Sentenza 17 giugno 2008
Massime • 1
La messa in opera di un apparecchio radioricevente atto a captare le trasmissioni operative delle forze dell'ordine integra il reato di installazione di apparecchiature al fine di intercettare comunicazioni a distanza, previsto dagli artt. 617 bis e 623 bis cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2008, n. 29515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29515 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 17/06/2008
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1812
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 011228/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZZ FR, N. IL 20/09/1952;
avverso ORDINANZA del 22/01/2008 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. IACOVIELLO RA Mauro, (conformi).
OSSERVA
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, adito ex art.309 c.p.p., ha confermato il provvedimento impositivo della custodia in carcere emesso il 9.1.2008 dal G.I.P. di Rossano nei confronti di ZZ RA per violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 2, come sostituito dalla L. 31 luglio 2005, n.155, di conversione del D.L. 27 luglio 2005, n. 144).
Secondo il Tribunale del riesame era assodato, e risultava anche dalle investigazioni difensive, che l'indagato, dopo l'applicazione della misura di prevenzione, aveva fatto collocare intorno alla sua abitazione un sofisticato sistema di videosorveglianza e installato uno "scanner" radioricevente in grado di captare le comunicazioni delle forze di polizia. Tale comportamento era idoneo a suscitare allarme e contrario a norme di legge, in particolare al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che non consente a privati l'uso di apparati con fini di sorveglianza inerenti alla pubblica sicurezza. La strumentazione in possesso del ZZ era oltretutto largamente eccedente le necessità di tutela della sua proprietà, che peraltro non risultava avere mai subito intrusioni. Egli aveva quindi dato adito al sospetto di svolgere attività non consentite dalle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione e di avere installato gli apparati per prevenire sorprese da parte della polizia. Ricorre per cassazione la difesa, denunciando erronea applicazione della legge penale perché la ravvisata violazione del dovere "di rispettare le leggi" e "non dare ragione di sospetti", di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 5, comma 3, in quanto riconducibile al paradigma dell'"honeste vivere", non è qualificabile, al pari di altre prescrizioni di "genere", alla stregua di uno specifico "obbligo" penalmente sanzionato, come già chiarito dalla Corte Costituzionale con ordinanza 27.11/12.12.2003 n. 354. Sotto altro profilo, poiché la condotta è ritenuta sintomatica di ulteriori attività illecite, come la frequentazione di pregiudicati, mancava una congrua motivazione circa l'idoneità delle apparecchiature installate ad eludere efficacemente i controlli delle forze dell'ordine.
Va ritenuta - con le precisazioni che seguono l'infondatezza del ricorso. Infatti, la messa in opera di un apparecchio radioricevente atto a captare le trasmissioni operative delle forze dell'ordine integra il reato di installazione di apparecchiature al fine di intercettare comunicazioni a distanza, previsto dagli artt. 617 bis e 623 bis c.p., (Cass., Sez. 5^, 15.1/1.2.2008, Mineo). Tale violazione della norma penale comune integra necessariamente e contestualmente, per il sorvegliato speciale, l'inosservanza della specifica prescrizione di "rispettare le leggi", che accede alla misura di prevenzione. Nè può sostenersi che l'applicazione della sanzione prevista in tal caso dal L. n. 1423 del 1956, art. 9, finirebbe per duplicare indebitamente la pena comminata dal codice. Infatti, una risalente giurisprudenza costituzionale (Sent. 20/25.5.1970 n. 76) ha chiarito la piena compatibilità di tale doppia incriminazione con i principi stabiliti dalla Legge fondamentale: il fatto che il sottoposto alla sorveglianza speciale debba rispondere, insieme, di violazione degli obblighi particolari impostigli (art. 9) e di violazione della norma di diritto comune che prevede un reato non è irrazionale o discriminatorio, perché altra è la situazione soggettiva di chi commetta un reato rispetto a quella di chi lo commetta essendo sorvegliato speciale. In concreto poi, attesa la diversità dei beni protetti (l'inviolabilità dei segreti dall'art.617 bis c.p.; la sicurezza pubblica e la prevenzione dei reati dalla
L. n. 1423 del 1956, art. 9) e la non piena coincidenza dell'ambito materiale delle previsioni incriminatici non è configurabile un rapporto di specialità o, comunque, di assorbimento di una fattispecie nell'altra (cfr., per un'ipotesi analoga di concorso tra art. 9 e reato comune, Cass. Sez. 1^, 20.12.2001/5.2.2002, Lo Russo). Restano perciò irrilevanti le ulteriori questioni sollevate con il ricorso, che va respinto siccome infondato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 17 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2008