Sentenza 26 luglio 2002
Massime • 1
In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la verità oggettiva della notizia pubblicata, che rileva per stabilire se sia stato rispettato il limite del diritto di cronaca, può intendersi sia come verità del fatto oggetto della notizia, sia come verità della notizia indipendentemente dal suo contenuto, in quanto rientra nel compito informativo della stampa riferire che una determinata notizia circola pubblicamente. In questo caso tuttavia il cronista, poiché il diritto di cronaca presuppone la fedeltà dell'informazione, cioè l'esatta rappresentazione del fatto percepito, deve contestualmente mettere bene in evidenza che la verità asserita non si estende al contenuto del racconto, nonché riferirne le fonti di propalazione. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito, che aveva condannato il giornalista che non si era limitato a dare la notizia dei fatti rivelati da un pentito a carico di un magistrato, ma vi aveva aggiunto altre circostanze, oggettivamente false, aventi la capacità di accreditare presso il pubblico un'impressione di veridicità dei fatti oggetto delle rivelazioni del pentito)
Commentario • 1
- 1. Lecito pubblicare la sanzione disciplinare inflitta all’avvocatoAccesso limitatoRocchina Staiano · https://www.altalex.com/ · 16 ottobre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2002, n. 11060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11060 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RM OB, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato RENDINA GIOVANNI, con studio in 80100 CENTRO DIREZIONALE Is.E/4, giusta delega in atti.
- ricorrente -
contro
CI AD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GIORDANI 22, presso lo studio dell'avvocato TEODOLI, difeso dall'avvocato LUIGI DI LELLA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2513/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, sezione 1^ civile emessa il 2/12/1998, depositata il 17/12/98;
RG.465/97,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1. - AD CI conveniva in giudizio ER MA ed ON SO e con la citazione a comparire davanti al tribunale di Napoli, notificata il 17.6.1993, proponeva nei loro confronti una domanda di condanna al risarcimento del danno da diffamazione a mezzo della stampa.
I fatti esposti erano in sintesi i seguenti.
Articoli a firma MA erano apparsi tra l'1 ed il 4 aprile 1993 sul giornale Roma, di cui era direttore ON SO. Negli articoli, pubblicati con grande evidenza, era stato scritto che, a partire dalle rivelazioni di un pentito, il boss LE GA, erano finiti sotto inchiesta sei magistrati napoletani, tra i quali l'attore, accusati di aver favorito in numerosi processi il clan GA;
vi si era anche parlato del fatto che al magistrato potesse essere stato già spedito un avviso di garanzia e come lo stesso fosse stato convocato dal procuratore generale presso la cassazione, sì da non potersi escludere che ciò fosse da porre in relazione con l'inizio di un procedimento disciplinare. Si trattava di notizie affatto false, pubblicate omettendo ogni cautela nello scegliere le fonti d'informazione e nel verificare la corrispondenza delle notizie a verità.
2. - ER MA ed ON SO si costituivano in giudizio e chiedevano che la domanda fosse rigettata.
MA sosteneva d'aver fatto legittimo e corretto esercizio del diritto di cronaca e d'essersi basato su notizie provenienti da fonti attendibili, relative al coinvolgimento del magistrato CI in indagini avviate a seguito di dichiarazioni del GA, rese come collaboratore di giustizia.
2.1. - Si costituiva anche l'editore, nei cui confronti pure la domanda era stata proposta, ma, sopravvenutane la dichiarazione di fallimento, nei suoi confronti il giudizio veniva dichiarato improcedibile.
3. - La domanda è stata accolta dal tribunale e la decisione è stata confermata dalla corte d'appello con sentenza 17.12.1998. Questi i motivi.
Per decidere sulla domanda era necessario accertare non se i fatti attribuiti al magistrato nei vari articoli si fossero poi rivelati veri, ma solo se all'epoca della propalazione delle notizie le fonti da cui erano state attinte ne giustificassero quantomeno la verosimiglianza e se tra quelle fonti ed il contenuto degli articoli vi fosse una effettiva corrispondenza.
Dunque, in primo luogo non poteva profilarsi un rapporto di pregiudizialità tra la controversia pendente davanti al giudice civile ed un eventuale giudizio penale iniziato contro il magistrato. E però mancava anche la prova che nei suoi confronti fosse stata iniziata un'azione penale, dopo che, a distanza di un anno ed otto mesi dalla pubblicazione degli articoli, era stata inviata al magistrato una informazione di garanzia, del resto ambivalente, perché egli v'era indicato come soggetto d'indagine, ma anche come possibile persona offesa dal reato di millantato credito. Si trattava allora di vagliare se nel caso vi fosse stato da parte dei giornalisti un legittimo esercizio del diritto di cronaca, perché era per altro verso indiscutibile che avessero avuto la consapevolezza di riferire al magistrato comportamenti tali da ledere la sua onorabilità.
