Sentenza 9 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/10/2003, n. 15056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15056 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
1 505 6/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO Oggetto SEZIONE TERZA CIVÍ Risarcimento danni da usura. Danni risarcibili nella fattispecie. Composta dagli Ill.m Sig R.G.N. 8419/00 Presidente Dott. Gaetano Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Cron.30587 Dott. Antonio Consigliere SEGRETO Rep.
3.980 Rel. Consigliere Dott. Alberto TALEVI - Ud.16/05/03 Dott. Gianfranco Consigliere MANZO ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: DE IL MB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DOMENICO BARONE 31, presso lo studio dell'avvocato ENRICO BOTTAI, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente contro + SEGUITI RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRISTOFORO COLOMBO 436, presso lo studio dell'avvocato ORESTE VACCARO, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 567/99 della Corte d'Appello di 2003 ROMA, Sezione III Civile, emessa il 09/02/99 e 1171 1 depositata il 25/02/99 (R.G. 640/92); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/03 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO che ha concluso per il rigetto del ricorso. 魚 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue. "TI RA, a seguito di sentenza n. 186 del 13\2-11\6\1991, con cui la Corte di Cassazione, limitatamente agli effetti civili per il reato di usura, aveva rinviato la causa avanti al giudice civile competente per valore in grado di appello, con atto di citazione in appello conveniva in giudizio De PP ER per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni cagionatigli, sia materiali, che morali. Il De PP, costituitosi, eccepiva: 1) anzitutto la indeterminatezza della domanda avversaria;
e quindi rilevava: 2) che la villa in Lavinio: a) era intestata ai figli maggiorenni del TI;
b) che era stata acquistata non da lui ma da sua moglie, avente la qualità di terzo, in quanto in regime di separazione dei beni;
contestava, da ultimo: 3) che il TI non aveva subito danni morali, essendo egli riuscito, proprio con le somme ricevute in prestito, ad evitare il fallimento dei figli;
concludeva, quindi, per la reiezione dell'appello proposto.". Con sentenza 9-25.2.99 la Corte d'Appello di Roma così decideva: 66 "Definitivamente pronunciando sull'atto di citazione del 4 febbraio 1992, avanti a questa Corte, proposto, a seguito della sentenza pronunciata dalla S. Corte di Cassazione il 13/2 - 11/6/1991, da TI RA avverso De PP ER, nel contraddittorio delle parti, così provvede: 1) accoglie la domanda di TI RA per la parte diretta ad ottenere il risarcimento dei danni morali dal medesimo patiti e per l'effetto condanna De PP ER a risarcirli in suo favore, nell'importo rivalutato, liquidato in L. 227.016.000, oltre agli interessi legali, da calcolarsi come in motivazione indicato;
: 3 " 2) condanna De PP ER al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che vengono liquidate in complessive L. 10.200.000, di cui L.
7.000.000 per onorari, L.
2.800.000 per diritti e L. 400.000 per esborsi, oltre Iva e contributi Cassa Avv.ti, se dovuti". Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione De PP ER. Ha resistito con controricorso TI RA. MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre anzitutto rilevare che il ricorso (da considerarsi notificato il giorno 11.4.2000; come del resto assume lo stesso TI;
v. alla quintultima riga della prima facciata del controricorso) non è inammissibile in quanto tardivamente notificato, come assuma la parte controricorrente sulla base del rilievo che al termine di un anno previsto dall'art. 327 c.p.c. "...andavano aggiunti ulteriori quarantacinque giorni, sicché la sua scadenza andava prorogata fino al - 10.04.2000...". Infatti, come questa Corte ha più volte rilevato, ai fini del computo in questione, vanno aggiunti 46 e non 45 gg. (v. tra le altre Cass. n. 3773 del 15/03/2001: "Il termine utile per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ. va computato aggiungendo al termine annuale i quarantasei giorni del periodo feriale (1 agosto - 15 settembre) e, nel caso il termine venga a scadere in concomitanza con un giorno festivo (nella specie: Epifania), la scadenza si protrae al giorno lavorativo immediatamente successivo"). Il ricorrente De PP ER, con l'unico, articolato, motivo, denuncia "Omessa, contraddittoria e, comunque, insufficiente motivazione” esponendo le seguenti doglianze. La sentenza impugnata ha correttamente concluso che il 4 TI non ha fornito prova alcuna dei pretesi danni materiali;
ma ha omesso però di rilevare che il TI, neppure in via generica, ha dedotto la sussistenza dei danni morali di cui ha invocato il risarcimento. Essa, inammissibilmente integrando la domanda dell'attore, ha individuato detti danni nel "... diritto di mantenere lo standard di vita acquisito;
di non vedere turbata la vita di relazione con i familiari, con gli amici e nell'ambiente di lavoro...". Orbene il TI non solo non ha provate, ma non ha neanche dedotto che, in conseguenza delle sue relazioni con il De PP, siffatti inconvenienti si siano verificati. In particolare appare scarsamente plausibile il riferimento allo "standard di vita acquisito" laddove proprio il TI, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, esordisce esponendo la sua situazione di grave disagio economico in cui si trovava nel 1981. La sentenza impugnata muove inoltre dall'erroneo presupposto dell'accertata responsabilità penale del De PP per il reato di usura, laddove invece costui è stato assolto da tale reato dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma. Essa, quindi non da atto in alcun modo dell'iter logico giuridico seguito nella individuazione della sussistenza del danno morale, danno che è anzi apoditticamente affermato. Non è stata acquisita al processo prova alcuna dell'ammontare del danno che il TI RA avrebbe subito. Dovendo il danno morale necessariamente commisurarsi e proporzionarsi al danno materiale, l'omessa individuazione di quest'ultimo non accertato e provato neanche in via approssimativa rende arbitrario il criterio di liquidazione adottato dalla Corte d'Appello di Roma. In particolare appare irrazionale l'adozione quale parametro della pena edittale prevista per il reato di usura sotto un duplice profilo: -a) non essendo stato comprovato il danno materiale asseritamente subito dal TI RA è del tutto incomprensibile e priva di logica giustificazione l'assunzione, 5 quale base di calcolo per la determinazione del quantum del danno morale, del massimo della pena edittale;
