Sentenza 16 gennaio 2002
Massime • 1
La norma positiva che indica nell'Ispettorato provinciale della agricoltura l'ente competente all'accertamento della idoneità di un fondo a consentire la formazione di una impresa agricola (art. 31 della legge n. 203 del 1982) non ha inteso introdurre un'ipotesi di competenza esclusiva di tale organo amministrativo, ma ha solo inteso legittimare il predetto organo alla formulazione di una mera valutazione tecnica (che non incide sulla posizione di diritto soggettivo del privato, scaturente direttamente dalla legge), con la conseguenza che, in sede di procedimento dinanzi all'a.g.o., è del tutto irrilevante la preesistenza, e l'acquisizione agli atti dell'accertamento dell'Ispettorato agrario, ed è del tutto legittimo il provvedimento del giudice che disponga, all'uopo, una consulenza tecnica, sostitutiva di quell'accertamento, alla quale venga, successivamente, riconosciuta dignità di fonte oggettiva di prova; nel rendere la relazione in questione, pertanto, l'Ispettorato non opera quale <
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2002, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Rel. Consigliere -
Dott. Donato AL - Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AL IG, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Nicotera, presso l'avv. FR Sposato, difeso dall'avv. Salvatore Mazzotta, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI IG, RI SS, RI IA, RI AN, IN RI, elettivamente domiciliato in Roma, via DI Trasone n. 8/12, presso l'avv. Ercole Forgione, difesi dall'avv. Vincenzo Vetere, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, sezione specializzata agraria, n. 22/99 del 12 giugno - 22 settembre 1999 (R.G. 606/1998).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 settembre 2001 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Salvatore Mazzotta, per il ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 12 luglio 1983 RI IA, concedente, con altri, di un fondo rustico condotto a mezzadria da AL IG, conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Cosenza, sezione specializzata agraria, quest'ultimo.
Chiedeva l'attrice che l'adita sezione, rigettata la proposta di miglioramenti alla casa colonica avanzata dal mezzadro, dichiarasse la non convertibilità in affitto del contratto inter partes per insussistenza di una unità produttiva idonea, ai sensi dell'art. 31, legge n. 203 del 1982, o, comunque, pronunziasse la risoluzione del contratto associativo per inadempimento del convenuto. Successivamente RI IG, FR, SS e AN, anche essi concedenti del fondo in questione, con ricorso 29 ottobre 1983 convenivano anche essi in giudizio AL IG, innanzi al tribunale di Cosenza, sezione specializzata agraria, ribadendo le domande e le conclusioni già rassegnate da RI IA. Radicatosi il contraddittorio il AL chiedeva fosse accertato il suo diritto sia ad apportare i miglioramenti del caso alla casa colonica, sia alla conversione del contratto di mezzadria in affitto con decorrenza dall'11 novembre 1982.
In pendenza di tali procedimenti (rispettivamente ai nn. 969/83 e 1236/83) RI IG, FR, SS, AN e IA, con ricorso 5 maggio 1992, convenivano nuovamente in giudizio, innanzi al tribunale di Cosenza, sezione specializzata agraria, il AL, instando per la declaratoria di risoluzione del contratto oggetto di controversia per scadenza, in applicazione dell'art. 34, o dell'art. 2 della stessa legge n. 203 del 1982, nell'ipotesi il contratto fosse stato qualificato di affitto.
Costituitosi anche in questo diverso procedimento ( 603/92) il AL chiedeva il rigetto delle domande attrici perché infondate, in via riconvenzionale, la condanna della parte attrice alla corresponsione delle indennità di legga, per i miglioramenti apportati al fondo.
Disposta la riunione dei vari giudizi e svoltasi l'istruttoria del caso l'adita sezione con sentenza 2 - 15 ottobre 1998 dichiarava improponibile sia la domanda proposta da RI IA con il ricorso del 12 luglio 1983, sia quella proposta da RI IG, FR, SS e AN con ricorso 29 ottobre 1983, nonché la nullità delle domande riconvenzionali spiegate dal AL in detti procedimenti nn. 969/83 e 1236/83.
