Sentenza 12 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/03/2001, n. 3584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3584 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
03 5 84 /0 1 REPUBBLICA I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento danki Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12316/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente Dott. Vittorio DUVA Consigliere - Cron. 7441 Dott. Ugo FAVARA - Rel. Consigliere Consigliere Rep.185 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Ud. 11/10/00 Dott. Giuliano LUCENTINI ha pronunciato la seguente 155 1.3000 CANCELLERIA SENTENZA sul ricorso proposto da: PU DI SE ED & C SNC, con sede in 00675500 Ischia, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA BARBERINI 47, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO CAPPELLO, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE difesa dall'avvocato ARMANDO CAPPELLO con studio in UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 80077 ISCHIA VIA DELLE GINESTRE 1, giusta delega in dal Sig. SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 atti;
12 MAR. 2001 - ricorrente IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE DI SCALA MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA Richiesta copia studio dal Sig. KROMOS 2000 DELLA GIULIANA 101, presso DI RI (AVV S.TRANI), per diritti L. 3000 11-13-03-01 1600 difeso dall'avvocato GILIBERTO BUONO, giusta delega in IL CANCELLIERE 1 atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1077/97 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 26/03/97 e depositata il 17/04/97 (R.G. 3465/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/00 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LE OL che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata in data 11.10.91 Di AL LE conveniva dinanzi il Tribunale di Napoli la SOC. IU di DE EP per sentirla con- dannare al risarcimento dei danni. Esponeva l'attore in in Jochia, via Porto 40 citazione di risiedere con i genitori nell'appartamento soprastante il locale bar "Taverna del marinaio" gesti- to dalla soc. convenuta. Da tale locale provenivano in- tollerabili immissioni di rumori, in quanto si svolge- vano esibizioni musicali. Tale intollerabilità era sta- ta accertata dall'ufficiale sanitario, nonchè dal tec- nico nominato nel procedimento di istruzione preventiva promosso ex art. 700 cpc presso la Pretura di Ischia. Nell'occasione il Pretore aveva ordinato la cessazione immediata di ogni immissione di suoni in ore notturne 2 all'esterno del locale le cui porte dovevano restare chiuse mentre veniva inibita ogni attività musicale e canora. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la SOC. IU che eccepiva il difetto di legittima- zione dell'attore non essendo proprietario dell'immobile. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda. Il Tribunale con sentenza del 16.10.93 rigettava la domanda, compensando le spese. Avverso tale sentenza proponeva impugnazione il Di AL chiedendo la riforma della decisione dei primi giudici. La SOC. IU chiedeva il rigetto del gravame. di Napoli La Corte di Appello con sentenza del 17.5.97 acco- glieva la impugnazione confermando, per conseguenza, il provvedimento del Pretore di Ischia del 23.8.91, con- dannando l'appellata società al pagamento delle spese. Rimetteva ad altro giudizio la liquidazione dei danni. Osservava, tra l'altro, la Corte che il Di AL aveva agito facendo valere un'azione personale a difesa della sua salute e di quella dei genitori, azione espe- ribile da chiunque ex art. 2043 cc. In ordine alla fondatezza della domanda la Corte rilevava che doveva ritenersi provato quanto lamentato dal Di AL e ciò sulla base degli accertamenti ese- 3 guiti dagli organi competenti. Dal locale provenivano, in effetti, rumori molesti ed intollerabili che produce- vano danni alla salute del Di AL. In ordine ai danni, in mancanza di prove, andava presentata in altro giudizio la relativa richiesta. