CASS
Sentenza 5 marzo 2026
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 8741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8741 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - STEFANO APRILE IL MA R.G.N. 31422/2025 SC FF SENTENZA Sul ricorso proposto da: LI CC BR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/07/2025 del Tribunale del riesame di Reggio calabria udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
sentito il Sostituto Procuratore generale, dott. Marco Dall'Olio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, come da requisitoria già depositata;
nessuno è comparso per parte ricorrente;
RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza dell’8 luglio 2025, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la richiesta di riesame proposta dall’indagato LI CC BR avverso l’ordinanza del GIP del medesimo Tribunale del 13 gennaio 2025 che gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, avendo ravvisato i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui agli artt. 110, 630 comma 1, 416-bis.1 cod. pen., commesso in concorso con AR US ai danni di RR CO. In particolare, secondo l’ipotesi accusatoria, i due privavano RR della libertà personale per costringerlo a versare la somma di euro 45.000,00 relativa ad un credito vantato da AR per l’importazione di un rilevante quantitativo di cocaina, operazione non andata a buon fine. La persona offesa veniva liberata solo dopo il pagamento di una prima tranche del riscatto, di euro 10.000, versata a AR da RU CC, e con l’impegno a versare i restanti euro 35.000,00 entro la fine del mese. Con l’aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis.1 cod. pen. Nel ricorso, non si contestava l’an della condotta criminosa, ma la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all’identificazione dell’autore della condotta nell’odierno ricorrente e si censurava il provvedimento sotto il profilo delle esigenze cautelari. Il Tribunale, premesso di fare integrale rinvio all’ordinanza genetica in ordine alla scaturigine del procedimento, all’esposizione dei fatti e degli elementi indiziari-probatori, quanto alla individuazione dell’odierno ricorrente come un concorrente con funzioni esecutive, faceva riferimento alle conversazioni intercettate, elencate a pag. 10 dell’ordinanza, e limitava la comparsa di questi sulla scena del crimine solo all’accompagnamento di AR a LI, alla ricerca di RU, nonché all’incontro tra Penale Sent. Sez. 1 Num. 8741 Anno 2026 Presidente: DE MA SE Relatore: MA IL Data Udienza: 21/01/2026 RU CC e AR US all’interno dell’abitazione di quest’ultimo, allorquando si allontanava per andare a prelevare RR, liberandolo, e, infine, alla fase successiva del pagamento rateale del riscatto. Escludeva, invece, che questi potesse essere identificato nella persona denominata NT, per una serie di motivi enunciati nell’ordinanza. Respingeva, quindi, le argomentazioni della difesa in ordina alla non riconducibilità dello pseudonimo “u lungu” a LI, richiamando le argomentazioni della ordinanza del GIP sul punto, e aggiungendo gli elementi evincibili dalla conversazione telefonica intercettata il 30.12.2020 nella quale vi era uno specifico riferimento a LI in relazione all’episodio in oggetto, nonché alla captazione progr. 330, nella quale il soggetto che aveva liberato RR veniva individuato come “quello con la Fiesta”, auto effettivamente nella disponibilità di LI. Con riferimento alle esigenze cautelari, osservava che le modalità del fatto e l’organizzazione del piano criminale mostravano un quadro grave, cui era riconducibile un concreto pericolo di reiterazione delle condotte criminose, non inficiate da elementi addotti dalla difesa e che la personalità dell’indagato induceva a ritenere la misura inframuraria come l’unica idonea a contenere le esigenze cautelari, anche per l’inidoneità della misura gradata degli arresti domiciliari ad evitare la perpetuazione dei contatti con l’associazione criminosa.
2.Avverso l’ordinanza, propone ricorso per cassazione la difesa di LI articolando un unico composito motivo di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riporta nei limiti strettamente necessari alla motivazione. Eccepisce la nullità dell’ordinanza per vizio di motivazione e violazione del diritto di difesa, in quanto il testo del provvedimento risulta mancante della pagina n. 7, circostanza che rende non comprensibile il percorso argomentativo che ha condotto il Tribunale a confermare l’ordinanza impugnata. Nel merito, eccepisce il vizio di contraddittorietà della motivazione con riferimento all’identificazione dell’odierno ricorrente come uno dei sequestratori. Osserva che il Tribunale ha identificato uno dei sequestratori con colui rispondente al nome di NT, ma, al contempo, ha escluso che questi sia lo stesso NT che, nelle intercettazioni, si sentiva invocare il raggiungimento di un accordo tra le parti, temendo per l’incolumità del proprio figlio diciottenne, asseritamente segregato da AR. Eccepisce che la motivazione sul punto sia apodittica in quanto non illustra le ragioni che inducono ad escludere che la voce dell’uomo, NT, preoccupato per le sorti del figlio sia quella di LI, ugualmente appellatosi NT. Denuncia l’illogicità della motivazione alla luce della ricostruzione dei fatti e della identificazione delle persone nelle varie fasi del sequestro, quale effettuata nella stessa ordinanza Lamenta, inoltre, che il Tribunale del riesame non si sia affatto pronunciato sulla dedotta scriminante dello stato di necessità argomentata dalla difesa sulla base delle captazioni sopra riferite. Infine, osserva che, nonostante il Tribunale del riesame abbia fatto propria la ricostruzione del GIP, si pone in contrasto con la ricostruzione da questi effettuata nella parte relativa all’identificazione dell’accompagnatore di RU presso AR, che, secondo il GIP non è LI, mentre, secondo il Tribunale, è da individuare nell’odierno ricorrente. Conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata 3.Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Quanto 2 al primo motivo, ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte ed osservato che il difensore non ha evidenziato quali sono gli snodi della motivazione mancante e, comunque, che la pagina bianca è relativa alla ricostruzione storica che, secondo quanto affermato dal Tribunale, è solo riassunta sulla base di quanto esposto nell’ordinanza genetica. Quanto al secondo motivo, ha osservato che la motivazione del Tribunale ricostruisce le ragioni per le quali l’odierno indagato, LI, detto “U longu” non coincide con “’Ntoni” e ha fornito ulteriori elementi indicativi del coinvolgimento di LI nella vicenda. Ha osservato, infine, che la difesa non ha contestato la ricostruzione del GIP nella parte in cui afferma che i soggetti autori del sequestro erano in numero superiore a tre.
