Sentenza 15 maggio 2003
Massime • 1
L'individuazione della giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, il quale è da identificare in base non già al criterio della "prospettazione", bensì a quello del "petitum" sostanziale, quale può determinarsi indagando sulla effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio, di guisa che la giurisdizione del giudice ordinario, con riguardo ad una domanda proposta dal privato nei confronti della P.A., non può essere esclusa per il solo fatto che la domanda medesima contenga la richiesta di annullamento di un atto amministrativo, posto che, ove tale richiesta si ricolleghi alla tutela di una posizione di diritto soggettivo, quella giurisdizione va ugualmente affermata, fermo restando il potere del giudice ordinario di provvedere alla sola disapplicazione dell'atto amministrativo nel caso concreto, in quanto lesivo di detto diritto soggettivo (nella specie, in relazione a domanda introduttiva del giudizio, formalmente recante l'impugnazione della graduatoria dei vincitori di un pubblico concorso per l'assunzione di funzionari dell'INPS, in ragione della omessa valutazione dei titoli attestanti l'appartenenza dell'interessato ad una delle categorie protette di cui alla legge n. 482 del 1968, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, sul presupposto che la medesima domanda lamentasse sostanzialmente l'omessa attribuzione di un posto riservato e introducesse, perciò, una controversia sul diritto a stipulare con l'amministrazione il contratto di lavoro).
Commentario • 1
- 1. Concorsi pubblici, riparto di giurisdizione, diritto al lavoro, giurisdizione ordinariaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 settembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/05/2003, n. 7507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7507 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Primo Presidente f.f. -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione-
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere -
Dott. CRISCULO Alessandro - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI M. Gabriella - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA LO MA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BORGHESE 3, presso lo STUDIO LEGALE GUARINO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI MORRONE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
EN DO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ISONZO 50, presso lo studio degli avvocati ARCLO GUZZO, CLAUDIO MARTINO, GIOVANNI COMPAGNO, che lo rappresentano e difendono, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DOCIMO ND, PA LU, OM IU, TE GE, FE NO, AT CA, TE SC, PI NA, IO MA, AG AU, FL MA, HI MA UC TA, CI LV, MANO AR;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3088/01 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 07/06/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/03 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato Luigi MORRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, giurisdizione dell'a.g.o.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CO NO, iscritto nell'elenco degli invalidi civili ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, partecipava nel 1999 al concorso bandito dall'INPS per l'assunzione di dieci funzionari amministrativi da destinare agli uffici della Provincia di Crotone e risultava idoneo.
L'INPS, peraltro, nel procedere alla formazione della graduatoria definitiva non prendeva in considerazione la documentazione prodotta dall'interessato per dimostrare la sua condizione di invalido e fruire della riserva di posti prevista per i lavoratori protetti dalla citata legge n. 482 del 1968. CO NO, pertanto, facendo valere la suddetta condizione, proponeva ricorso al TAR della Calabria avverso l'approvazione della graduatoria dei vincitori, ma il giudice adito dichiarava il difetto della giurisdizione amministrativa, in favore di quella del giudice ordinario.
Il Consiglio di Stato, in sede di appello, riformava questa statuizione con decisione depositata in segreteria il 7 giugno 2001, affermando la propria giurisdizione esclusiva sulla materia controversa e negando, comunque, che alla situazione giuridica fatta valere in giudizio dalla parte privata potesse attribuirsi la natura del diritto soggettivo. Rimetteva, quindi, le parti davanti al primo giudice.
Contro questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il controinteressato AN IA MA, con atto ritualmente notificato all'INPS ed alle parti private del giudizio a quo. Fra gli intimati, soltanto CO NO si costituiva con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente sostiene che la controversia compete, giusta espressa previsione dell'art. 68 del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, alla giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto un petitum sostanziale consistente nel diritto del controricorrente MA di essere assunto in servizio.