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione la soc. IU affidandolo a due motivi. Ha resistito il Di AL, con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo di annullamento la soc. Portic- ciull, denunziata la violazione dell'art. 100 cpc, non- chè dell'art. 2697 cc con riferimento all'art. 360 n. 3 cpc, lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente ritenuto il Di AL legittimato ad agire nel presente giudizio non essendo egli proprietario nè titolare di alcun diritto di godimento sull'immobile soprastante i locali di essa ricorrente. La doglianza non ha fondamento. E' noto che l'art. 844 cc disciplina i rapporti inerenti al diritto di proprietà dei beni immobili per ambito esulano i diritti personali tra icui dal suo quali è da annoverare quello alla salute considerato dall'art. 32 della Costituzione con la conseguenza che per la tutela di quest'ultimo in caso di denunciata le- sione dipendente da atto o fatto illecito anche con- cernenti immissioni provenienti dal fondo del vicino, essendo applicabili e venendo in considerazione median- te le opportune statuizioni riparatorie, ripristinato- rie ed inibitorie, le norme dettate in via generale da- gli artt. 2043 e 2058 cc, la relativa domanda deve es- sere proposta in modo specifico (cfr. Cass. 3921/89). Nella motivazione della sentenza impugnata la Corte territoriale ha rilevato che il Di AL nel ricorso presentato al Pretore di Ischia ex art. 700 cpc aveva fatto presente di risiedere con i genitori nell'appartamento soprastante il locale "Taverna del Marinaio" dal quale provenivano molestie dovute ai con- tinui rumori notturni provocati dai canti e dai suoni eseguiti da un complesso e che per tali motivi aveva adito il giudice per chiedere la eliminazione delle suddette molestie che provocavano danni alla sua salute ed a quella dei suoi genitori. Gli stessi giudici han- no, poi, tratto la conseguenza che il Di AL aveva agito facendo valere un'azione personale a difesa della sua salute e di quella dei suoi genitori, azione che può essere esperita da chiunque ex art. 2043 cc, da ciò la ritenuta legittimazione del Di AL. Alla luce della ricordata giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, correttamente la Corte distrettuale ha ritenuto il Di AL legittimato 5 ad agire avendo formulato domanda ex art. 2043 CC, do- manda che chiunque può proporre ed a prescindere dalla esistenza di un diritto reale o di godimento sul cespi- te e non solo nei casi di titolarità di tali diritti come erroneamente evidenzia la ricorrente. Con il secondo mezzo di annullamento la SOC. Por- ticciull, denunziata la violazione dell'art. 2697 CC, nonchè la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. lamenta che la Corte di Appello abbia erronea-360 cpc, mente ritenuto intollerabili le immissioni dei rumori provenienti dal locale di essa ricorrente. Il motivo non ha pregio. Nella motivazione della sentenza impugnata i secon- di giudici hanno posto in rilievo che il materiale pro- batorio acquisito consentiva di ritenere illecita la condotta della SOC. IU. In particolare, era stato accertato che erano stati superati i limiti della normale tollerabilità dei rumori perchè superiori ai dc. consentiti, che erano state violate le prescrizioni dell'autorità comunale con riferimento alle caratteri- stiche del locale ed agli orari da osservare ed, infi- ne, che, come si evinceva dalla relazione tecnica dell'ing. Fermo, il polistirolo applicato non era suf- ficiente per la eliminazione dei rumori. 6 E', ora, preclusa ogni doglianza con la quale la ricorrente, cercando di superare i limiti del giudizio di cassazione, sollecita una diversa lettura delle ri- sultanze processuali, lettura istituzionalmente devolu- ta al giudice del merito che, in concreto, ha fornito ampia e logica motivazione della decisione adottata e sulle prove recepite a sostegno della decisione stessa. Conclusivamente, la sentenza impugnata non merita hoooo le censure ad essa rivolte. 290000 Le spese processuali sono poste a carico della ri- corrente con liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in lire.
1.22.000 degli onorari che liquida in lire 2.000.000. Così deciso in Roma 1'11.10.2000 Il Consigliere est. Il Presidente Sommer Fiducia ATOIL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero Depositata in Cancelleria SAZIONE oggi, 12 MAR/2001 IL DIRETTORE DI CANCELLERIA C Umberto Cicero O R T 7 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in d 39630 versato € 290.000 ala SET. 2001 (lire DUECENTON ANTAMILA S. Serie p. Dirigento Arca, Servici 4 (D.ssa Mana Grazi IPPO) Ser Il Responsabile Alli Giudiziari (Dr. M. BAGOTCHINI)