-b) la pena edittale assunta quale base di calcolo nella sentenza impugnata è quella dettata dalla Legge 07.08.1992, n. 356. Il risultato del computo aritmetico compiuto dalla Corte è stato poi rivalutato sulla base "... del degrado monetario intercorso dal 1982 ..."; trattasi di procedimento che non può essere condiviso. Difatti, volendo assumere quale parametro la pena edittale, in base al principio dell'irretroattività della legge penale si sarebbe dovuto far riferimento alla sanzione pecuniaria prevista all'epoca della commissione dei fatti. In ogni caso appare chiaramente viziato il procedimento di rivalutazione della sanzione pecuniaria con riferimento ad epoca precedente di un decennio la sua entrata in vigore. Il motivo non può essere accolto. Va infatti affermato il seguente principio di diritto. In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, la liquidazione del danno non patrimoniale, sfuggendo ad una precisa valutazione analitica resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice del merito, il quale nell'effettuare la relativa quantificazione puo' anche utilizzare, la pena pecuniaria edittale prevista per il reato fonte di danno, quale parametro base per la liquidazione;
ma deve in ogni caso tener conto (scegliendo tra pena edittale minima, massima od intermedia;
ed eventualmente apportando inoltre tutte le opportune modificazioni di tale parametro base) delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravita' dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi peculiari della fattispecie concreta, in modo da rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso in esame (Cfr. tra le altre Cass. n. 01164 del 05/02/1998, e Cass. 09430 del 18/12/1987). 6 1Nella specie il Giudice di secondo grado (sulla base della sentenza 13.2 11.6.91, n. 186/91 con cui questa Corte Suprema, sez. 2 pen., in accoglimento del ricorso proposto dalla parte civile, aveva annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili per il reato di usura e rinviato la causa al giudice civile competente per valore in grado di appello) ha applicato rettamente tale principio di diritto (e gli altri principi di diritto in questione) con motivazione (solo in parte implicita ma comunque) immune dai vizi denunciati. Né può affermarsi che abbia inammissibilmente integrato la domanda dell'attore allorché ha affermato che gli effetti degli episodi di cui era rimasto vittima avevano inciso sui diritti personalissimi, a lui facenti capo, quali: il " diritto di mantenere lo standard di vita acquisito;
di non vedere turbata la vita di relazione con i familiari, con gli amici e nell'ambiente di lavoro...". Infatti l'affermazione della lesione di tali diritti costituisce semplicemente una parte della motivazione volta a chiarire il perché della liquidazione della somma in questione nella misura indicata;
del resto la parte danneggiata non aveva l'onere di provvedere alla specificazione ed alla prova delle varie “sottovoci” o “componenti” del danno morale;
che al contrario costituisce una unica "voce” di danno da liquidarsi in base ad una valutazione complessiva delle effettive sofferenze di cui sopra, e di tutti gli altri elementi rilevanti (v. sopra) della fattispecie concreta, in modo da rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso in esame. Una volta assodato che la pena pecuniaria edittale prevista per il reato fonte di danno, può (solo se il Giudice di merito effettua una scelta in tal senso) costituire un (mero) parametro base per la liquidazione, che deve in ogni caso essere adeguato (in modo totale e sostanziale: v. sopra) alle effettive particolarità del caso in esame (e quindi eventualmente modificato anche radicalmente), appare 7 evidente che non avrebbe senso concreto affermare la necessità che si faccia sempre riferimento alla sanzione prevista all'epoca della commissione dei fatti, sulla base di un principio l'irretroattività della legge penale chiaramente - estraneo alle problematiche civilistiche in questione. Né avrebbe senso concreto negare la possibilità di "...rivalutazione della sanzione pecuniaria con riferimento ad epoca precedente di un decennio la sua entrata in vigore..." se il Giudice di merito (come nella specie) è pervenuto (sulla base di un procedimento logico e conforme ai principi di diritto ora esposti) alla valutazione del danno con riferimento ad un'epoca antecedente rispetto a quella della decisione. Anche il (denunciato) vizio in questione deve dunque ritenersi insussistente. In conclusione le doglianze non possono essere accolte in quanto il Giudice di secondo grado ha fondato la sua decisione su una motivazione esauriente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione. Il ricorso va dunque respinto. Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 16.5.2003. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE вибан виде Alban a IL CANCELLERE C1 DEPOSITAT TAJ NAN. 2009"2005RIA innocenzo Battista Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 8