Sentenza 27 gennaio 2004
Massime • 1
La domanda proposta da un lavoratore autoferrotramviere intesa ad ottenere dall'azienda datrice di lavoro il risarcimento dei danni derivanti da una sanzione disciplinare, sul presupposto della illegittimità del relativo provvedimento di irrogazione, è sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo prevista dall'art. 58 r.d. n. 148 del 1931, all. A), ed appartiene alla cognizione del giudice ordinario, posto che in tale ipotesi l'accertamento di illegittimità dell'atto amministrativo è strumentalmente collegato alla tutela di un diritto soggettivo, mentre appartiene al merito della controversia ogni questione concernente la disapplicabilità del medesimo atto in via incidentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/01/2004, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Primo Presidente f.f. -
Dott. GRIECO Angelo - Presidente di sezione -
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente di sezione -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.T.A.C. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MURA PORTUENSI 33, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO CAPPELLA, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CC RA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TITO LABIENO 70, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO PETRARCHINI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALVARO BARTOLLINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 575/02 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 07/02/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20/11/03 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
uditi gli avvocati Luciano CAPPELLA, Alvaro BARTOLLINI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso, giurisdizione dell'a.g.o..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione dell'8 gennaio 1998 NC NI conveniva davanti al Tribunale di Roma la locale Azienda tramvie ed autobus (Atac), già sua datrice di lavoro, chiedendone la condanna al risarcimento del danno "subito in forza delle dedotte motivazioni". Nella motivazione egli deduceva di essere stato destituito ai sensi dell'art. 45 r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, all. A, vale a dire per motivi disciplinari e lamentava sia l'insussistenza o comunque la non antigiuridicità dei fatti addebitati sia il mancato recesso dell'Azienda dal suo comportamento illegittimo attraverso la reintegrazione nel posto di lavoro, in considerazione della già avvenuta reintegrazione di colleghi versanti in situazione simile, nonché della sua assoluzione in sede penale da imputazione corrispondente all'incolpazione disciplinare.
Costituitasi la convenuta, il Tribunale declinava la giurisdizione con decisione del 30 agosto 1999, riformata con sentenza del 7 febbraio 2002 dalla Corte d'appello, la quale dichiarava la giurisdizione ordinaria e rimetteva le parti davanti al primo giudice, negando trattarsi di impugnazione del provvedimento di destituzione, mai annullato, e perciò di controversia devoluta alla giurisdizione amministrativa generale ex art. 58 r.d. 8 gennaio 1931 n. 148 all. A, ed osservando come il danno lamentato fosse derivato,
secondo l'attore, non solo dal detto provvedimento ma anche dall'omissione di successivi comportamenti riparatori dell'Azienda. Contro questa sentenza ricorre per Cassazione la s.p.a. Atac (già Atac) mentre il NI resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1363 cod. civ. nell'interpretazione dell'atto introduttivo del giudizio e dell'art. 58 r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, all. A, sostenendo trattarsi di materia disciplinare degli autoferrotramvieri, devoluta alla giurisdizione amministrativa.
Il motivo non è fondato.
Le controversie inerenti al rapporto di lavoro del personale delle aziende municipalizzate, ancorché pongano in discussione la legittimità degli atti relativi alla posizione giuridica dei dipendenti spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso il carattere privatistico del rapporto stesso e dei poteri esercitati da dette aziende, analoghi a quelli di ogni altro imprenditore. Tale principio per le aziende operanti nel settore dei trasporti autoferrotranviari trova conferma nell'art. 10 del r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, norma dell'art. 58 all. A di detto r.d. n. 148 (Cass. 25
maggio 1998 n. 5199). L'art. 58 ora richiamato stabilisce tuttavia che "contro le decisioni del consiglio di disciplina è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per i motivi indicati nell'art. 26 t.u. 26 giugno 1924 n. 104" (secondo comma;
oggi al Tribunale amministrativo regionale ai sensi della l. 6 dicembre 1971 n. 1034). Sulla persistente vigenza di questa disposizione, anche dopo la devoluzione dell'intera materia lavorativa pubblica alla giurisdizione ordinaria ad opera del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 80, la Corte si è espressa più volte (Sez. Un. 25 luglio 2002 n. 10992, 26 luglio 2002 n. 11102, 14 novembre 2002 n. 16049 e vedi Corte cost. 7 novembre 2002 n. 439). Nel caso di specie l'attore in giudizio non ha impugnato il provvedimento di destituzione inflitto dal consiglio di disciplina dell'Atac ma ha chiesta il risarcimento del danno derivatogli da un comportamento della datrice di lavoro asseritamente illecito, ancorché la sentenza di condanna, chiesta dallo stesso attore, presupponga l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento. Da aggiungere che il comportamento illecito consistette, sempre secondo l'attore, anche nell'omissione di atti riparatori ed essenzialmente nella reintegrazione.
Da tutto ciò deriva l'esclusione della giurisdizione amministrativa di cui all'art. 58 cit. e l'appartenenza della controversia alla giurisdizione ordinaria, come ha esattamente deciso la sentenza impugnata.
Infatti, qualora l'accertamento di illegittimità di un atto amministrativo serva alla tutela di un diritto soggettivo, la giurisdizione ordinaria va comunque affermata, attenendo poi al merito della domanda ogni questione concernente la concreta disapplicabilità incidentale dell'atto (Cass. Sez. un. 28 dicembre 2001 n. 16218, 15 maggio 2003 n. 7507). Ratione temporis non vengono qui in considerazione le disposizioni della l. 21 luglio 2000 n. 205 in materia di giustizia amministrativa.
Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro duemilacento, di cui euro duemila per onorario.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004