Sentenza 24 ottobre 2019
Massime • 1
Ai fini della sussistenza di una associazione segreta ai sensi dell'art. 1 l. 25 gennaio 1982, n. 17, l'"interferenza" della stessa sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali o di amministrazioni pubbliche deve coincidere con l'adozione di decisioni al di fuori delle sedi istituzionali, che vengano eseguite dai suddetti organi, così da realizzare un vero e proprio "contropotere", e non una mera "influenza" sulle scelte di questi ultimi. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione con la quale era stata esclusa la sussistenza del reato in un caso nel quale l'ipotizzata associazione aveva l'obiettivo di manovrare le decisioni e di pilotare le scelte di taluni enti pubblici locali, esercitando su di essi una mera influenza dall'interno, senza alcuna sostituzione dei relativi organi decisionali o imposizione agli stessi di determinazioni adottate altrove).
Commentario • 1
- 1. Recensione di Giovanni Salvi a “Padri e Padrini delle Logge invisibili” di Piera AmendolaGiovanni Salvi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il bel libro di Piera Amendola, Padri e Padrini delle Logge invisibili, ha per sottotitolo Alliata, Gran Maestro di rispetto. L'Autrice ricostruisce le vicende della massoneria italiana nei suoi legami internazionali e nelle sue compromissioni con alcune delle più gravi vicende giudiziarie della storia repubblicana. Il lavoro è basato sul ricco materiale archivistico al quale Amendola ha potuto accedere negli anni, anche per il suo prezioso ruolo di consulente della Commissione Parlamentare di inchiesta sulla Loggia P2, presieduto dalla indimenticata Tina Anselmi. A quel materiale nel tempo se ne è aggiunto molto altro proveniente da archivi, come il Fondo Alliata, o dai tanti processi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2019, n. 3505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3505 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2019 |
Testo completo
03505-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: - presidente - Sent. n. sez. 1850/2019 Andrea Tronci CC 24/10/2019- Massimo Ricciarelli R.G.N. 28377/2019 Angelo Capozzi Antonio Costantini Martino Rosati relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso Il Tribunale di Palermo nel procedimento a carico di: RL US nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/04/2019 del Tribunale di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del sost. Perla Lori, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito il difensore, avvocato Francesco Messina, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, con ordinanza del 16 marzo 2019, aveva applicato a US IN la custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione ad un'associazione per delinquere ed a carattere segreto (capo 29 dell'incolpazione provvisoria).
2. Il Tribunale di Palermo, adito per il riesame dal difensore dell'indagato, con ordinanza del 10 aprile seguente, ha dichiarato l'incompetenza per territorio di quel giudice ed ha annullato l'ordinanza da questi emessa, non ravvisando gravi indizi di colpevolezza.
2.1. Quanto al profilo della competenza, il Tribunale ha ritenuto l'anzidetto reato connesso ad altri per cui si procede, a norma dell'art. 12, lett. b) e c), cod. proc. pen., individuando come più grave tra questi, e perciò suscettibile di attrarre la competenza per territorio anche per gli altri, a mente del successivo art. 16, comma 1, un episodio di peculato, rubricato al capo 8) e non addebitato a IN ma ad altri, tra cui OV Lo SC, indagato altresì quale vertice delle ipotizzate associazioni illegali. Tale peculato si sarebbe realizzato con l'appropriazione, da parte di Lo SC, membro dell'Assemblea regionale siciliana, dei rimborsi delle somme da lui versate per la remunerazione di una sua collaboratrice politica, che, in realtà, non aveva mai svolto tale incarico: apprensione che si è verificata secondo i giudici del riesame con l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da- parte dell'ufficio di ragioneria di quell'ente, avente sede in Palermo. Non rileva, invece, secondo il Tribunale, per l'aspetto in discussione, un'ipotesi di estorsione aggravata in danno di un funzionario della A.s.l. di Trapani, per la quale Lo SC è altresì indagato nel presente procedimento, poiché non si potrebbero ravvisare profili di connessione tra quello ed altri reati oggetto d'indagine, ancorché non ricompresi nella richiesta cautelare del Pubblico ministero.