L'adita sezione dichiarava altresì improponibile la domanda di risoluzione per inadempimento proposta dai ricorrenti il 5 maggio 1992 nonché la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto nello stesso procedimento, mentre accoglieva la domanda di risoluzione del contratto per scadenza alla data del 10 novembre 1993, con condanna del AL al rilascio del fondo entro il 10 novembre 1998. Gravata tale pronunzia dal AL, la corte di appello di Catanzaro, sezione specializzata agraria, con sentenza 12 giugno - 22 settembre 1999 in parziale riforma della appellata sentenza rigettava la domanda riconvenzionale di conversione in affitto del contratto di mezzadria inter partes confermando, peraltro, nel resto la sentenza dei primi giudici.
Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi AL IG.
Resistono, con controricorso, RI IG, SS, IA, AN e ON RI, vedova Mari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza in questa sede gravata, nel rigettare il terzo motivo dell'appello proposto dal AL, ha ritenuto che esattamente i primi giudici avessero dichiarato improcedibile la domanda riconvenzionale spiegata dallo stesso AL e diretta a conseguire il riconoscimento dei miglioramenti apportati al fondo per cui è controversia, per non essere stata preceduta - a norma dell'art. 46, della l. 3 maggio 1982, n. 203 - dal tentativo di conciliazione innanzi all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Hanno osservato, al riguardo, quei giudici, da un lato, che anche la domanda riconvenzionale che importi una controversia agraria deve essere preceduta dal tentativo di conciliazione, dall'altro che nella specie non solo non era stato esperito il tentativo di conciliazione in questione - prima della proposizione della riconvenzionale - ma che il tema dei miglioramenti non era stato mai affrontato, in occasione del tentativo di conciliazione su istanza degli attori, da ultimo, infine, che solo in data 11 febbraio 1999 e, quindi, successivamente alla instaurazione del giudizio di appello, il AL aveva esperito tentativo di conciliazione in ordine ai pretesi miglioramenti.
2. Con il primo motivo di ricorso il AL, denunziando "errata applicazione dell'art. 46, legge n. 203 del 1982", censura tale capo della sentenza impugnata evidenziando, nell'ordine:
- il contraddittorio, all'atto della presentazione della domanda riconvenzionale diretta al riconoscimento dei miglioramenti, era già stato instaurato e interessava il medesimo fondo rustico;
- i RI in merito [al mancato esperimento del tentativo di conciliazione] non hanno eccepito alcunché;
- nei precedenti tentativi di conciliazione si faceva menzione delle pretese di miglioramenti e, dunque, la domanda riconvenzionale non ha apportato alcun elemento nuovo.
3. Il motivo non può trovare accoglimento, sotto nessuno dei profili in cui si articola.
3.1. Quanto al primo (non necessità del tentativo di conciliazione, sulla domanda riconvenzionale de qua per essersi, tra le parti già instaurato, regolarmente, il contraddittorio) il rilievo deve disattendersi alla luce della lettera della disposizione normativa in esame (art. 46, della l. 3 maggio 1982, n. 203) e della pacifica interpretazione che della stessa dà questa Corte regolatrice (nonché la dottrina in tema).
Se, infatti, "chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari è tenuto a darne preventivamente comunicazione ... all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura ..." [art. 46, comma 1, l. 3 maggio 1982, n. 203] è palese che non è sufficiente che il tentativo in questione preceda - come assume (peraltro apoditticamente e senza in alcun modo motivare la propria conclusione) il ricorrente - l'instaurazione di un "giudizio" avente ad oggetto una controversia in materia di contratti agrari.
Detto tentativo, infatti, deve precedere la proposizione di qualsiasi "domanda" giudiziaria che comunque introduca una controversia in materia di contratti agrari.