Reputano le Sezioni unite di dovere procedere alla declaratoria di tale giurisdizione, nei sensi di cui alle considerazioni seguenti. La sentenza impugnata si fonda sulle seguenti proposizioni:
- la domanda introduttiva del giudizio è intesa a far valere l'illegittimità della graduatoria finale, la quale è atto della "procedura concorsuale per l'assunzione", sicché la controversia ad essa relativa ricade nell'ambito della previsione di riserva di giurisdizione amministrativa, di cui all'art. 68 del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come successivamente modificato e, infine,
recepito dall'art. 63 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- ciò rende irrilevante l'indagine intesa a stabilire se la situazione giuridica soggettiva allegata abbia la natura del diritto o dell'interesse legittimo, poiché la norma appena citata, nel riferire (comma quarto) la detta riserva alla "materia" delle procedure suddette, ha configurato un'ipotesi di giurisdizione esclusiva, con conseguente inapplicabilità di qualsiasi momento di collegamento diverso dai tratti individuatoli della materia considerata;
- comunque ed in subordine, la situazione giuridica soggettiva propria dell'appartenente ad una delle categorie protette, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, il quale aspiri a fruire di una riserva di posti, ha la natura, non del diritto, ma dell'interesse legittimo, poiché la sua soddisfazione resta subordinata a valutazioni discrezionali dell'amministrazione pubblica. Le Sezioni unite osservano che, a norma dell'art. 386 c.p.c. la decisione della giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, il quale è da identificare non già in base al criterio della "prospettazione" (ossia avendo riguardo alle deduzioni ed alle richieste formalmente avanzate dall'istante), bensì sulla base del cosiddetto "petitum sostanziale", quale può individuarsi indagando sulla effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive in cui esso si articola e si svolge, di guisa che la giurisdizione del giudice ordinario, con riguardo a una domanda proposta dal privato nei confronti della P.A., non può essere esclusa per il solo fatto che la domanda medesima contenga la richiesta di annullamento di un atto amministrativo, perché ove tale richiesta si ricolleghi alla tutela di una posizione di diritto soggettivo, in considerazione della dedotta inosservanza di norme di relazione da parte dell'amministrazione, quella giurisdizione va affermata, fermo restando il potere del giudice ordinario di provvedere alla sola disapplicazione dell'atto amministrativo nel caso concreto, in quanto lesivo di detto diritto soggettivo (Cass. sez. un., 5 dicembre 1995, n. 12523; Id., 18 febbraio 1994, n. 9754; Id., 14 febbraio 1994, n. 1432; Id., 7 febbraio 1994, n. 9206; Id., 18 novembre 1994, n. 9754;
Id., 27 luglio 1993, n. 8385; Id., 15 luglio 1993, n. 7832). In applicazione di questi parametri è agevole affermare che, nella specie, la domanda introduttiva del giudizio di merito, nel denunciare, sul pacifico presupposto della conseguita idoneità nelle prove concorsuali, l'omessa valutazione dei titoli attestanti l'appartenenza dell'interessato ad una delle categorie protette di cui alla legge n. 482 del 1968, e nel lamentare, conseguentemente, l'omessa attribuzione di un posto riservato, in ragione dell'appartenenza medesima, sostanzialmente introduce, ancorché formalmente recante l'impugnazione della graduatoria dei vincitori, una controversia sul diritto a stipulare con l'amministrazione il contratto di lavoro.
L'oggetto della controversia, identificato alla stregua degli esposti criteri, non solo non verte sulla procedura concorsuale, ma in qualche modo ne assume l'esito ad elemento costitutivo della pretesa vantata, là dove questa è fondata sull'allegato superamento della selezione per idoneità.
Sicché, combinandosi questo elemento, con l'altro concernente lo status personale di invalido ed il relativo trattamento privilegiato che ad esso assicura la legge, allorché lo configura come costitutivo della qualità di "vincitore" del concorso in capo al titolare, è agevole desumerne che il petitum sostanziale si compendia in situazioni giuridiche soggettive aventi la consistenza del diritto, estranee alla materia delle procedure concorsuali e collocabili in una fase successiva alla loro conclusione, in guisa da risultare avulse dalla materia riservata alla persistenza della giurisdizione amministrativa e ricomprese, invece, nel novero di quella sinteticamente, ma espressamente, definita dall'art. 63, primo comma, del d. lgs. n. 165 del 2001, ai fini della sua devoluzione alla giurisdizione ordinaria, come concernente l'assunzione al lavoro.