2.2. Riguardo, invece, al merito dell'accusa, i giudici del riesame hanno escluso un quadro di gravità indiziaria per le ipotizzate associazioni, ritenendo, in estrema sintesi: a) che difetta la dimostrazione di una struttura organizzata, emergendo dagli atti soltanto singoli rapporti di amicizia o colleganza tra i soggetti coinvolti nelle vicende descritte, senza alcun organigramma о distinzione di ruoli;
b) che le iniziative illecite ipotizzate dall'accusa sono attribuibili per lo più al solo Lo SC e rappresentano soltanto esplicazione di una sua strategia clientelare, funzionale essenzialmente ad allargare il suo consenso elettorale, ma non necessariamente di rilevanza penale;
c) che le sole Аб 2 condotte sicuramente sussumibili in ipotesi di reato da costui poste in essere, ovvero due corruzioni proprie, sono state realizzate in concorso con soggetti non indicati nemmeno dalla pubblica accusa quali partecipi degli ipotizzati sodalizi. Si sarebbe trattato, insomma, soltanto di «accordi di natura politica» e di iniziative adottate da Lo SC e funzionali soltanto «a rafforzare il suo bacino di voti attraverso una politica clientelare e non già, come sostenuto dalla pubblica accusa, a imporre uomini di fiducia in posti delle istituzioni al fine di condizionarne l'operato». Peraltro ha aggiunto il Tribunale - l'influenza di - costui si sarebbe manifestata solo per il conferimento di «incarichi marginali in enti operanti nel solo territorio trapanese», perciò non idonei a «costituire un "contropotere" capace di sovvertire il regolare funzionamento delle istituzioni democratiche» (pagg. 23 - 25).
3. Impugna tale ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, articolando tre motivi di ricorso.
3.1. Con i primi due, sotto il profilo sia della violazione della relativa disciplina processuale che della contraddittorietà ed illogicità della motivazione, censura la statuizione del Tribunale in tema di competenza per territorio, per un duplice ordine di ragioni.
3.1.1. Per un verso, il peculato di cui al capo 8), da quei giudici individuato quale reato più grave e perciò dotato, ai fini che qui interessano, di vis actractiva, si sarebbe consumato non al momento dell'emissione dell'ordine di pagamento dei rimborsi, bensì in quello in cui le relative somme sono state indebitamente corrisposte dal deputato ai suoi correi. E, poiché dagli atti non è possibile stabilire dove ciò sia avvenuto, la competenza per territorio si sarebbe dovuta individuare in base al più grave dei reati connessi, in via progressivamente gradata, di cui sia noto il luogo di commissione: ovvero, nell'ipotesi in rassegna, due episodi di corruzione, consumati nel circondario di Trapani.