È evidente, pertanto, che ove, nello stesso giudizio (come nella specie) si facciano valere più "domande" ognuna di questa, a prescindere dal soggetto che la propone, deve essere preceduta dal previo tentativo di conciliazione.
Quanto precede, come anticipato, trova, del resto, conferma nella pacifica giurisprudenza di questa Corte, costante nell'affermare che nelle controversie agrarie il tentativo di conciliazione innanzi all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, di cui all'art. 46 l. 3 maggio 1982 n. 203, deve precedere non solo la domanda principale,
ma anche quella riconvenzionale se quest'ultima amplia l'ambito della controversia, rispetto ai limiti posti dal tentativo di conciliazione già esperito prima della proposizione della domanda principale (cfr., ad esempio, tra le tantissime, Cass. 1 dicembre 1999, n. 13359, nonché Cass. 8 giugno 1999, n. 5613). Certo quanto sopra, è palese che esattamente i giudici del merito, accertato, in linea di fatto [come meglio si vedrà in prosieguo], che le parti non avevano mai discusso, prima della proposizione della domanda riconvenzionale in esame (nell'ambito del procedimento sub n. 603 del 1992) della questione dei miglioramenti eseguiti e che la domanda de qua, quindi, ampliava il dibattito processuale, hanno dichiarato di non potere esaminare nel merito la domanda stessa, perché priva di un presupposto processuale e, cioè, del previo tentativo di conciliazione innanzi all'ispettorato agrario.
3.2. Quanto, ancora, al secondo profilo del motivo è palesemente irrilevante, al fine del decidere, che le controparti non abbiano eccepito la improponibilità (o improcedibilità) della domanda in esame, sotto il profilo del mancato, previo, esperimento del tentativo di conciliazione innanzi all'ispettorato provinciale della agricoltura.
Certo, infatti, come evidenziato dalla sentenza gravata, che il tentativo di conciliazione in parola costituisce un presupposto processuale, per l'esame nel merito della domanda da parte del giudice, è palese - come del resto, a quel che risulti non si è mai dubitato in giurisprudenza - che il difetto di esso è rilevabile ex officio dal giudice adito, anche in caso di eventuale accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (tra le tantissime nel senso che il giudice deve verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti processuali per l'esame della domanda, Cass. 27 settembre 2000, n. 12794; Cass. 11 agosto 2000, n. 10724; Cass. 25 marzo 2000, n. 3612).
3.3. Sotto l'ultimo profilo (non necessità, nella specie, del tentativo di conciliazione perché dei miglioramenti in questione si era già discusso in occasione del tentativo di conciliazione svoltosi su istanza dei concedenti) il motivo è inammissibile. Al riguardo la sentenza gravata precisa: "vero è che per il tentativo di conciliazione relativo alla domanda riconvenzionale può essere utilizzato l'incontro fissato innanzi all'IPA su iniziativa dell'attore, ma è altrettanto vero che, nel caso di specie, non risulta che in ordine alla domanda riconvenzionale in esame [id est relativa ai miglioramenti apportati al fondo dal mezzadro] sia stato svolto il tentativo di conciliazione dinanzi all'IPA". Pacifico quanto precede è palese si è a fronte a un accertamento di fatto, compiuto dal giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità (dovendo, eventualmente, il AL impugnare la sentenza ex art. 395, n. 4, c.p.c.).
4. In margine alla domanda di conversione in affitto del contratto di mezzadria oggetto di controversia e al rigetto di questa, atteso che il fondo, oggetto del contratto stesso, non costituisce una unità produttiva idonea, i giudici a quibus hanno in primis, dichiarato improponibile l'eccezione del AL, di nullità della relazione predisposta dall'ispettorato della agricoltura, perché in violazione del contraddittorio, sul rilievo, assorbente, che detta eccezione non era stata fatta valere nella prima difesa successiva all'acquisizione dell'accertamento stesso.
