Sentenza 11 maggio 1999
Massime • 1
In tema di violazione di domicilio, l'art 14 della Costituzione tutela, contro illegittime intrusioni dall'esterno, la inviolabilità del domicilio, inteso come luogo nel quale si estrinseca, in ambito privato, la vita e la personalità del cittadino. Esorbitano tuttavia dal campo di applicazione del suddetto principio tutti gli aspetti che concernono il bene immobile in quanto tale e dunque l'acquisto e la perdita, legittimi, della proprietà, del possesso o della detenzione, specie quando costituiscono oggetto di interventi della autorità giudiziaria o di quella amministrativa. Pertanto, ogniqualvolta sia venuto legittimamente meno il titolo che giustifica la proprietà, il possesso o la detenzione dell'immobile, non può mai invocarsi il diritto alla inviolabilità del domicilio. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso la configurabilità del delitto di violazione di domicilio, dedotta dal ricorrente, persona offesa, con riferimento alla occupazione di urgenza di un suo fondo, disposta dalla pubblica amministrazione nell'ambito di un procedimento di espropriazione). (Vedi Corte cost. sentenza n. 10 del 1971, sentenza n. 110 del 1976).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/1999, n. 2257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2257 |
| Data del deposito : | 11 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. G. Ietti Presidente del 11.5.1999
1. Dott. F. Providenti Consigliere SENTENZA
2. " G. Sica " N. 2257
3. " A. Neppi " REGISTRO GENERALE
4. " U. Ragonesi " N. 7267/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da PU GI n. 26.11.24 parte offesa avverso la ordinanza del Tribunale di Taranto del 24.1.1999 Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso, Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. U. Ragonesi Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Frasso che ha concluso per inammissibilità del ricorso
Udito il difensore Curci Eligio del Foro di Taranto.
Il tribunale di Taranto con ordinanza del 24.1.99, respingeva l'appello proposto da PU GI avverso l'ordinanza del GIP di Taranto che aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo di un terreno di proprietà del PU acquisito, a seguito di procedura espropriativa, dal comune di Pulsano, avanzata dal PM nell'ambito di un procedimento penale ove venivano ipotizzati a carico di dipendenti del comune i reati di violazione di domicilio e abuso d'ufficio. Il ricorrente deduce con il primo motivo di ricorso la violazione dell'articolo 14 della costituzione e degli artt.614 e 615 cp, nonché la mancanza ed illogicità della motivazione nella parte in cui l'impugnata ordinanza ha ritenuto che il potere della p.a. di espropriare e soprattutto di apprendere in via esecutiva un immobile costituente privato domicilio (nella fattispecie trattasi di cortile recintato antistante l'abitazione della parte offesa) non contrastasse con l'articolo 14 della costituzione e non integrasse gli estremi del reato di violazione di domicilio.
Con il secondo motivo il PU censura l'impugnata ordinanza sotto il profilo della violazione di legge e della mancanza ed illogicità della motivazione, laddove ritiene non sussistere il fumus del reato di abuso d'ufficio in riferimento, in particolare, alla inesatta descrizione data nel provvedimento di esproprio all'immobile acquisito.
Con il terzo motivo adduce l'erroneità del provvedimento impugnato laddove ha ritenuto che l'apprensione materiale del bene sottoposto ad esproprio, che ha comportato l'ingresso in un domicilio privato contro la volontà del proprietario, non integri gli estremi della violazione di domicilio.
Con l'ultimo motivo il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo che giustificava l'emissione della misura cautelare. Il primo ed il terzo motivo del ricorso che vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.
Come ripetutamente affermato da questa Corte, l'articolo 14 della Costituzione, che sancisce l'inviolabilità del domicilio, trova dei limiti, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dal medesimo articolo 14 anche di fronte alla tutela d'interessi generali che siano costituzionalmente protetti (Cass. 1586/92; Cass. 4397/98 vedasi anche C. Cost 10/71; C. Cost 110/76). Nel caso di specie la possibilità di procedere all'esproprio della proprietà privata per motivi di interesse generale è espressamente prevista dall'articolo 42 della costituzione, che affida alla legge ordinaria stabilirne i presupposti e le modalità. Tale norma costituzionale pone certamente un limite al diritto di inviolabilità di domicilio, poiché rende possibile in sede di esecuzione di un provvedimento ablatorio l'acquisizione di un bene immobile ancorché lo stesso sia adibito a privato domicilio. L'interesse pubblico infatti alla acquisizione di un bene per fini di utilità generale non può non prevalere, oltre che sul diritto di proprietà anche sul diritto alla inviolabilità del domicilio.