Del legittimo esercizio del diritto di cronaca mancavano nel caso i requisiti della oggettiva verità dei fatti riferiti e della correttezza ed obiettività delle modalità di esposizione della notizia.
Al riguardo erano decisive le seguenti circostanze. Gli articoli erano stati redatti in modo chiaramente scandalistico e tale da accomunare in unico contesto di corruttela giudiziaria la posizione del magistrato CI a quelle di altri magistrati coinvolti in diverse. più gravi e concrete vicende.
Ma in essi erano state riferite anche notizie del tutto false - l'invio dell'informazione di garanzia e la convocazione da parte del procuratore generale della corte di cassazione, circostanza, questa seconda, di ancora maggiore capacità lesiva, visto che l'apertura di un procedimento disciplinare suppone siano stati acquisiti elementi più seri e consistenti di quelli che normalmente danno avvio in sede penale ad indagini preliminari.
Nè erano state corrette le modalità di esposizione delle notizie, sia per le espressioni usate, sia per il voluto accostamento di vicende eterogenee.
Che la medesima notizia fosse già stata diffusa da altri mezzi di informazione e in un comunicato di un'agenzia giornalistica avrebbe consentito, nei limiti del diritto di cronaca, di riferire la circostanza che, il nome del magistrato CI era stato fatto nelle dichiarazioni del pentito, ma non di arricchirla con illazioni insinuazioni e fantasiose ricostruzioni.
4. - ER MA ha chiesto la cassazione della sentenza. Il ricorso è stato notificato alle altre parti.
AD CI ha resistito con controricorso. 5. - Nessuna delle parti è comparsa nell'udienza di discussione. Cui la Corte ha dato seguito dopo avere constatato che al difensore del ricorrente, oltre alla notificazione in cancelleria, era stata data comunicazione per posta dell'avviso di fissazione dell'udienza. Motivi della decisione
1. - L'avviso dell'udienza di discussione è stato restituito, perché all'indirizzo indicato il difensore è risultato non conosciuto.
Si rileva bensì una discordanza tra l'indirizzo "Centro direzionale Is. E/A" indicato sull'avviso e quello "Centro direzionale Is. E/4" dato dal difensore, ma l'annotazione fatta dall'ufficiale postale "Sconosciuto dai custodi di IS E", induce a ritenere che il mancato recapito dell'avviso non sia dipeso dalla discordanza appena rilevata.
2. - Il ricorso contiene due motivi.
3. - Il primo denunzia vizi di violazione di norme sul processo e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 4 e 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 295 cod. proc. civ.); il secondo vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 51 e 595 cod. pen.). Le critiche che vi sono svolte sono in sintesi le seguenti. 3.1. - Logico punto di partenza ne è la considerazione - svolta nel secondo motivo - che la notizia riferita, nel caso, era che un pentito di camorra, in sede di interrogatorio innanzi agli inquirenti, aveva reso dichiarazioni, verbalizzate, nelle quali il magistrato CI era stato indicato quale persona in qualche modo conosciuta e contattata da clan malavitosi.
Ai fini dell'applicazione della esimente dell'esercizio del diritto di cronaca si trattava dunque di stabilire in primo luogo se queste dichiarazioni erano state rese e verbalizzate.
I verbali esistevano, egli ne aveva depositato copia ed il contenuto di tali copie corrispondeva a quanto era stato riferito negli articoli.
Ma il giudice di primo grado aveva sequestrato quelle copie e le aveva trasmesse al giudice penale escludendole dal processo e, seguito dalla corte d'appello, sera rifiutato di richiedere alla autorità giudiziaria competente copia di tutti gli altri verbali esistenti, si da porsi in condizione di non poter valutare la correttezza delle notizie pubblicate.
La corte d'appello, anziché limitarsi a porre a raffronto contenuto degli articoli e dichiarazioni rese dal pentito, ha inoltre ritenuto che al giornalista spettasse di verificare anche la veridicità di quelle dichiarazioni.
Ma ciò che incombeva al giornalista in questo caso era di dare conto che si trattava di circostanze dichiarate dal pentito e non di circostanze accertate e ciò egli aveva fatto - al riguardo si richiamano nel motivo le espressioni usate nei diversi articoli e si pone in rilievo, in particolare, che nell'articolo del 3.4.1993 era stato scritto che ufficialmente i magistrati non sapevano nulla del loro coinvolgimento, e ciò escludeva che egli potesse aver dato per certo che fosse già stata loro inviata una informazione di garanzia. Peraltro, verifiche sulla attendibilità delle notizie erano state compiute, anche se le fonti utilizzate, perché tutelate da segreto professionale, non erano state rivelate e però di tale attendibilità avrebbe dovutò costituire sufficiente dimostrazione, per il giornalista, tutto il complesso delle polemiche che avevano accompagnato anche l'attività del magistrato CI nella vicenda del dissequestro dei beni della famiglia GA. 3.2. - A questo aspetto, ma non solo a questo, si ricollega la critica svolta dal ricorrente nel primo motivo a proposito della mancata sospensione del processo, pur richiesta alla corte d'appello. Si sostiene che rispetto all'accertamento dei diversi elementi del fatto diffamazione sarebbe stato necessario sospendere il giudizio civile.
