Sentenza 17 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/02/2004, n. 3084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3084 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - rel. Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe V. A. - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. MELONCELLI Achille - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero delle Finanze - in persona del Ministro pro tempore - rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12;
- ricorrente -
contro
AN PP - residente in [...]/A;
- intimato -
avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale - sez. 4^ - n. 433 dell'1 febbraio 1999;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 ottobre 2003 dal Consigliere Dott. Massimo Oddo;
udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per raccoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'1 febbraio 1999 la Commissione tributaria centrale confermava, su impugnazione dell'Intendente di finanza territoriale, la decisione della Commissione tributaria di 2 grado di Genova, che aveva respinto l'appello avverso la pronuncia, con la quale il giudice di 1 grado aveva accolto il ricorso di PP AN avverso il silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione finanziaria all'istanza da lui presentata il 9 luglio 1988 per il rimborso dell'ILOR versata sui redditi pervenutigli negli anni 1986 e 1987 dall'attività di agente di commercio, da lui esercitata senza organizzazione d'impresa.
Premesso che, giusta circolare n. 42/E del 17 febbraio 1987 del Dipartimento delle entrate, erano venuti meno tutti gli originari motivi dell'impugnazione, la Commissione tributaria centrale osservava, quanto alla residua eccezione d'inammissibilità dell'istanza di rimborso della somma di L. 4.137.000, versata dal contribuente il 27 novembre 1986 in acconto d'imposta, che per il computo del termine decadenziale di diciotto mesi, stabilito dall'art. 38, d.p.r. n. 602/73, andava fatto riferimento al giorno in cui l'obbligazione tributaria era stata definita con il pagamento del saldo e che rispetto a quella data l'istanza di rimborso era stata tempestiva.
Il Ministero delle finanze ricorreva con un motivo per la cassazione della sentenza e l'intimato AN non resisteva in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, denunciando con runico motivo la violazione dell'art. 38, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, lamenta l'erroneità
dell'assumo della sentenza impugnata, secondo cui il tenore della norma giustificherebbe l'interpretazione che il termine fissato a pena di decadenza per la richiesta di rimborso delle imposte indebitamente corrisposte decorre dalla data di definizione del tributi con il versamento del saldo anche relativamente agli acconti versati anteriormente.
Il motivo è fondato.
L'introduzione dell'istituto dei versamenti d'acconto nella disciplina della riscossione delle imposte dirette ha comportato, invero, la necessità di valutare se, in presenza di un versamento diretto in acconto, il termine decadenziale, stabilito dall'art. 38, d.p.r. n. 602/73, per la presentazione dell'istanza di rimborso dei versamenti nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale del corrispondente obbligo, decorra da tale versamento o dalla data del versamento al saldo.
È ormai, tuttavia, consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, dal quale il giudice di merito non ha indicato ragioni per discostarsi, che il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso dell'acconto decorre dal giorno di versamento dello stesso, nel caso in cui questo, già al momento in cui venne eseguito, non fosse dovuto o non lo fosse nella misura in cui fu versato ovvero qualora fosse inapplicabile la disposizione di legge, in base alla quale venne effettuata, giacché in questi caso l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sorge sin dal momento in cui avviene il versamento (cfr.:
Cass. civ., sez. 1^, sent. 2 ottobre 1996, n. 8606; Cass. civ., sez. 1^, sent. 5 gennaio 2000, n. 56; Cass. civ., sez. 5^, sent. 29 novembre 2000, n. 15314, Cass. Vic., sez. 5^, sent. 22 maggio 2002, n. 7501; Cass. civ., sez. 5^, sent. 20 giugno 2003, n. 9885). Nella fattispecie l'applicazione di detti principi appare certa atteso che il contribuente ha provveduto in autotassazione al versamento dell'ILOR senza che fosse dovuta.
Nè in senso contrario depone l'obbligo di versamento degli acconti, stabilito dall'art. 1, l. 23 marzo 1977, n. 97, e la possibilità di verificare unicamente all'atto della presentazione della dichiarazione annuale l'effettiva esistenza dell'obbligazione tributaria alla quale essi sono correlati, atteso che l'art. 2, 4 co., 1. cit., nell'escludere la sanzionabilità dell'omissione del versamento nel caso in cui l'imposta non sia dovuta per l'anno in corso, esplicitamente consente al contribuente di apprezzare anche prima del pagamento del saldo la necessità e la legittimità della loro corresponsione.
Alla fondatezza del motivo seguono raccoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese alla Commissione regionale della Liguria.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Liguria. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004