5. Tale capo della sentenza gravata è censurata dal ricorrente con il secondo motivo con il quale si denuncia, in particolare "insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 c.p.c. e violazione dell'art. 157 c.p.c.". Al riguardo il ricorrente fa presente:
- che gli addetti dell'ufficio IPA non avrebbero rispettato il principio del contraddittorio, avendo omesso le comunicazioni obbligatorie di rito;
- che tale eccezione è stata formulata da uno dei procuratori del CALABRESI nella prima occasione utile, avanti al primo giudice e, in particolare, in occasione della memoria difensiva autorizzata dal tribunale con ordinanza 3 ottobre 1997;
- che nelle more del deposito della relazione dell'IPA era venuto a mancare l'avv. Alberto Acri, difensore del AL e che, interrotto il processo e riassunto il giudizio non la nomina di altro difensore nella persona dell'avv. Marcello Acri, quest'ultimo - nella prima udienza utile e, in particolare, in occasione dell'udienza di discussione - aveva eccepito la nullità della relazione dell'IPA (per i motivi indicati sopra), ancorché non sia stato più reperito il verbale di detta udienza di discussione.
6. Il motivo non può trovare accoglimento.
Come esattamente rilevato dalla difesa dei controricorrenti e a prescindere da ogni altro profilo di inammissibilità della censura in esame, si osserva che il motivo in esame muove da una premessa infondata in diritto e, pertanto, inaccettabile.
Il ricorrente, in particolare, pretende che trovino applicazione, con riguardo all'accertamento dell'ispettorato dell'agricoltura, circa la idoneità dei fondi a costituire unità produttive sufficienti, a norma dell'art. 31, comma 3, l. 3 maggio 1982, n. 203, le disposizioni dettate dagli artt. 191 e seguenti del codice di rito, con riguardo alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio.
Per contro deve escludersi - decisamente - che allorché il giudice chiede all'ispettorato l'accertamento in questione, detto ispettorato operi come un "consulente" del giudice. In realtà, come già precisato da questa Corte in altra occasione, la norma positiva (che indica nell'ispettorato provinciale della agricoltura l'ente competente all'accertamento della idoneità di un fondo a consentire la formazione di una impresa agricola: art. 31 della l. n. 203 del 1982) non ha inteso introdurre una ipotesi di competenza esclusiva di quell'organo amministrativo, con la conseguenza di costruire il successivo, eventuale, giudizio contenzioso, instauratosi per la conversione del rapporto associativo in affitto dinanzi all'autorità giudiziaria, come una sorta di "impugnativa" del provvedimento amministrativo. La stessa, infatti, ha solo inteso legittimare il predetto organo alla formulazione di una mera valutazione tecnica (che non incide sulla posizione di diritto soggettivo del privato, scaturente direttamente dalla legge).
Deriva da quanto sopra, pertanto, che in sede di procedimento dinanzi all'a.g.o., è del tutto irrilevante la preesistenza, e l'acquisizione agli atti del giudizio, dell'accertamento dell'ispettorato agrario, ed è del tutto legittimo il provvedimento del giudice che disponga, all'uopo, una consulenza tecnica, sostitutiva di quell'accertamento, alla quale venga, successivamente, riconosciuta dignità di fonte oggettiva di prova (In termini, cfr. Cass. 2 agosto 1997, n. 7175). Pacifico quanto precede è palese, non solo che l'ispettorato non opera, nel rendere la relazione in questione quale "consulente" del giudice, come sopra si è osservato (per cui non sono applicabili alla relazione e all'attività che la precede le disposizioni dettate dai ricordati artt. 191 e ss. c.p.c. e delle correlate norme di attuazione), ma non possono dedursi in sede giudiziaria censure sul procedimento seguito dall'Ispettorato per giungere alla conclusione fatta propria (ancorché, come osservato, siano liberamente sindacabili le conclusioni stesse), atteso che il giudizio innanzi all'a.g.o. non è costruito come impugnativa di quella relazione. Certo quanto precede è palese che nessuno dei rilievi mossi dal ricorrente coglie nel segno e che la sentenza gravata, così corretta la motivazione, non meriti alcuna censura (cfr. art. 384, comma 2, c.p.c.).