E ciò sia in rapporto alla verifica della corrispondenza tra quanto dichiarato dal pentito e quanto riferito nell'articolo, giacché dal sequestro della copia dei relativi verbali era seguito un processo penale per ricettazione e utilizzazione di segreti di ufficio, conclusosi con la sua assoluzione;
sia in rapporto al giudizio sulla attendibilità del contenuto delle dichiarazioni rese dal pentito, perché, sia pure a distanza di tempo, le vociferazioni circa l'informazione di garanzia erano divenute realtà e anche la fase delle indagini e dell'istruttoria rileva come giudizio penale ai fini della sospensione obbligatoria.
3.3. - Completano le critiche due considerazioni.
La prima si incentra sul punto per cui i giudici avrebbero imputato al- ricorrente, come elemento costitutivo di una condotta diffamatoria, la presentazione dei suoi articoli fatta nella composizione del giornale, mentre questa è attività cui il giornalista resta estraneo.
La seconda consiste nel sostenere che della attendibilità dei fatti riferiti - diversamente da quanto affermato dai giudici di merito - possono costituire prova anche documenti venuti alla luce dopo la pubblicazione come pure gli svolgimenti successivi della vicenda originata dai fatti riferiti.
3.4. - Le critiche così riassunte non sono fondate.
Queste le ragioni.
4. - Il punto da cui muovono le critiche rivolte alla sentenza riecheggia l'impostazione, non estranea alla giurisprudenza della Corte, per cui ad assurgere al rango di notizia, non sono i fatti che il giornalista apprende e riferisce, ma appunto la circostanza che di certi fatti si parla in un dato ambiente o che determinate persone in scritti discorsi colloqui li hanno rivelati ovvero che in altre fonti di informazione ne è apparsa notizia.
Ed al riguardo, nella recente decisione 2 ottobre 2001 n. 12196, la Corte ha svolto sul punto queste considerazioni: - "È, vero che il significato di 'verita' oggettiva della notizià va inteso sotto un duplice significato, potendo tale espressione essere intesa sia come verità del fatto oggetto della notizia, sia come verità della notizia come fatto in sè e, quindi, indipendentemente dalla verità del suo contenuto;
il fatto riferito può non essere affatto vero, e ciò tuttavia non esclude che può essere ben vero e risaputo che lo si racconti, costituendo così, di per sè stesso, un 'fatto' così rilevante nella vita pubblica che la stampa verrebbe certamente meno al suo compito informativo se lo tacesse. Va tuttavia specificato che, in questo caso, il cronista ovviamente ha il dovere di mettere bene in evidenza che la verità asserita non sì estende al contenuto del racconto, ma si limita a registrare il fatto storico in sè considerato, che una determinata notizia circola pubblicamente nonché di riferirne anche le fonti di propalazione per le doverose, conseguenti assunzioni delle rispettive responsabilità (Cass. 12 dicembre 1988 n. 6737). Ciò deve essere fatto dal cronista contestualmente alla sua comunicazione, non potendo legittimamente effettuarlo solo successivamente in sede di giudizio. Infatti il diritto di cronaca presuppone la fedeltà dell'informazione, cioè l'esatta rappresentazione del fatto percepito dal cronista, il quale deve curare di rendere inequivoco al destinatario della comunicazione il tipo di percezione, se relativa al contenuto della notizia o alla notizia in sè come fatto storico, ed inoltre se diretta ovvero indiretta derivandone in tale seconda ipotesi il debito riscontro dei fatti, comportamenti e situazioni per attribuire attendibilità alla notizia così percepita e poi trasmessa (Cass. 29 agosto 1990 n. 8693". 4.1. - La sentenza impugnata non ha però ignorato la distinzione ha infatti osservato che se il giornalista avesse ritenuto di dovere dare conto della notizia nel senso appena indicato avrebbe dovuto strettamente e stringatamente attenersi al significato dei fatti rivelati dal pentito, ovverosia che nell'ambito dei fatti da lui descritti era stato citato anche il nome di quel magistrato. Ma, quel che più conta, la decisione della corte d'appello è in particolar modo incentrata sul rilievo che le dichiarazioni rese dal pentito avevano costituito lo spunto per una serie di valutazioni personali del giornalista, e soprattutto che nel corso degli articoli erano stati riferiti fatti certamente estranei al contenuto delle dichiarazioni del pentito ed oggettivamente falsi - quali l'invio di informazioni di garanzia e la convocazione presso la procura generale della corte di cassazione.