4.A seguito di richiesta formulata da questa Corte al Tribunale del riesame, veniva trasmessa copia integrale della ordinanza che veniva comunicata alle parti del processo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso, proposto sulla base di motivi infondati, deve essere respinto.
2.Quanto al primo motivo di ricorso relativo alla violazione del diritto di difesa e al vizio di motivazione per la mancanza di una pagina nel testo del provvedimento impugnato, si osserva che la questione risulta superata a seguito dell’invio dell’ordinanza completa da parte del Tribunale di Reggio Calabria e successiva trasmissione alle parti. L’esame dell’ordinanza evidenzia che la mancanza della pagina n. 7 era dovuto a mero errore nella duplicazione in copia del provvedimento, come reso evidente dal fatto che la pagina n. 6 riporta in calce il numero della pagina successiva nonché una traccia dello scritto della pagina mancante, indice del fatto che, non di inesistenza della pagina si trattava, ma di mero errore materiale, agevolmente superabile da parte dell’interessato con una mera richiesta all’ufficio di provenienza dell’atto. È, comunque, da aggiungere che la mancanza della pagina non determinava la totale mancanza dell’apparato motivazionale. La lettura dell’ordinanza evidenzia che nel par. 4, intitolato “Il capo 25) della contestazione”, il Tribunale, dopo aver richiamato le pagine dell’ordinanza genetica nelle quali veniva trattata la vicenda, riassumeva sinteticamente gli accadimenti,e, rilevato che la difesa non contestava la vicenda sotto il profilo della ricostruzione del fatto, appuntando le proprie censura solamente sulla identificazione di LI quale autore dell’illecito, riportava, tra virgolette, la descrizione dei contributi ascritti a ciascuno degli indagati (AR e LI) come effettuate dal GIP. È a questo punto che manca, nella copia, la pagina n. 7 dell’ordinanza, che prosegue nelle successive (nn. 8 e 9) riassumendo il contenuto di alcune captazioni, per poi concludere il paragrafo riportando le pagine dell’ordinanza genetica nelle quali si enunciavano i motivi per i quali l’odierno ricorrente è stato individuato come uno degli autori del fatto criminoso. Nel paragrafo 5.1., infine, il Tribunale affrontava il tema delle censure mosse dalla difesa all’identificazione di LI quale autore dell’illecito. È, quindi, questa la parte argomentativa di rilievo sotto il profilo difensivo, sulla base della quale, il difensore ha costruito i motivi di ricorso proposti avanti questa Corte. La lacuna lamentata, quindi, non inficiava l’apparato motivazionale, tanto da consentire al difensore di articolare compiutamente l’impugnazione avanti questa Corte. Viene, quindi, in rilievo il principio ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 36388 del 7/7/2016, Rv. 267762-01; Sez. 2, n. 22293 del 18/2/2010, Rv. 247462-01), secondo il quale «La nullità della sentenza prevista dall'art. 125 cod. proc. pen. ricorre nel solo caso in cui essa sia del tutto priva di un apparato motivazionale, o nel caso in cui quest'ultimo sia meramente apparente. (Fattispecie di sentenza di primo grado mancante di una pagina, nella quale la S.C. ha ritenuto che la lacuna non avesse inficiato l'apparato 3 motivazionale, tanto da consentire la compiuta articolazione della impugnazione in grado d'appello).» Escluso, pertanto, che si sia verificata una nullità del provvedimento per incompletezza e rilevato che l'incompletezza della copia trasmessa non ha inciso in alcun modo sull'effettività del diritto di difesa, può passarsi all'esame dei restanti motivi.