7. Come accennato in precedenza i giudici del merito hanno rigettato la domanda di conversione in affitto del contratto di mezzadria inter partes atteso che il fondo, oggetto del contratto, non costituisce, nelle sue attuali condizioni e a seguito della realizzazione di un piano di sviluppo aziendale, una unità produttiva idonea a consentire, per condizioni obiettive di redditività o produttività, la formazione di una impresa agricola valida sotto il profilo tecnico ed economico (art. 31, comma 1, l. 3 maggio 1982, n. 203).
8. Tale capo, della sentenza gravata è censurata dal ricorrente con il terzo, e il quarto motivo di ricorso, intimamente connessi e da esaminare congiuntamente e con i quali lo stesso, denunzia, da un lato "violazione dell'art. 360 c.p.c. n. 5, nonché violazione dell'art. 31, l. 3 maggio 1982, n.203" (terzo motivo), dall'altro "violazione ancora dell'art. 31 citato [l. 3 maggio 1982, n. 203]" (quarto motivo).
Assume in particolare il ricorrente, nell'ordine:
- la contraddizione esistente nella relazione dell'IPA, che da una parte afferma che il fondo costituisca unità produttiva sufficiente, dall'altra ritiene lo stesso insufficiente;
- il tribunale e l'IPA erano tenuti a prospettare al Calabrese un piano di miglioramento fondiario comunque idoneo per meglio valorizzare la peculiarietà del fondo;
- i giudici del merito non hanno considerato che negli anni dal 1982 al 1987 esso concludente ha operato ogni sorta di miglioramento possibile e fattibile a proprie spese;
- la corte di appello nonostante la richiesta di contestazione della consulenza [dell'IPA] e della opportunità di predisporre una consulenza tecnica di ufficio "ha ritenuto di non considerare valida ogni istanza e dare forza decisionale all'IPA, ritenendola a torto equipollente alla c.t.u.";
- i giudici del merito non hanno fornito alcuna valida motivazione, sotto ogni profilo circa la impossibilità di operare la chiesta conversione, limitandosi a riportare i superficiali rilievi tecnici forniti dall'IPA.
9. Al pari dei precedenti, i predetti motivi non possono trovare accoglimento, sotto nessuno dei dedotti profili.
9.1. In limine e ante omnia si evidenzia la inammissibilità delle deduzioni svolte sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3, c.p.c. Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate - o con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile poiché non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 12 maggio 1998, n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ricorrente omette sia di indicare quale sia la interpretazione data, dal giudice del merito, della disposizioni di cui all'art. 31, l. 3 maggio 1982, n. 203, che assume essere stata "violata" o, comunque, "falsamente applicata" dal giudice a quo, sia i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia - infine - quale sia la "corretta" interpretazione di tali norme.
In realtà parte ricorrente, lungi non censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato della ricordata disposizione, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, interpretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente - pertanto - che la denuncia esula totalmente dalla previsione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c.
9.2. Come ampiamente dimostrato dalla sentenza in questa sede gravata l'IPA non è incorsa, nella propria relazione, nella contraddizione denunciata dal AL, avendo accertato che "in tesi" l'azienda avrebbe la potenzialità di costituire una unità produttiva sufficiente, ma che "in pratica" - alla luce, cioè, del concreto, l'"indirizzo imprenditoriale attuale e futuro del conduttore [id est del AL] annulla siffatta possibilità". Certo quanto sopra, e non controverso che nella sentenza gravata non sussiste quella "contraddittorietà" di motivazione rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., è evidente che anche sotto tale profilo la censura in esame deve rigettarsi. Specie tenuta presente la stessa formulazione letterale dell'art. 31, comma 1, della legge n. 203 del 1982. Giusta tale ultima disposizione in particolare "la conversione del contratto ... in affitto ... non ha luogo" "quando il fondo o podere oggetto del contratto associativo non costituisce nelle sue attuali condizioni o a seguito della realizzazione di un piano di sviluppo aziendale, una unità produttiva idonea ... ".