3.1.2. Ma, ancor prima, secondo la Procura ricorrente, la competenza per territorio spetterebbe al Tribunale di quest'ultima città, perché il più grave dei reati connessi è rappresentato dall'estorsione aggravata, ai sensi del capoverso dell'art. 629, cod. pen., ivi commessa in danno del direttore generale della Azienda sanitaria di quella provincia, per la quale Lo SC è indagato nel presente procedimento e dalla quale ha preso abbrivio l'indagine. La relazione di -si legge nel ricorso risiederebbe connessione di questo reato con gli altri - nell'«elevato valore strumentale rispetto all'ingerenza nell'attività degli organi della Pubblica Amministrazione nel delicato settore della sanità pubblica», in cui si sono sviluppate altre vicende oggetto d'indagine. 3 3.2. Con il terzo motivo, invece, l'autorità giudiziaria ricorrente lamenta l'insufficienza della motivazione dell'ordinanza con riferimento all'ipotizzata associazione segreta, riportando diversi brani di conversazioni intercettate ma del tutto pretermesse dal Tribunale, dalle quali invece si desumerebbe «il ruolo fondamentale di IN nell'associazione segreta e il progetto, da lui condiviso con Lo SC, di infiltrare uomini di fiducia nelle istituzioni locali, al fine di manovrarne le decisioni e pilotarne le scelte». A tale proposito, precisa che a IN si contesta di aver fatto parte non della "massoneria", come invece avrebbe male interpretato il Tribunale del riesame, bensì di un'associazione finalizzata alla commissione di diversi delitti contro la pubblica amministrazione e, ad un tempo, segreta, perché diretta a condizionare il funzionamento di enti territoriali ed altri enti pubblici, mediante la collocazione di persone di fiducia in posizioni di rilievo dei relativi apparati. Più specificamente, agli argomenti utilizzati dal Tribunale il ricorso replica che: l'importanza delle cariche è inversamente proporzionale all'ampiezza del territorio di riferimento, per cui anche incarichi in àmbito locale possono condizionarne la gestione, tanto più quando la maggior parte di essi fa riferimento ad unico centro d'imputazione d'interessi, qual è lo SC;
l'elemento della sovversione del regolare funzionamento delle istituzioni democratiche, la cui assenza è utilizzata nell'ordinanza per escludere la configurabilità del reato, non costituisce elemento strutturale dell'ipotizzato delitto associativo di cui alla legge n. 17 del 1982: sufficiente, a tal fine, è invece la volontà, sicuramente evincibile dagli atti, di influenzare il buon andamento delle istituzioni locali, piegandole ad interessi particolari;
lo scopo di incrementare il bacino elettorale rappresenta soltanto il fine ultimo dell'azione di Lo SC e dei suoi sodali, e può essere irrilevante dal punto di vista penale;
nello specifico, però, esso sarebbe stato perseguito pur di commettere reati contro la pubblica attraverso l'accordo sempre amministrazione, strumentali ad esso;
è irrilevante l'assenza di una ripartizione di ruoli all'interno dell'organismo associativo, sussistendo il reato in presenza anche di un'organizzazione minima e rudimentale, comprovata dai continui contatti tra gli ipotizzati aderenti;
-non ha alcuna rilevanza il fatto che le condotte corruttive siano state poste in essere da Lo SC in concorso con soggetti non ritenuti parte del sodalizio, ben potendo accadere che terzi a questo estranei partecipino a singoli reati- scopo. 4 我 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ancorché la questione di competenza sia fondata -sebbene per ragioni diverse da quelle rappresentate dall'autorità giudiziaria ricorrente è tuttavia assorbente l'infondatezza dei motivi con i quali è stata contestata la ritenuta assenza di gravità indiziaria, onde l'impugnazione proposta non può che essere disattesa.
2. Seguendo l'ordine di esposizione del ricorso, i primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto relativi alla medesima questione della competenza per territorio, sotto il duplice profilo dell'interpretazione della normativa di riferimento compiuta dal Tribunale del riesame e della motivazione posta a sostegno di essa.