3.Venendo al secondo motivo di ricorso, deve premettersi che Sez. U., n. 11 del 22/3/2000, Rv. 215828-01, ha affermato che «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. [...].» 4.Al fine di una migliore comprensione della questione, si riporta sinteticamente il fatto, non contestato dalla difesa nella sua dinamica. AR US e RR CO organizzavano l’importazione di un quantitativo di stupefacente, ma l’operazione non andava a buon fine. Per tale motivo, AR pretendeva dal correo il pagamento di una somma che non veniva versata. A ragione dell’inadempimento, AR, capocosca della consorteria AR Castani, disponeva che RR venisse trattenuto presso un casolare in Ardore (RC) sin quando il suo debito non fosse stato parzialmente onorato. In effetti, le trattative condotte tra AR e RU CC, cl. 67, figura di riferimento della cosca degli VA di LI, cui apparteneva anche RR, portavano alla liberazione di questi dietro pagamento di una prima tranche della somma di euro 10.000,00, con l’impegno di versare ratealmente gli ulteriori euro 35.000,00. In questa vicenda, secondo la ricostruzione del GIP, confermata dal Tribunale del riesame, AR, titolare del credito, ideava l’operazione, conduceva le trattative con RU CC per la liberazione dell’ostaggio, e, una volta raggiunto l’accordo, disponeva la liberazione di RR, incassava il primo rateo di 10.000,00 euro e i successivi, sempre tramite RU. LI, invece, braccio destro di AR nel clan da questi diretto, eseguiva materialmente le disposizioni di AR, lo accompagnava a LI alla ricerca di RU il 16.9.2020, presenziava durante l’incontro tra RU e AR per le trattative ai fini del rilascio dell’ostaggio, andava a prelevare RR per liberarlo una volta raggiunto l’accordo e, successivamente, contattava ripetutamente RR CO per la conferma degli appuntamenti per i pagamenti delle ulteriori tranche del riscatto. L’identità di LI, quale collaboratore e partecipe della condotta di sequestro veniva desunta da GIP sulla base di una serie di elementi probatori: -L’intercettazione progr. 2734 sul telefono cellulare di VA CO consentiva di apprendere che il 16.9.2020, AR US si recava a LI per incontrare RU CC, cl. 67. La voce del suo accompagnatore veniva riconosciuta dagli inquirenti, come la stessa che il giorno 19.9.2020 presenziava all’incontro tra AR e RU, e che si recava a prelevare RR per liberarlo, una volta raggiunto l’accordo. La persona si identificava in LI CC BR;
-Nell’intercettazione ambientale RIT 1601/20, captata il giorno 19.9.2020 alle ore 18.48, sulla vettura in uso a RU CC, si sentiva questi riferire al suo interlocutore, RR IO, dell’incontro con la moglie di AR nonché del messaggio per questi affidato ad 4 una terza persona, che veniva identificata come “quello con la Fiesta”, sollecitato a recarsi a prendere RR CO. LI CC BR ha in uso una Ford Fiesta tg. AS869VR; -Il 30.9.2020, RR CO riceveva una telefonata dall’utenza n. 3500930295 intestata ed in uso a LI, il quale gli chiedeva conferma dell’appuntamento con AR nella stessa giornata alle ore 17.30. Avuta conferma, li invitava a salire presso l’abitazione. Dopo la telefonata, RR contattava RU, riferendogli la chiamata e identificando il chiamante con l’appellativo “u longu”; -Il 14.12.2020, RR CO riferiva a RU di ripetuti tentativi di chiamata che stava ricevendo il fratello IO e che, avendo disponibilità di euro 2000,00, li avrebbe mandati a AR. In quell’occasione, RU, dopo aver riferito che si sarebbe recato anch’egli da AR, chiedeva se le chiamate fossero pervenute da “U longu”, cioè LI, ricevendo conferma;
-Il 19.12.2020, RU, dopo essersi recato da AR, raggiungeva la propria moglie, VA ET, in Ardore Marina, ove incontrava LI, il quale lo informava del fatto che il giorno precedente si era recato a LI da VA NE c. 53, detto “Cupertune”. In detta occasione, chiedeva a RU di chiarire la vicenda con AR, manifestando l’interessamento di VA NE;
-Il 30.12.2020, in una conversazione intercettata, RU menzionava LI, pronunciando la seguente frase “ti pare che io quello “u longu” …quello là, quel LI”, menzionando la sua partecipazione all’azione criminosa del 19.9.2020. In quella occasione, RR CO chiedeva a RU se si stesse riferendo alla persona che aveva detto di chiamarsi IO “quello che ha detto che si chiama IO?”, ricevendo conferma da RU “Eh! Quel giorno c’era pure lui”. Effettivamente, il 19.9.2020, quando RU aveva provato a contattare RR sul telefono cellulare, aveva risposto tale AP LE, il quale riferiva di avere il telefono perché RR lo aveva dimenticato in auto e, a richiesta di RU di dove fosse RR, AP rispondeva che si trovava con NT, precisando “è là con quella persona che abbiamo incontrato, come si chiamava, NT, che poi non era NT, ci hanno imbrogliato”. Successivamente, alle ore 19.39 della stessa giornata, mentre RU si recava a parlare con AR, si fermava a parlare con un uomo al quale chiedeva il nome. Questi rispondeva di chiamarsi “’Ntoni”. Costui accompagnava RU da AR e, giunto alle ore 19.43 nell’abitazione di AR, chiedeva a questi se dovesse chiudere il cancello e, successivamente, si allontanava (“Pe’, vedi che vado”), per fare ritorno alle 20.14 con RR CO. Tali condotte inducevano a ritenere che LI avesse concorso con AR nel sequestro di RR avendo partecipato al sequestro di questi, nonché alle fasi precedenti (quando accompagnava AR a cercare RU) e successive (durante le trattative e nelle ulteriori fasi di incontro tra le parti). L’identificazione di LI veniva argomentata sulla base del riconoscimento vocale da parte degli operatori di PG, del fatto che il soggetto che si era recato a prendere RR per liberarlo era “quello con la Fiesta”,auto effettivamente in uso all’indagato, che il soggetto partecipe alle varie fasi del sequestro si appellava “u Longu”, pseudonimo attribuito a LI, come riferito dallo stesso RU e da RR, dal fatto che questi aveva ripetutamente contattato RR CO successivamente alla liberazione, chiamando da un utenza a lui intestata e a lui in uso. Il GIP, inoltre, precisava che, diversamente da quanto ritenuto dalla PG, la persona presente alla telefonata di RU e AP, ovvero quella individuata come “Ntoni”, nonché quella incontrata da RU alle ore 19.39 del 19.9.2020, ugualmente appellatasi 5 come “’Ntoni”, non potesse essere LI in quanto, nel corso del dialogo, questi chiedeva a RU di risolvere la questione con AR perché anche il proprio figlio era “nella mani” di AR, circostanza, ad avviso del giudicante, incompatibile con il ruolo di LI e che induceva a ritenere che si trattasse di un terzo soggetto, non identificato. Tale circostanza, comunque, non inficiava la ricostruzione dei fatti, essendo certo, nella ricostruzione operata dal GIP, che LI avesse partecipato alla vicenda, prima accompagnando AR a LI a cercare RU e, poi, presenziando alle trattative per la liberazione e andando a recuperare l’ostaggio per liberarlo e, ancora, dopo il sequestro, sollecitando il pagamento delle ulteriori tranche del riscatto. A fronte delle censure mosse dalla difesa all’individuazione di LI, come uno dei soggetti coinvolti nel sequestro, il Tribunale del riesame confermava la ricostruzione dei fatti compiuta nell’ordinanza impugnata, richiamando le medesime fonti probatorie e aggiungendo ulteriori elementi. In particolare, richiamava la conversazione del 30.12.2020 tra i fratelli RR, RU CC e AP LE, nel corso della quale LI veniva indicato come “lo sciacquino”, termine dispregiativo per intendere che era al servizio, subordinato a AR. Effettivamente, LI veniva riferito essere il collaboratore e braccio destro di AR US.