Più, in particolare, con riguardo alla posizione dell'invalido civile (che si identifica non in termini di mero fatto, ma come uno status, giusta i chiarimenti forniti al riguardo da queste Sezioni unite con la sentenza 12 luglio 2000, n. 483) può osservarsi che essa è costituiva della qualità suddetta, quando, in relazione alla situazione di organico del settore cui si riferisce la procedura selettiva, alla misura delle aliquote riservate alle varie categorie protette ed alla consistenza della loro residua scopertura, debba ancora riservarsi un determinato numero di posti, fra quelli complessivamente messi a concorso.
Ne dà palese dimostrazione il combinato disposto dei commi secondo e terzo dell'art. 12 e del comma secondo dell'art. 16 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693.
Le prime due norme, dopo avere previsto che "la graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5", precisano che "sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini".
A tale ultimo riguardo, la terza norma stabilisce che "i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'art. 19 della predetta legge n. 482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio". È evidente in questa trama precettiva che la procedura concorsuale è il mero presupposto di operatività della particolare protezione accordata a determinate categorie di aspiranti all'impiego, di guisa che quest'ultima, se controversa, assume una sua autonomia in funzione dell'identificazione dell'oggetto della lite, la quale si configura come attinente all'assegnazione di un posto di lavoro, tutto, in effetti, riducendosi, una volta che, per il concorso in atto, sia stata stabilita la percentuale di posti riservati, alla realizzazione degli affetti giuridici dell'attribuzione della qualità di vincitore, disposta dalle riferite norme nei confronti dei candidati appartenenti alle dette categorie, secondo l'ordine conseguito nella graduatoria di merito e fino a concorrenza della quota di riserva.
In quest'ordine di idee, la Corte costituzionale, allorché ha ritenuto (v. sent. 1^ aprile 1998, n. 88) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (a norma del quale "nei concorsi a posti delle camere direttive e di concetto o parificati, gli appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nell'ordine di graduatoria tra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la percentuale del 15 per cento dei posti in organico") - dopo avere rilevato il coacervo delle provvidenze riconducibili alla legge stessa è diretto ad assolvere un onere e un compito della collettività in favore di soggetti ritenuti meritevoli di speciale tutela - ha chiaramente posto in luce come lo strumento utilizzato si fondi su condizioni e criteri prestabiliti, nel senso che il legislatore ha provveduto direttamente ad individuare il punto di equilibrio fra le esigenze di garantire a codesti soggetti un più agevole reperimento di una occupazione, pur nei limiti di percentuali prefissate in rapporto ai posti in organico per ciascuna qualifica, e quella della pubblica amministrazione alla migliore selezione dei propri impiegati, sottraendo così ad apprezzamenti autoritativi di quest'ultima la determinazione delle condizioni della protezione ottenibile dai primi.
Queste conclusioni non sono infirmate dai principi in passato espressi dalle Sezioni unite con le sentenze 20 novembre 1976, n. 4359 e 15 ottobre 1987, n. 7630, affermative, con riguardo all'allora vigente regime pubblicistico di tutti i rapporti di lavoro con l'amministrazione pubblica, del principio per cui ogni pretesa avente ad oggetto l'assunzione alle dipendenze di quest'ultima necessariamente confliggeva con provvedimenti amministrativi la cui impugnazione era necessariamente estranea alla giurisdizione ordinaria.
Si tratta, all'evidenza, di principio che non interferisce con l'oggetto della presente controversia, perché enunciato in un contesto (oggi non più esistente, relativamente ai rapporti di impiego pubblico contrattualizzato, la cui costituzione si riconduce ad una fase negoziale e ad una posizione paritaria delle parti) nel quale l'insorgenza di qualsivoglia rapporto di lavoro pubblico presupponeva necessariamente un provvedimento unilaterale ed autoritativo dell'Amministrazione, sicché neanche il vincitore di concorso poteva essere considerato titolare di un diritto soggettivo alla nomina, sia perché rientrava nella più ampia discrezionalità amministrativa la determinazione del momento più opportuno per l'inserimento tra il personale in attività di servizio, sia perché non era, in ogni caso, configurabile una posizione di diritto soggettivo di fronte ad un potere provvedimentale.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, cassandosi senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarandosi la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Sussistono, per la novità della questione controversia e per la sua complessità, resa palese dagli alterni esiti delle diverse fasi processuali, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell'intero processo fra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2003