4.1.1. - L'accertamento compiuto al riguardo di tale contenuto degli articoli - specificamente dell'invio dell'informazione di garanzia - si sottrae alla critica che gli è stata rivolta: aver detto che i destinatari potessero non esserne ancora a conoscenza non esclude sia stato detto che le comunicazioni erano state formate ed inviate. L'aspetto messo in evidenza dalla corte d'appello mostra che nel caso il ricorrente non si è limitato a riferire che il pentito aveva reso dichiarazioni che coinvolgevano il magistrato, ma vi ha aggiunto altre circostanze, le quali presentavano la notevole valenza di avere la capacità di accreditare presso il pubblico un'impressione di veridicità dei fatti oggetto delle rivelazioni del pentito. 4.1.2. - Nè a giustificare la cassazione della sentenza può valere l'argomento per cui sia pure in un tempo successivo nei confronti del magistrato sarebbe poi stato iniziato un giudizio penale. Basta considerare che, a distanza di anni da quando è stata proposta la domanda, non è stata introdotta nel giudizio la prova che, appunto in relazione al complesso dei fatti riferiti negli articoli, il magistrato sia stato sottoposto a procedimento penale ed a procedimento disciplinare.
4.2. - Le considerazioni della corte d'appello per giustificare il rifiuto di sospendere il giudizio si inquadrano in un contesto logico diverso da quello entro il quale si è posto il ricorrente per criticarle.
Ciò nonostante si tratta di vedere se vi fosse rapporto di pregiudizialità tra un eventuale processo penale e il giudizio pendente davanti al giudice civile.
Questo è però da escludere per più ragioni.
Le sezioni unite - con l'ordinanza 5 novembre 2001 n. 13682 pronunciata in sede di regolamento di competenza avverso ordinanza di sospensione ed a composizione di contrasto - hanno affermato che ai sensi degli art. 295 cod. proc. civ., 75 cod. proc. pen. e 211 disp. att. cod. proc. pen., fuori del caso in cui i giudizi di danno possono proseguire davanti al giudice civile ai sensi dell'art. 75, comma 2, cod. proc. pen., negli altri casi il processo può essere sospeso se tra processo penale ed altro giudizio ricorra il rapporto di pregiudizialità indicato dall'art.; 295 cod. proc. civ. o se la sospensione sia prevista da altrà specifica norma, e sempre a condizione che la sentenza penale esplichi efficacia di giudicato nell'altro giudizio, ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 cod. proc. pen. Orbene, quanto ai fatti attribuiti al magistrato CI è anche mancata la prova che fosse stata iniziata l'azione penale, ciò che avviene nei modi stabiliti dall'art. 405 cod. proc. pen. e non attraverso l'invio di informazione di garanzia, sicché in concreto non poteva porsi alcun problema di sospensione del giudizio civile. Quanto al fatto attribuito al giornalista, attinente al modo in cui era venuto in possesso della copia del verbale contenente le dichiarazioni rese dal pentito, tra la questione se egli avesse o no commesso tale reato e la questione del se avesse diffamato il magistrato con i suoi articoli non sussisteva alcuna relazione ne' la sentenza che lo avesse condannato o assolto avrebbe potuto spiegare alcuna efficacia di giudicato in base agli artt. 651, 652 e 654 cod. proc. pen. 4.3. - Debbono essere ancora considerate le censure riassunte al punto 3.3.
La prima - che concerne la rilevanza del modo di presentazione degli articoli nella impaginazione del giornale - è infondata per due ragioni: la corte d'appello ha detto che la responsabilità del giornalista andava affermata anche indipendentemente dal modo in cui i suoi articoli erano stati presentati ed ha aggiunto, in funzione della responsabilità solidale del giornalista dipendente dal fatto dannoso, che controllare il modo in cui gli articoli venivano presentati rientrava, come non è dubbio, nei compiti del direttore. La seconda riguarda la conferma che circa l'attendibilità delle notizie fornite sarebbe derivata dagli sviluppi successivi della vicenda.
Ma, per questo, basta riferirsi a quanto si è detto circa il fatto che non è stata introdotta nel giudizio la prova che sia stata iniziata l'azione penale o quella disciplinare in relazione al complesso dei fatti riferiti al magistrato CI negli articoli che hanno dato origine alla controversia.
5. - Il ricorso è rigettato.
6. - Il ricorrente è condannato a rimborsare le spese del giudizio di cassazione, che sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1091,93, dei quali Euro 1.000,00 per onorari di difesa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della corte di cassazione, il 13 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2002