5.A fronte di tali argomentazioni, la difesa del ricorrente lamenta che il Tribunale del riesame non abbia valutato la dedotta scriminante dello stato di necessità di LI e abbia espresso una motivazione illogica rispetto alle precedenti argomentazioni, nonchè apodittica e contraddittoria.
6.Orbene, si osserva che l’individuazione di LI come partecipe dell’operazione di sequestro di RR CO è argomentata sia dal GIP sia dal Tribunale del riesame sulla base di plurimi elementi, fondati non solo sul riconoscimento vocale di LI e sui plurimi riferimenti alla persona di questi da parte dei membri del clan VA, come partecipe in più occasioni alla vicenda, ma anche sulla circostanza che il soggetto che andò a prelevare la persona offesa per liberarlo guidava una Fiesta, auto effettivamente in uso a LI e che le successive plurime telefonate di sollecito degli appuntamenti per il pagamento degli ulteriori ratei di riscatto vennero dall’utenza intestata e in uso all’odierno ricorrente. Le argomentazioni fornite sul punto sono fondate su elementi logici e congruenti e consentono di ritenere sussistente un grave quadro indiziario a carico dell’odierno ricorrente in ordine alla sua partecipazione alla vicenda del sequestro.
7.La censura della difesa si incentra, piuttosto, in questa sede, su uno specifico punto della motivazione ovvero sulla parte nella quale il Gip e il Tribunale del riesame escludono che la persona presentatasi come NT, la quale aveva propugnato il raggiungimento di un accordo tra i due clan, facendo leva sul fatto che anche il proprio figlio fosse “nelle mani di AR”, sia identificabile in LI. Ciò in quanto la difesa prospetta la tesi secondo la quale LI avrebbe agito in stato di necessità. Orbene, si osserva che la invocata scriminante è questione che rimane del tutto astratta e che non viene in alcun modo circostanziata dal ricorrente per renderla minimamente oggettiva e verificabile, sia pure a livello meramente indiziario. Questa Corte, con plurime e costanti pronunce, ha affermato che «Nell’ordinamento processuale penale, pur non essendo previsto un onere probatorio a carico dell’imputato, modellato sui principi propri del processo civile, è tuttavia prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale lo stesso è tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamenti dei fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a 6 volgere il giudizio in suo favore» (Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, Rv. 275284-01). È l’imputato o l’indagato che, in base al principio della contiguità della prova, può acquisire o, almeno, fornire tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, n. 6734 del 30/1/2020, Rv. 278373-01). Nel caso in esame, le frasi relative al figlio, asseritamente nelle mani di AR, ove riconducibili a LI non hanno, comunque, la forza probatoria necessaria a scardinare la ricostruzione dei fatti accolta nelle ordinanze. Il dato è del tutto decontestualizzato: non si riferiscono le ragioni per le quali AR, del quale LI è strettissimo collaboratore e uomo di fiducia, dovrebbe aver segregato il figlio di questi;
non si deducono le circostanze di spazio e di tempo in cui ciò si sarebbe verificato;
non si spiega perché, stante il rapporto strettissimo tra AR e LI, quest’ultimo avrebbe bisogno dell’opera mediatrice di RU per risolvere il problema del proprio figlio;
non si deducono le circostanze dalle quali desumere gli elementi costitutivi della scriminante, inclusa l’allegazione della assenza di altra concreta possibilità di salvezza e la circostanza che il pericolo non sia stato cagionato dal soggetto che compie l’evento necessitato. A fronte di un tale vuoto già sul piano delle allegazioni , la questione relativa alla riferibilità o meno a LI delle parole captate, resta sullo sfondo ed è del tutto inidonea a privare il residuo compendio indiziario della necessaria forza probatoria.
8.Da quanto precede, deve desumersi che l’ordinanza impugnata dia adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e che la congruenza della motivazione relativamente alla valutazione degli elementi indizianti risponde ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il profilo della riferibilità a LI delle parole relative al figlio “nelle mani di AR” non è tale da travolgere la tenuta logica dell’argomentazione e della ricostruzione dei fatti, mancando l’allegazione dello stato di necessità di quei requisiti minimi per dare la necessaria credibilità all’allegazione e per fondarvi una costruzione alternativa della vicenda che, peraltro, non viene neanche esplicitamente prospettata.
