Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2019, n. 3505
CASS
Sentenza 24 ottobre 2019

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Massime1

Ai fini della sussistenza di una associazione segreta ai sensi dell'art. 1 l. 25 gennaio 1982, n. 17, l'"interferenza" della stessa sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali o di amministrazioni pubbliche deve coincidere con l'adozione di decisioni al di fuori delle sedi istituzionali, che vengano eseguite dai suddetti organi, così da realizzare un vero e proprio "contropotere", e non una mera "influenza" sulle scelte di questi ultimi. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione con la quale era stata esclusa la sussistenza del reato in un caso nel quale l'ipotizzata associazione aveva l'obiettivo di manovrare le decisioni e di pilotare le scelte di taluni enti pubblici locali, esercitando su di essi una mera influenza dall'interno, senza alcuna sostituzione dei relativi organi decisionali o imposizione agli stessi di determinazioni adottate altrove).

Commentario1

  • 1Recensione di Giovanni Salvi a “Padri e Padrini delle Logge invisibili” di Piera Amendola
    Giovanni Salvi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Il bel libro di Piera Amendola, Padri e Padrini delle Logge invisibili, ha per sottotitolo Alliata, Gran Maestro di rispetto. L'Autrice ricostruisce le vicende della massoneria italiana nei suoi legami internazionali e nelle sue compromissioni con alcune delle più gravi vicende giudiziarie della storia repubblicana. Il lavoro è basato sul ricco materiale archivistico al quale Amendola ha potuto accedere negli anni, anche per il suo prezioso ruolo di consulente della Commissione Parlamentare di inchiesta sulla Loggia P2, presieduto dalla indimenticata Tina Anselmi. A quel materiale nel tempo se ne è aggiunto molto altro proveniente da archivi, come il Fondo Alliata, o dai tanti processi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2019, n. 3505
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3505
Data del deposito : 24 ottobre 2019

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