Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/01/1998, n. 2277
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Sentenza 20 gennaio 1998

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Chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve considerarsi automaticamente tenuto, ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. 27.4.1955, n.547, ad attuare le prescritte misure di sicurezza e ad esigere che le stesse siano rispettate, non avendo rilevanza che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati, per un diverso ed autonomo titolo, dello stesso obbligo. (Nella fattispecie l'imputato, nonostante formalmente unica intestataria dell'impresa fosse la moglie, è stato ritenuto contitolare sulla base delle dimensioni modeste dell'impresa, dell'inesistenza di altra attività lavorativa al momento dell'incidente ed in particolare dell'avere egli assunto ed istruito l'infortunato, che mai aveva avuto rapporti con la donna).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/01/1998, n. 2277
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2277
    Data del deposito : 20 gennaio 1998

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