9.Il ricorso deve essere, pertanto, respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deve mandarsi alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 21/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IL MA SE DE MA 7
sentito il Sostituto Procuratore generale, dott. Marco Dall'Olio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, come da requisitoria già depositata;
nessuno è comparso per parte ricorrente;
RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza dell’8 luglio 2025, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la richiesta di riesame proposta dall’indagato LI CC BR avverso l’ordinanza del GIP del medesimo Tribunale del 13 gennaio 2025 che gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, avendo ravvisato i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui agli artt. 110, 630 comma 1, 416-bis.1 cod. pen., commesso in concorso con AR US ai danni di RR CO. In particolare, secondo l’ipotesi accusatoria, i due privavano RR della libertà personale per costringerlo a versare la somma di euro 45.000,00 relativa ad un credito vantato da AR per l’importazione di un rilevante quantitativo di cocaina, operazione non andata a buon fine. La persona offesa veniva liberata solo dopo il pagamento di una prima tranche del riscatto, di euro 10.000, versata a AR da RU CC, e con l’impegno a versare i restanti euro 35.000,00 entro la fine del mese. Con l’aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis.1 cod. pen. Nel ricorso, non si contestava l’an della condotta criminosa, ma la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all’identificazione dell’autore della condotta nell’odierno ricorrente e si censurava il provvedimento sotto il profilo delle esigenze cautelari. Il Tribunale, premesso di fare integrale rinvio all’ordinanza genetica in ordine alla scaturigine del procedimento, all’esposizione dei fatti e degli elementi indiziari-probatori, quanto alla individuazione dell’odierno ricorrente come un concorrente con funzioni esecutive, faceva riferimento alle conversazioni intercettate, elencate a pag. 10 dell’ordinanza, e limitava la comparsa di questi sulla scena del crimine solo all’accompagnamento di AR a LI, alla ricerca di RU, nonché all’incontro tra Penale Sent. Sez. 1 Num. 8741 Anno 2026 Presidente: DE MA SE Relatore: MA IL Data Udienza: 21/01/2026 RU CC e AR US all’interno dell’abitazione di quest’ultimo, allorquando si allontanava per andare a prelevare RR, liberandolo, e, infine, alla fase successiva del pagamento rateale del riscatto. Escludeva, invece, che questi potesse essere identificato nella persona denominata NT, per una serie di motivi enunciati nell’ordinanza. Respingeva, quindi, le argomentazioni della difesa in ordina alla non riconducibilità dello pseudonimo “u lungu” a LI, richiamando le argomentazioni della ordinanza del GIP sul punto, e aggiungendo gli elementi evincibili dalla conversazione telefonica intercettata il 30.12.2020 nella quale vi era uno specifico riferimento a LI in relazione all’episodio in oggetto, nonché alla captazione progr. 330, nella quale il soggetto che aveva liberato RR veniva individuato come “quello con la Fiesta”, auto effettivamente nella disponibilità di LI. Con riferimento alle esigenze cautelari, osservava che le modalità del fatto e l’organizzazione del piano criminale mostravano un quadro grave, cui era riconducibile un concreto pericolo di reiterazione delle condotte criminose, non inficiate da elementi addotti dalla difesa e che la personalità dell’indagato induceva a ritenere la misura inframuraria come l’unica idonea a contenere le esigenze cautelari, anche per l’inidoneità della misura gradata degli arresti domiciliari ad evitare la perpetuazione dei contatti con l’associazione criminosa.
2.Avverso l’ordinanza, propone ricorso per cassazione la difesa di LI articolando un unico composito motivo di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riporta nei limiti strettamente necessari alla motivazione. Eccepisce la nullità dell’ordinanza per vizio di motivazione e violazione del diritto di difesa, in quanto il testo del provvedimento risulta mancante della pagina n. 7, circostanza che rende non comprensibile il percorso argomentativo che ha condotto il Tribunale a confermare l’ordinanza impugnata. Nel merito, eccepisce il vizio di contraddittorietà della motivazione con riferimento all’identificazione dell’odierno ricorrente come uno dei sequestratori. Osserva che il Tribunale ha identificato uno dei sequestratori con colui rispondente al nome di NT, ma, al contempo, ha escluso che questi sia lo stesso NT che, nelle intercettazioni, si sentiva invocare il raggiungimento di un accordo tra le parti, temendo per l’incolumità del proprio figlio diciottenne, asseritamente segregato da AR. Eccepisce che la motivazione sul punto sia apodittica in quanto non illustra le ragioni che inducono ad escludere che la voce dell’uomo, NT, preoccupato per le sorti del figlio sia quella di LI, ugualmente appellatosi NT. Denuncia l’illogicità della motivazione alla luce della ricostruzione dei fatti e della identificazione delle persone nelle varie fasi del sequestro, quale effettuata nella stessa ordinanza Lamenta, inoltre, che il Tribunale del riesame non si sia affatto pronunciato sulla dedotta scriminante dello stato di necessità argomentata dalla difesa sulla base delle captazioni sopra riferite. Infine, osserva che, nonostante il Tribunale del riesame abbia fatto propria la ricostruzione del GIP, si pone in contrasto con la ricostruzione da questi effettuata nella parte relativa all’identificazione dell’accompagnatore di RU presso AR, che, secondo il GIP non è LI, mentre, secondo il Tribunale, è da individuare nell’odierno ricorrente. Conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata 3.Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Quanto 2 al primo motivo, ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte ed osservato che il difensore non ha evidenziato quali sono gli snodi della motivazione mancante e, comunque, che la pagina bianca è relativa alla ricostruzione storica che, secondo quanto affermato dal Tribunale, è solo riassunta sulla base di quanto esposto nell’ordinanza genetica. Quanto al secondo motivo, ha osservato che la motivazione del Tribunale ricostruisce le ragioni per le quali l’odierno indagato, LI, detto “U longu” non coincide con “’Ntoni” e ha fornito ulteriori elementi indicativi del coinvolgimento di LI nella vicenda. Ha osservato, infine, che la difesa non ha contestato la ricostruzione del GIP nella parte in cui afferma che i soggetti autori del sequestro erano in numero superiore a tre.