Laddove si ritenesse, infatti, prevalente quest'ultimo, la conseguenza sarebbe quella che un interesse privato sebbene costituzionalmente garantito, verrebbe a vanificare il perseguimento di un interesse pubblico di carattere generale, parimenti costituzionalmente protetto in quanto di fatto nessun esproprio di beni immobili costituenti privato domicilio sarebbe mai possibile. In via generale sembra affermare che la disposizione di cui all'articolo 14 cost. tuteli la inviolabilità del domicilio, inteso come luogo ove si estrinseca in ambito privato la vita e la personalità del cittadino, contro illegittime intrusioni dall'esterno. La tutela di tale luogo riguardato come bene immobile, è, tuttavia, limitata alla funzione dianzi detta di protezione dell'ambito ove il cittadino svolge la propria vita privata, mentre esorbitano dal suo campo di applicazione tutti gli aspetti che concernono il bene immobile in quanto tale come, ad esempio, l'acquisto o la perdita legittimi della proprietà, del possesso o della detenzione di quest'ultimo, specie quando costituiscano oggetto di provvedimenti giudiziari o dell'autorità amministrativa. Non può certamente in tal senso addursi la intervenuta violazione di domicilio da parte del conduttore che subisca uno sfratto per morosità, ovvero da parte del costruttore abusivo che vede demolire il manufatto illecitamente costruito a seguito di provvedimento dell'autorità competente. In altri termini ogniqualvolta sia legittimamente venuto meno il titolo che giustifica la proprietà, il possesso o la detenzione dell'immobile non può mai invocarsi il diritto alla inviolabilità del domicilio per perpetuare in qualsivoglia forma la disponibilità del bene contro atti legittimamente posti in essere dalla controparte per acquisire materialmente l'immobile.
Esclusa dunque la violazione dell'articolo 14 cost., deve ritenersi che il giudice di merito non sia incorso in alcuna violazione degli articoli 614 e 615 cp laddove ha riconosciuto che la pubblica amministrazione aveva il potere di disporre l'occupazione d'urgenza del bene della parte offesa e di procedere in via esecutiva in virtù di quel potere di autotutela che la legge le riconosce, alla apprensione materiale del bene, escludendo in tal modo il fumus commissi delicti.
Quanto a quest'ultimo aspetto va ricordato che il controllo di questa corte è limitato ad un mero controllo della sussumibilità o meno in via astratta del fatto all'ipotesi di reato contestata, senza poter svolgere alcuna indagine o valutazione circa la concreta esistenza di elementi riguardanti la sussistenza del reato.
Quanto poi al vizio di motivazione va rammentato che nessun sindacato può essere in proposito effettuato da questa Corte non essendo il vizio in questione deducibile con il ricorso ex art 325 cpp. Per cui gli aspetti del primo e del terzo motivo del ricorso che concernono tale vizio sono inammissibili.
Per le ragioni dianzi esposte è altresì inammissibile il secondo motivo del ricorso poiché con esso viene proposta una censura della motivazione del giudice di merito, in ordine alla insussistenza del fumus del reato di cui all'art 323 cp, che sconfina in alcuni punti in una vera censura di merito laddove si effettuano considerazioni circa la inesatta descrizione dell'immobile.
Quanto poi al quarto motivo del ricorso, lo stesso è manifestamente infondato, dal momento che il giudice di merito, una volta esclusa la sussistenza del fumus commissi delicti, non aveva alcun obbligo di motivare sulla sussistenza del periculum in quanto si sarebbe trattato di una motivazione superflua.
Il ricorso va in conclusione rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1999