Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2002, n. 11060
CASS
Sentenza 26 luglio 2002

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In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la verità oggettiva della notizia pubblicata, che rileva per stabilire se sia stato rispettato il limite del diritto di cronaca, può intendersi sia come verità del fatto oggetto della notizia, sia come verità della notizia indipendentemente dal suo contenuto, in quanto rientra nel compito informativo della stampa riferire che una determinata notizia circola pubblicamente. In questo caso tuttavia il cronista, poiché il diritto di cronaca presuppone la fedeltà dell'informazione, cioè l'esatta rappresentazione del fatto percepito, deve contestualmente mettere bene in evidenza che la verità asserita non si estende al contenuto del racconto, nonché riferirne le fonti di propalazione. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito, che aveva condannato il giornalista che non si era limitato a dare la notizia dei fatti rivelati da un pentito a carico di un magistrato, ma vi aveva aggiunto altre circostanze, oggettivamente false, aventi la capacità di accreditare presso il pubblico un'impressione di veridicità dei fatti oggetto delle rivelazioni del pentito)

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  • 1Lecito pubblicare la sanzione disciplinare inflitta all’avvocatoAccesso limitato
    Rocchina Staiano · https://www.altalex.com/ · 16 ottobre 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2002, n. 11060
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11060
Data del deposito : 26 luglio 2002

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