4.A seguito di richiesta formulata da questa Corte al Tribunale del riesame, veniva trasmessa copia integrale della ordinanza che veniva comunicata alle parti del processo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso, proposto sulla base di motivi infondati, deve essere respinto.
2.Quanto al primo motivo di ricorso relativo alla violazione del diritto di difesa e al vizio di motivazione per la mancanza di una pagina nel testo del provvedimento impugnato, si osserva che la questione risulta superata a seguito dell’invio dell’ordinanza completa da parte del Tribunale di Reggio Calabria e successiva trasmissione alle parti. L’esame dell’ordinanza evidenzia che la mancanza della pagina n. 7 era dovuto a mero errore nella duplicazione in copia del provvedimento, come reso evidente dal fatto che la pagina n. 6 riporta in calce il numero della pagina successiva nonché una traccia dello scritto della pagina mancante, indice del fatto che, non di inesistenza della pagina si trattava, ma di mero errore materiale, agevolmente superabile da parte dell’interessato con una mera richiesta all’ufficio di provenienza dell’atto. È, comunque, da aggiungere che la mancanza della pagina non determinava la totale mancanza dell’apparato motivazionale. La lettura dell’ordinanza evidenzia che nel par. 4, intitolato “Il capo 25) della contestazione”, il Tribunale, dopo aver richiamato le pagine dell’ordinanza genetica nelle quali veniva trattata la vicenda, riassumeva sinteticamente gli accadimenti,e, rilevato che la difesa non contestava la vicenda sotto il profilo della ricostruzione del fatto, appuntando le proprie censura solamente sulla identificazione di LI quale autore dell’illecito, riportava, tra virgolette, la descrizione dei contributi ascritti a ciascuno degli indagati (AR e LI) come effettuate dal GIP. È a questo punto che manca, nella copia, la pagina n. 7 dell’ordinanza, che prosegue nelle successive (nn. 8 e 9) riassumendo il contenuto di alcune captazioni, per poi concludere il paragrafo riportando le pagine dell’ordinanza genetica nelle quali si enunciavano i motivi per i quali l’odierno ricorrente è stato individuato come uno degli autori del fatto criminoso. Nel paragrafo 5.1., infine, il Tribunale affrontava il tema delle censure mosse dalla difesa all’identificazione di LI quale autore dell’illecito. È, quindi, questa la parte argomentativa di rilievo sotto il profilo difensivo, sulla base della quale, il difensore ha costruito i motivi di ricorso proposti avanti questa Corte. La lacuna lamentata, quindi, non inficiava l’apparato motivazionale, tanto da consentire al difensore di articolare compiutamente l’impugnazione avanti questa Corte. Viene, quindi, in rilievo il principio ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 36388 del 7/7/2016, Rv. 267762-01; Sez. 2, n. 22293 del 18/2/2010, Rv. 247462-01), secondo il quale «La nullità della sentenza prevista dall'art. 125 cod. proc. pen. ricorre nel solo caso in cui essa sia del tutto priva di un apparato motivazionale, o nel caso in cui quest'ultimo sia meramente apparente. (Fattispecie di sentenza di primo grado mancante di una pagina, nella quale la S.C. ha ritenuto che la lacuna non avesse inficiato l'apparato 3 motivazionale, tanto da consentire la compiuta articolazione della impugnazione in grado d'appello).» Escluso, pertanto, che si sia verificata una nullità del provvedimento per incompletezza e rilevato che l'incompletezza della copia trasmessa non ha inciso in alcun modo sull'effettività del diritto di difesa, può passarsi all'esame dei restanti motivi.
