Sentenza 26 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/2002, n. 11042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11042 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
4 R.G.N. 20389/00 1 1 04 2/02 Ud. 12/04/02 Cron. 28648 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONE PRIMA CIVILE *INCACCE CORREZIONE composta dai signori: dott. Antonio SAGGIO presidente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE dott. Gianmarco CAPPUCCIO consigliere Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dott. US MARZIALE cons. relatore dal Sig. per diritti € 0.77 dott. Salvatore SALVAGO consigliere 11-29 IL CANCELL dott. Fabrizio FORTE consigliere ha pronunciato la seguente: Processo civile/Giudizio di cassazione/ SENTENZA Procura/Requisiti. sul ricorso proposto da: DO RI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia CANCELLER n. 195, presso l'avv. Sergio Vacirca, che lo rappresenta e difende con l'avv. Egisto Cavallari, in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CL KL, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Mercede n. 52, presso l'avv. Mario Menghini, che la rappresenta e CORTE SUPREMA IN CASSAZIONE UFFICIO COPIE difende con l'avv. Marina Baldini del Foro di Milano, in virtù di Richiesta copia dal Sig. Mengh US IA 1 per diritti € 11-23.0703 884 IL CANCELLIERE 2002 procura speciale autenticata il 27 marzo 2002 dal notaio Marco Aveta, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Imperia e San Remo (Rep. n. 47099);
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 27/00 del 3 luglio 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 aprile 2002 dal relatore cons. dott. US IA;
Uditi, per le parti, l'avv. Menghini e l'avv. Vacirca;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Guido Raimondi, il quale ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che la Corte d'appello di Genova, con la sentenza indicata in premessa, riformando la sentenza pronunziata tra le parti in data 23 marzo 1999 dal Tribunale di San Remo, determinava in L.
3.000.000 mensili l'importo dell'assegno divorzile dovuto dal signor AL GG in favore della ex moglie RA LI a far data dalla notificazione della domanda;
che il GG chiedeva la cassazione di tale sentenza con tre motivi di ricorso;
US rziale 2 che la LI resisteva eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame. Considerato in diritto che l'inammissibilità del ricorso deriva, secondo la resistente, dalla nullità della procura, determinata, a sua volta, dalla mancanza dei requisiti inderogabilmente fissati dall'art. 365 c.p.c.; che quest'ultima disposizione richiede, a pena di validità, che la procura sia riferita, non solo ad uno specifico processo, ma anche ad una determinata fase di esso, ossia al giudizio di legittimità (da ultimo: Cass. 4 marzo 2000, n. 2444; 9 febbraio 2001, n. 1861); che tali requisiti non sono ravvisabili quando la procura sia rilasciata anteriormente al deposito della sentenza impugnata (Cass. 4 marzo 2000, n. 2444; 14 novembre 2001, n. 14193); che, nel caso di specie, la procura è stata rilasciata dal ricorrente con atto separato, autenticato dal Consolato Generale d'Italia nel Principato di Monaco, reca la data del 30 maggio 2000, prima della pubblicazione della sentenza impugnata (3 luglio 2000), e concerne il conferimento, all'avv. Egisto Cavallari, dei poteri di rappresentanza e di difesa in ordine alla causa di US IA 3 determinazione dell'assegno divorzile, indicata come pendente presso la Corte d'appello di Genova, ivi compreso quello di nominare procuratori alle liti anche presso la Corte di cassazione;
che l'inammissibilità del ricorso, firmato unicamente dall'avv. Cavallari, è pertanto evidente, non essendo stato tale atto sottoscritto da un avvocato munito di procura "speciale" nel senso richiesto dal citato art. 365 c.p.c.; che le spese seguono la soccombenza, nella misura indicata in - dispositivo
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile e condanna is like 74, wit la società ricorrente alle rifusione delle spese liquidando gli onorari in € 2000,00 (duemila/00). Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 12 aprile 2002. Il Presidente тети та стих L'estensore CORTE SUP AZIONE P IL CANCELLIERE Andrea Bianchi Depart 28 UG|2002 jl CANCELLIERE US IA 4 Le Corte Superne di Cassazione sesione frima civile con ordinanza n° 10972/03 depositato il 11.07-03 così dispone! "accoglie l'istausa edisjone che la sentensa numero 11 042/02 del 26 luglio 2002 di queste stessa Corte sie rettificate nel modo seguente: "con l'am. Marine Baldini del Foro di eliminando il periodo рад1, ultime riga, U Milano." 9.4, seconde riga del dispositivo, so-11 hap. 4, stituendo alle "il" " parole "la società " laparola Precisa altresì che le due parole inserite. apperne, sempre a jog 4, secondle sija delарение dispositivo, subito dopo le parole "spese" insieme all'espressione numerice "77,47", deb bono leggersi "in euro" e attengono alloвопо liquidazione delle vire. pese Rome 23.07.03 forrana SAZIONE PLCAS A M E R