2.1. L'ordinanza impugnata ha motivatamente escluso l'esistenza di un rapporto di connessione tra il delitto associativo e quello di estorsione in danno di un funzionario della A.s.l. di Trapani. Il ricorso si limita ad individuare un criterio di collegamento dal significato nient'affatto perspicuo («elevato valore strumentale rispetto all'ingerenza nell'attività degli organi della Pubblica Amministrazione nel delicato settore della sanità pubblica»), senza specificare le ragioni di tale ipotizzata relazione di strumentalità, ma, soprattutto, senza neppure descrivere detta condotta estorsiva, sì da consentire a questa Corte una compiuta valutazione sul punto. di cui è 2.2. Venendo ora all'ipotizzata connessione del delitto associativo - chiamato a rispondere IN con quello di peculato, rubricato al capo 8) dell'incolpazione provvisoria, a carico del suo coindagato Lo SC e di altre persone, essa, a differenza di quella con il delitto di estorsione, è stata ravvisata dai giudice del riesame, ai sensi non soltanto della lett. b) dell'art. 12, cod. proc. pen., per la ritenuta continuazione tra quei reati, ma anche a mente della successiva lett. c), in ragione di una connessione di natura teleologica. L'eventuale vincolo della continuazione tra quei reati, tuttavia, non rileva ai fini dello spostamento della competenza per connessione, non essendovi identità dei relativi indagati. Soltanto quando si tratti di connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cit., infatti, tale identità non è richiesta (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223), essendo necessaria, invece, nel caso della continuazione, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale, secondo le regole ordinarie della competenza (Sez. 2, n. 57927 del 20/11/2018, Rv. 275519). 5 Quanto alla connessione teleologica, però, i relativi presupposti non paiono ricorrere, già sol che si pongano a confronto gli scopi dell'ipotizzato sodalizio, quali delineati nel relativo capo d'incolpazione, e la singola vicenda oggetto del tratteggiato peculato: la quale, anzi, è la sola di tal genere tra i fatti oggetto d'addebito e, inoltre, appare eccentrica e nient'affatto funzionale alla occupazione, da parte di Lo SC, di posizioni-chiave all'interno delle istituzioni pubbliche locali, attraverso la collocazione in esse di persone di sua fiducia, col duplice obiettivo di controllare le scelte amministrative di quegli enti e di ampliare il proprio bacino elettorale, che invece rappresenta - secondo la stessa accusa lo scopo finale della ritenuta organizzazione criminale. Su tale punto, l'ordinanza impugnata non si sofferma affatto, sembrando quasi dare per scontata una tale relazione, che, invece, dev'essere dimostrata, seppur con gli elementi di cui il giudice può disporre in relazione alla fase del giudizio, laddove precedente alla compiuta cognizione dibattimentale. Il principio è stato più volte affermato da questa Corte riguardo ai presupposti della continuazione (tra le più recenti: Sez. 1, n. 12772 del 27/02/2019, Rv. 276178; Sez. 1, n. 30433 del 25/06/2018, Rv. 273524); ma è evidente che, per identità di ratio, esso dev'essere ribadito anche con riferimento a quelli dell'altro criterio legale di spostamento della competenza qui in rassegna, non ravvisandosi alcuna ragione per una diversa disciplina. -La configurabilità "in astratto" dei relativi presupposti locuzione sovente presente nella giurisprudenza di legittimità ed evocata anche nell'ordinanza impugnata dev'essere intesa soltanto nel senso che, laddove questi debbano - essere valutati in una fase anteriore alla decisione sul merito dell'accusa, l'affermazione degli stessi non può avvalersi di un corredo informativo ampio, qual è quello consegnato dall'istruzione dibattimentale, capace di darle concretezza;
non può detta formula, invece, essere utilizzata come clausola di esonero dall'obbligo, prim'ancora che di adeguata motivazione, di puntuale accertamento delle condizioni che radicano o meno la competenza in ordine ad un determinato fatto. Tanto premesso, il dato di riferimento, in tal specie di giudizio, non può che essere rappresentato dalla descrizione del fatto: contenuta nell'imputazione, qualora già formulata;
ovvero, in fase di indagini preliminari e nella materia cautelare, nell'atto d'incolpazione provvisorio. Nulla, peraltro, impedisce al giudice di tener conto, nella sua decisione sul punto, di altri dati emergenti dagli atti, ancorché estranei al nucleo essenziale dell'addebito; ma, quando l'imputazione o l'incolpazione, come sovente accade, non contengano la descrizione dei dati rivelatori del criterio di connessione, la decisione in punto di 6 Ao competenza deve dar conto delle concrete ragioni a sostegno dell'affermazione dell'esistenza di tale relazione fra i reati ipotizzati. Tutto questo manca nel provvedimento impugnato, ma anche nel ricorso, pur se la dedotta violazione di legge legittima le considerazioni svolte. Non di meno, come già s'è detto, risulta decisiva la constatazione dell'infondatezza del terzo motivo di ricorso, atteso che la questione di competenza territoriale che sia sollevata nel corso delle indagini preliminari, in sede d'impugnazione nell'ambito del sub-procedimento cautelare, esaurisce la propria efficacia in detta fase, non essendo pacificamente attributiva della competenza (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 17840 del 05/12/2018, dep. 2019, Rv. 275599), essendo pertanto assorbente la rilevata assenza del primo dei requisiti prescritti dall'art. 273, cod. proc. pen., per le ragioni di sequito esplicitate.