3.Venendo al secondo motivo di ricorso, deve premettersi che Sez. U., n. 11 del 22/3/2000, Rv. 215828-01, ha affermato che «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. [...].» 4.Al fine di una migliore comprensione della questione, si riporta sinteticamente il fatto, non contestato dalla difesa nella sua dinamica. AR US e RR CO organizzavano l’importazione di un quantitativo di stupefacente, ma l’operazione non andava a buon fine. Per tale motivo, AR pretendeva dal correo il pagamento di una somma che non veniva versata. A ragione dell’inadempimento, AR, capocosca della consorteria AR Castani, disponeva che RR venisse trattenuto presso un casolare in Ardore (RC) sin quando il suo debito non fosse stato parzialmente onorato. In effetti, le trattative condotte tra AR e RU CC, cl. 67, figura di riferimento della cosca degli VA di LI, cui apparteneva anche RR, portavano alla liberazione di questi dietro pagamento di una prima tranche della somma di euro 10.000,00, con l’impegno di versare ratealmente gli ulteriori euro 35.000,00. In questa vicenda, secondo la ricostruzione del GIP, confermata dal Tribunale del riesame, AR, titolare del credito, ideava l’operazione, conduceva le trattative con RU CC per la liberazione dell’ostaggio, e, una volta raggiunto l’accordo, disponeva la liberazione di RR, incassava il primo rateo di 10.000,00 euro e i successivi, sempre tramite RU. LI, invece, braccio destro di AR nel clan da questi diretto, eseguiva materialmente le disposizioni di AR, lo accompagnava a LI alla ricerca di RU il 16.9.2020, presenziava durante l’incontro tra RU e AR per le trattative ai fini del rilascio dell’ostaggio, andava a prelevare RR per liberarlo una volta raggiunto l’accordo e, successivamente, contattava ripetutamente RR CO per la conferma degli appuntamenti per i pagamenti delle ulteriori tranche del riscatto. L’identità di LI, quale collaboratore e partecipe della condotta di sequestro veniva desunta da GIP sulla base di una serie di elementi probatori: -L’intercettazione progr. 2734 sul telefono cellulare di VA CO consentiva di apprendere che il 16.9.2020, AR US si recava a LI per incontrare RU CC, cl. 67. La voce del suo accompagnatore veniva riconosciuta dagli inquirenti, come la stessa che il giorno 19.9.2020 presenziava all’incontro tra AR e RU, e che si recava a prelevare RR per liberarlo, una volta raggiunto l’accordo. La persona si identificava in LI CC BR;
-Nell’intercettazione ambientale RIT 1601/20, captata il giorno 19.9.2020 alle ore 18.48, sulla vettura in uso a RU CC, si sentiva questi riferire al suo interlocutore, RR IO, dell’incontro con la moglie di AR nonché del messaggio per questi affidato ad 4 una terza persona, che veniva identificata come “quello con la Fiesta”, sollecitato a recarsi a prendere RR CO. LI CC BR ha in uso una Ford Fiesta tg. AS869VR; -Il 30.9.2020, RR CO riceveva una telefonata dall’utenza n. 3500930295 intestata ed in uso a LI, il quale gli chiedeva conferma dell’appuntamento con AR nella stessa giornata alle ore 17.30. Avuta conferma, li invitava a salire presso l’abitazione. Dopo la telefonata, RR contattava RU, riferendogli la chiamata e identificando il chiamante con l’appellativo “u longu”; -Il 14.12.2020, RR CO riferiva a RU di ripetuti tentativi di chiamata che stava ricevendo il fratello IO e che, avendo disponibilità di euro 2000,00, li avrebbe mandati a AR. In quell’occasione, RU, dopo aver riferito che si sarebbe recato anch’egli da AR, chiedeva se le chiamate fossero pervenute da “U longu”, cioè LI, ricevendo conferma;
-Il 19.12.2020, RU, dopo essersi recato da AR, raggiungeva la propria moglie, VA ET, in Ardore Marina, ove incontrava LI, il quale lo informava del fatto che il giorno precedente si era recato a LI da VA NE c. 53, detto “Cupertune”. In detta occasione, chiedeva a RU di chiarire la vicenda con AR, manifestando l’interessamento di VA NE;
-Il 30.12.2020, in una conversazione intercettata, RU menzionava LI, pronunciando la seguente frase “ti pare che io quello “u longu” …quello là, quel LI”, menzionando la sua partecipazione all’azione criminosa del 19.9.2020. In quella occasione, RR CO chiedeva a RU se si stesse riferendo alla persona che aveva detto di chiamarsi IO “quello che ha detto che si chiama IO?”, ricevendo conferma da RU “Eh! Quel giorno c’era pure lui”. Effettivamente, il 19.9.2020, quando RU aveva provato a contattare RR sul telefono cellulare, aveva risposto tale AP LE, il quale riferiva di avere il telefono perché RR lo aveva dimenticato in auto e, a richiesta di RU di dove fosse RR, AP rispondeva che si trovava con NT, precisando “è là con quella persona che abbiamo incontrato, come si chiamava, NT, che poi non era NT, ci hanno imbrogliato”. Successivamente, alle ore 19.39 della stessa giornata, mentre RU si recava a parlare con AR, si fermava a parlare con un uomo al quale chiedeva il nome. Questi rispondeva di chiamarsi “’Ntoni”. Costui accompagnava RU da AR e, giunto alle ore 19.43 nell’abitazione di AR, chiedeva a questi se dovesse chiudere il cancello e, successivamente, si allontanava (“Pe’, vedi che vado”), per fare ritorno alle 20.14 con RR CO. Tali condotte inducevano a ritenere che LI avesse concorso con AR nel sequestro di RR avendo partecipato al sequestro di questi, nonché alle fasi precedenti (quando accompagnava AR a cercare RU) e successive (durante le trattative e nelle ulteriori fasi di incontro tra le parti). L’identificazione di LI veniva argomentata sulla base del riconoscimento vocale da parte degli operatori di PG, del fatto che il soggetto che si era recato a prendere RR per liberarlo era “quello con la Fiesta”,auto effettivamente in uso all’indagato, che il soggetto partecipe alle varie fasi del sequestro si appellava “u Longu”, pseudonimo attribuito a LI, come riferito dallo stesso RU e da RR, dal fatto che questi aveva ripetutamente contattato RR CO successivamente alla liberazione, chiamando da un utenza a lui intestata e a lui in uso. Il GIP, inoltre, precisava che, diversamente da quanto ritenuto dalla PG, la persona presente alla telefonata di RU e AP, ovvero quella individuata come “Ntoni”, nonché quella incontrata da RU alle ore 19.39 del 19.9.2020, ugualmente appellatasi 5 come “’Ntoni”, non potesse essere LI in quanto, nel corso del dialogo, questi chiedeva a RU di risolvere la questione con AR perché anche il proprio figlio era “nella mani” di AR, circostanza, ad avviso del giudicante, incompatibile con il ruolo di LI e che induceva a ritenere che si trattasse di un terzo soggetto, non identificato. Tale circostanza, comunque, non inficiava la ricostruzione dei fatti, essendo certo, nella ricostruzione operata dal GIP, che LI avesse partecipato alla vicenda, prima accompagnando AR a LI a cercare RU e, poi, presenziando alle trattative per la liberazione e andando a recuperare l’ostaggio per liberarlo e, ancora, dopo il sequestro, sollecitando il pagamento delle ulteriori tranche del riscatto. A fronte delle censure mosse dalla difesa all’individuazione di LI, come uno dei soggetti coinvolti nel sequestro, il Tribunale del riesame confermava la ricostruzione dei fatti compiuta nell’ordinanza impugnata, richiamando le medesime fonti probatorie e aggiungendo ulteriori elementi. In particolare, richiamava la conversazione del 30.12.2020 tra i fratelli RR, RU CC e AP LE, nel corso della quale LI veniva indicato come “lo sciacquino”, termine dispregiativo per intendere che era al servizio, subordinato a AR. Effettivamente, LI veniva riferito essere il collaboratore e braccio destro di AR US.