È palese, pertanto, che esattamente i giudici del merito hanno esaminato la domanda di conversione alla luce delle "attuali condizioni" del fondo oggetto di controversia nonché del "piano di sviluppo aziendale" predisposto dal AL, prescindendo totalmente da quelle che sono le possibilità, meramente astratte e ipotetiche, di sfruttamento del fondo (nell'eventualità sullo stesso sia insediato un diverso conduttore).
9.3. Quanto, ancora, alla circostanza che, in realtà, era onere sia del tribunale che dell'IPA prospettare al Calabrese un piano di miglioramento fondiario comunque idoneo per meglio valorizzare la peculiarietà del fondo, l'assunto non può seguirsi perché in contrasto con quella che è la lettera della legge.
Questa, infatti, prevede (cfr. art. 31, comma 4, della legge n. 203 del 1982) che "è altresì idonea l'unità produttiva che sia dichiarata tale dall'ispettorato sulla base di un piano di sviluppo aziendale presentato dalla parte interessata ...". Essendo esclusivamente il AL la parte "interessata" a conseguire la conversione in affitto del rapporto è palese che era onere di quest'ultimo presentare un idoneo piano di sviluppo aziendale e non certamente dell'IPA, e meno ancora del tribunale, per definizione "terzo e imparziale" [cfr. art. 111, comma 2, Cost.] rispetto alla vertenza che vedeva contrapposto il AL ai concedenti RI, dare suggerimenti perché il fondo potesse divenire unità produttiva sufficiente.
9.4. I giudici del merito, lungi dal trascurare gli interventi posti in essere dal AL negli anni dal 1982 al 1987 hanno evidenziato che ancora alla data del 1997 il fondo si presentava in stato tale da non potersi qualificare unità produttiva sufficiente.
9.5. Esattamente, inoltre, i giudici del merito non hanno dato ingresso in causa alla richiesta consulenza tecnica d'ufficio, atteso, da un lato, che disporre, o meno, una consulenza tecnica d'ufficio rientra tra i poteri discrezionali del giudice del merito, dall'altro, che, comunque, quei giudici hanno ritenuto sufficienti, al fine del decidere, i dati già acquisiti al processo.
9.6. Quanto, da ultimo, all'assunto secondo cui i giudici del merito non avrebbero fornito alcuna valida motivazione, sotto ogni profilo circa la impossibilità di operare la chiesta conversione, limitandosi a riportare i superficiali rilievi tecnici forniti dall'IPA, lo stesso deve disattendersi.
Almeno sotto due, concorrenti, profili.
9.6.1. In primis è agevole rilevare che la sentenza gravata ha ampiamente motivato la conclusione raggiunta, ancorché facendo riferimento agli accertamenti in fatto, compiuti dall'IPA, in alcun modo censurati dal ricorrente.
9.6.2. In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede, si osserva - in termini opposti, rispetto a quanto presuppone la difesa del ricorrente - che il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c., mediante il quale si deduca il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, non conferisce alla Corte di cassazione il potere di esaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sul piano logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Recentemente, in termini, Cass. 21 marzo 2001 n. 4025, specie in motivazione, nonché Cass., sez. un., 11 giugno 1998 n. 5802 e Cass. 22 dicembre 1997 n. 12960). Deriva da quanto precede, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (In questo senso, ad esempio, Cass., 8 agosto 2000, n. 10414, specie in motivazione). 10. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi.
Sussistono giusti motivi onde disporre, tra le parti, la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
dispone, tra le parti, la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 24 settembre 2001. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 GENNAIO 2002.