge), con la conseguenza che, in sede di procedimento dinanzi all'a.g.o., è del tutto irrilevante la preesistenza, e l'acquisizione agli atti dell'accertamento dell'Ispettorato agrario, ed è del tutto legittimo il provvedimento del giudice che disponga, all'uopo, una consulenza tecnica, sostitutiva di quell'accertamento, alla quale venga, successivamente, riconosciuta dignità di fonte oggettiva di prova; nel rendere la relazione in questione, pertanto, l'Ispettorato non opera quale <> del giudice, onde non sono applicabili alla detta relazione ed all'attività che la precede le disposizioni dettate dagli artt. 191 ss. cod. proc. civ., ne' possono dedursi in sede giudiziaria censure sul procedimento seguito dall'Ispettorato per giungere alle sue conclusioni, ancorché le medesime siano liberamente sindacabili, atteso che il giudizio innanzi all'a.g.o. non è costruito come impugnativa di quella relazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2002, n. 408
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 408
    Data del deposito : 16 gennaio 2002

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