Sentenza 21 maggio 2015
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, non è applicabile alle misure cautelari ex art. 714 cod. proc. pen., il divieto previsto dall'art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen. di disporre la misura della custodia cautelare in carcere quando il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni, costituendo, quest'ultimo, disposizione riguardante il diritto interno.
Commentari • 83
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 22695 del 11https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 11/08/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 11/08/2021), n.22695 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente – Dott. PARISE Clotilde – Consigliere – Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere – Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere – Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 14784-2019 proposto da: N.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE ROBINIE 71, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO FASANO, che lo rappresenta e difende; – ricorrente – contro D.L.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA …
Leggi di più… - 2. Sentenza Cassazione Civile n. 1823 del 20https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 20/01/2022, (ud. 11/01/2022, dep. 20/01/2022), n.1823 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FERRO Massimo – Presidente – Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere – Dott. PAZZI Alberto – Consigliere – Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere – Dott. AMATORE Roberto – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 24474-2020 proposto da: UNIONE DI BANCHE ITALIANE – UBI BANCA S.P.A., con sede in Bergamo, alla Piazza Vittorio Veneto n. 8, in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avvocati Alfredo Bazoli …
Leggi di più… - 3. Cass. Civ., sez. I, 11 giugno 2018, n. 15075https://www.iusinitinere.it/
– intimati – avverso la sentenza del TRIBUNALE di ROMA depositata il 25/01/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2018 dal Consigliere dott. Eduardo Campese; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, che ha chiesto rinviarsi la decisione della controversia in pubblica udienza, o, in subordine, il rigetto dei ricorsi riuniti. In via ulteriormente gradata, ha invocato la rimessione degli atti al Primo Presidente perché assegni eventualmente il ricorso alle Sezioni Unite affinchè individuino il criterio da utilizzare per la scelta del rito cui destinare la controversia, nonché indichino la doverosità del suo …
Leggi di più… - 4. Estradizione e pericolo di fuga (Cass. 23632/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 dicembre 2024
In tema di estradizione per l'estero, non è applicabile alle misure cautelari il divieto di disporre la misura della custodia cautelare in carcere quando il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni, costituendo, quest'ultimo, disposizione riguardante il diritto interno. In tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura d'estradizione passiva, il pericolo di fuga, che giustifica l'applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, può essere inteso come pericolo d'allontanamento dell'estradando dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio d'inosservanza dell'obbligo assunto a …
Leggi di più… - 5. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2015, n. 24245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24245 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 21/05/2015
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 901
Dott. CARCANO Domenico - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 16240/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE;
nei confronti di:
BI AK (OBBL.PRES.PG.) N. IL 17/01/1981;
avverso l'ordinanza n. 19/2015 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 25/03/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Destro Carlo, per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. Asta Pietro d'ufficio che ha chiesto il rigetto del ricorso del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze impugna l'ordinanza con la quale è stata applicata a IL BE la misura cautelare dell'obbligo della presentazione quotidiana Questura, disattendendo la richiesta di applicazione della custodia in carcere proposta dal pubblico ministero in ragione della accertata irreperibilità dell'estradando, resosi irreperibile dopo essere stato scarcerato all'esito dell'udienza. La Corte d'appello precisa che:
il 12 marzo 2015 è stata emessa sentenza con la quale sono state dichiarate sussistenti le condizioni per la consegna in estradizione alla Repubblica della Georgia;
- IL BE è stato estradato per l'esecuzione della pena di sette anni di reclusione, infittagli per lesioni aggravate e all'esito di processo in contumacia per fatti commessi il 5 dicembre 2005;
- il Governo della Georgia con la richiesta di estradizione ha informato che la pena da eseguire era stata ridotta a due anni e tre mesi, quale residuo della maggior pena inflitta, per l'applicazione al condannato dell'amnistia; in relazione alla pena residua da espiare di due anni e due mesi non è consentita ex art. 275 c.p.p., comma 2 bis l'applicazione della custodia in carcere e al fine di dare esecuzione alla sentenza di estradizione è sufficiente disporre la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
2. Il Procuratore ricorrente deduce il difetto di motivazione e la erronea applicazione dell'art. 714 c.p.p., comma 2. Le disposizioni del codice di procedura penale in tema di misure cautelare si osservano nelle procedure estradizionali ex - art. 714 c.p.p. in quanto "applicabili" e la norma indicata dalla Corte
d'appello non è compatibile con le particolarità della procedura di estradizione, in quanto non è prevedibile la pena che potrà essere in concreto applicata, una volta eseguita la consegna, e altrettanto non prevedibile è la concessione della sospensione condizionale della pena.
Pertanto, il divieto di applicare la misura custodiale in relazione alle condanne non superiori a tre anni di reclusione è ipotizzabile soltanto per il diritto interno e non applicabile quando la pena dovrà essere eseguita all'estero.
Peraltro, si deduce l'illogicità dell'applicazione, a una persona che si è data alla fuga, l'obbligo di presentazione;
misura inidonea a impedire che l'estradando si sottragga alla consegna. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, nonostante la sua corretta impostazione nella parte in cui fa riferimento alla riserva di "applicabilità", prevista nell'art. 714 c.p.p., comma 2, delle disposizioni processuali in tema di misure cautelari alla procedure estradizionali, mettendo in rilevo l'incompatibilità del "divieto", previsto dall'art. 275 c.p.p., comma 2 bis, di disporre una misura custodiale là dove si ipotizzi la condanna o l'esecuzione di una pena non superiore a tre anni;
disposizione che non può che riguardare il diritto interno, per prognosi normativa in concreto che la caratterizza quanto alla misura della pena e alla sospensione condizionale della stessa.
Principio di diritto che questa corte ritiene di far proprio. L'infondatezza del ricorso si rivela però nella parte in cui non tiene conto che la Corte d'Appello considera la compatibilità dei principi di adeguatezza e proporzionalità da applicare, quali "criteri generali di scelta delle misure cautelari", anche nelle procedure estradizionali.
Il principio di "proporzionalità", al pari di quello di "adeguatezza", opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisa bili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Sez. un., 31 marzo 2011, dep 22 aprile 2011, n. 16085). Pertanto, la Corte d'appello si è espressa nel senso che la misura dell'obbligo di presentazione agli organi di polizia, allo stato sia adeguata e proporzionata alle esigenze da tutelare in concreto rispetto all'esecuzione di una pena di due anni e tre mesi, residuo pena da scontare nello Stato richiedente, come indicato nella richiesta del Governo della Georgia.
Anche l'attuale irreperibilità del soggetto da consegnare è elemento che denota una specifica concretezza rispetto al dovere di consegna, che il giudice cautelare ha però ritenuto recessivo rispetto all'entità della pena in concreto da espiare, quale residuo di quella di sette anni ab origine indicata, "nel rispetto del principio della minore compressione possibile della libertà personale".
La costante verifica di "adeguatezza" consentirà in ogni caso di modulare successivamente la scelta della misura cautelare più idonea all'esigenza di cui all'art. 714 c.p.p., comma 2. 2.Il ricorso è, dunque, infondato e va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2015