3. Ai fini della sussistenza di un'associazione segreta, ai sensi dell'art. 1, legge 25 gennaio 1982, n. 25, la "interferenza" della stessa sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali o di amministrazioni pubbliche deve coincidere con l'adozione di decisioni al di fuori delle sedi istituzionali, che vengano eseguite dai suddetti organi, così da realizzare un vero e proprio "contropotere", e non una mera influenza sulle scelte di questi ultimi (Sez. 5, n. 33146 del 26/03/2018, Romeo, Rv. 273839; Sez. 1, n. 40297 del 21/04/2017, non massimata). Nella fattispecie in esame, secondo quanto sostenuto dalla stessa Pubblica accusa, l'ipotizzata associazione coagulatasi intorno a Lo SC avrebbe avuto quale suo obiettivo, al più, solo quello di «manovrare le decisioni e pilotare le scelte di alcuni enti pubblici del luogo, e quindi di esercitare sugli stessi una mera influenza dall'interno, senza alcuna sostituzione di fatto dei relativi organi decisionali od imposizione agli stessi di determinazioni adottate altrove.
4. Analoga è la conclusione anche con riferimento alla doglianza concernente la negata sussistenza di un'associazione per delinquere comune. In sintesi, l'ordinanza impugnata evidenzia la carenza di una struttura associativa, ritenendo che dagli atti siano emersi soltanto contatti tra Lo SC e la galassia dei soggetti intorno a lui gravitanti, ed altresì che le decisioni da costui assunte fossero funzionali a soddisfare il suo esclusivo interesse ad ampliare il proprio pacchetto di voti, mancando, perciò, un comune progetto associativo. Il ricorso prova a contrastare tale assunto, allegando essenzialmente brani di dialoghi oggetto d'intercettazione tra Lo SC ed altri indagati, tra cui 7 AU IN, che il Tribunale del riesame avrebbe omesso di tenere nella dovuta considerazione. Da tali dialoghi, tuttavia, non emerge in modo evidente l'esistenza di una struttura organizzata, ancorché in forme rudimentali, ma con prospettiva di apprezzabile stabilità e con uno scopo condiviso tra i singoli partecipi, quantunque sorretti da motivi individuali differenti, ma consapevoli dell'altrui disponibilità ad adoperarsi per la realizzazione dell'obiettivo comune. Ne consegue che, in presenza di una fattispecie dalla materialità più sfumata, com'è quella tipizzata dall'art. 416, cod. pen., la lettura di tali emergenze istruttorie da parte dell'autorità giudiziaria ricorrente, seppur indubbiamente plausibile, non si presenta comunque capace di disarticolare l'impianto logico del provvedimento impugnato, ma si risolve sostanzialmente in una ricostruzione alternativa degli accadimenti, che esula dall'ambito di sindacato riservato al giudice di legittimità (sui cui limiti, con specifico riferimento alla materia delle misure cautelari, tra altre, Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Martino Rosati Andrea Tronci Andua drove Horafen DEPOSITATO IN CANCELLERIA] L 28 GEN 2020 IL CANCELLIERE EN NI 8