5.A fronte di tali argomentazioni, la difesa del ricorrente lamenta che il Tribunale del riesame non abbia valutato la dedotta scriminante dello stato di necessità di LI e abbia espresso una motivazione illogica rispetto alle precedenti argomentazioni, nonchè apodittica e contraddittoria.
6.Orbene, si osserva che l’individuazione di LI come partecipe dell’operazione di sequestro di RR CO è argomentata sia dal GIP sia dal Tribunale del riesame sulla base di plurimi elementi, fondati non solo sul riconoscimento vocale di LI e sui plurimi riferimenti alla persona di questi da parte dei membri del clan VA, come partecipe in più occasioni alla vicenda, ma anche sulla circostanza che il soggetto che andò a prelevare la persona offesa per liberarlo guidava una Fiesta, auto effettivamente in uso a LI e che le successive plurime telefonate di sollecito degli appuntamenti per il pagamento degli ulteriori ratei di riscatto vennero dall’utenza intestata e in uso all’odierno ricorrente. Le argomentazioni fornite sul punto sono fondate su elementi logici e congruenti e consentono di ritenere sussistente un grave quadro indiziario a carico dell’odierno ricorrente in ordine alla sua partecipazione alla vicenda del sequestro.
7.La censura della difesa si incentra, piuttosto, in questa sede, su uno specifico punto della motivazione ovvero sulla parte nella quale il Gip e il Tribunale del riesame escludono che la persona presentatasi come NT, la quale aveva propugnato il raggiungimento di un accordo tra i due clan, facendo leva sul fatto che anche il proprio figlio fosse “nelle mani di AR”, sia identificabile in LI. Ciò in quanto la difesa prospetta la tesi secondo la quale LI avrebbe agito in stato di necessità. Orbene, si osserva che la invocata scriminante è questione che rimane del tutto astratta e che non viene in alcun modo circostanziata dal ricorrente per renderla minimamente oggettiva e verificabile, sia pure a livello meramente indiziario. Questa Corte, con plurime e costanti pronunce, ha affermato che «Nell’ordinamento processuale penale, pur non essendo previsto un onere probatorio a carico dell’imputato, modellato sui principi propri del processo civile, è tuttavia prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale lo stesso è tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamenti dei fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a 6 volgere il giudizio in suo favore» (Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, Rv. 275284-01). È l’imputato o l’indagato che, in base al principio della contiguità della prova, può acquisire o, almeno, fornire tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, n. 6734 del 30/1/2020, Rv. 278373-01). Nel caso in esame, le frasi relative al figlio, asseritamente nelle mani di AR, ove riconducibili a LI non hanno, comunque, la forza probatoria necessaria a scardinare la ricostruzione dei fatti accolta nelle ordinanze. Il dato è del tutto decontestualizzato: non si riferiscono le ragioni per le quali AR, del quale LI è strettissimo collaboratore e uomo di fiducia, dovrebbe aver segregato il figlio di questi;
non si deducono le circostanze di spazio e di tempo in cui ciò si sarebbe verificato;
non si spiega perché, stante il rapporto strettissimo tra AR e LI, quest’ultimo avrebbe bisogno dell’opera mediatrice di RU per risolvere il problema del proprio figlio;
non si deducono le circostanze dalle quali desumere gli elementi costitutivi della scriminante, inclusa l’allegazione della assenza di altra concreta possibilità di salvezza e la circostanza che il pericolo non sia stato cagionato dal soggetto che compie l’evento necessitato. A fronte di un tale vuoto già sul piano delle allegazioni , la questione relativa alla riferibilità o meno a LI delle parole captate, resta sullo sfondo ed è del tutto inidonea a privare il residuo compendio indiziario della necessaria forza probatoria.
8.Da quanto precede, deve desumersi che l’ordinanza impugnata dia adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e che la congruenza della motivazione relativamente alla valutazione degli elementi indizianti risponde ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il profilo della riferibilità a LI delle parole relative al figlio “nelle mani di AR” non è tale da travolgere la tenuta logica dell’argomentazione e della ricostruzione dei fatti, mancando l’allegazione dello stato di necessità di quei requisiti minimi per dare la necessaria credibilità all’allegazione e per fondarvi una costruzione alternativa della vicenda che, peraltro, non viene neanche esplicitamente prospettata.
9.Il ricorso deve essere, pertanto, respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deve mandarsi alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 21/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IL MA SE DE MA 7