Sentenza 19 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/04/2002, n. 5678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5678 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
0062925 056 78 /02 REPUBB 6 8 E 9 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 N / O 4 I / Z 6 2 A . LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R R . T P S . I D G L E E R SEZIONE TRIBUTARIA D R.G.N. 2210.99 I A A S I D N R E Cron. 16916 S E E Magistrati:Composta dai T I T A N A E S E Dott. BRUNO SACCUCCI PRESIDENTE Rep. CONSIGLIERE Dott. GIOVANNI PAOLINI CC.14.1.02 Dott. EUGENIO AMARI CONSIGLIERE OGGETTO: processo CONSIGLIERE rel. Dott. VINCENZO DI NUBILA ricorso Dott. SALVATORE DI PALMA CONSIGLIERE copia all'ufficio ha pronunciato la seguente omissione SENTENZA inammissibilità sul ricorso proposto da: Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ricorrente
contro
N. 62925 AP VA E NT FE res. in Rapallo intimati, non costituiti avversO la sentenza n. 126 in data 4.12.97 della Commissione 73 Tributaria Regionale della Liguria, depositata in data 11.12.97; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14.1.2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto che ha concluso per Procuratore Generale Dott. FE SORRENTINO, l'accoglimento del ricorso;
rilevato, in fatto e in diritto:
1. I contribuenti indicati in epigrafe proponevano ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Chiavari, onde ottenere il rimborso dell'ICI versata in eccesso al comune di Chiavari. La Commissione Tributaria Provinciale respingeva i ricorsi nel merito, previa riunione, non rilevando alcun eccesso di versamento dalla documentazione in atti.
2. Proponevano appello il TO e la CA, sostenendo di avere allegato la documentazione necessaria fino dal primo grado. Si costituiva la Direzione Regionale delle Entrate ed eccepiva che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile, perchè non era stata inviata all'ufficio copia dello stesso.
3. La Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello, motivando nel senso che l'ufficio era comunque venuto a conoscenza 2 All della proposizione del ricorso;
nel merito, la richiesta di rimborso era giustificata.
4. Ha proposto ricorso per ON 1'Amministrazione Finanziaria dello Stato, deducendo due motivi: errata applicazione dell'art. 17 del D.P.R. n. 636.72, per non essere stata inviata copia dell'ufficio; violazione dell'art. 2697 Codice Civile per essere stata male valutata la documentazione. Il ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze deve essere 5. accolto sotto il primo profilo, in quanto manifestamente fondato. E' principio consolidato in giurisprudenza che il ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado deve essere accompagnato da una copia del medesimo, da consegnarsi о spedirsi all'ufficio impositore. Non è equipollente a tale consegna о spedizione la conoscenza comunque acquisita dall'ufficio in ordine alla proposizione del ricorso: vedi Cass. nn. 2735.00, 5058.98, 13876.99. Tale vizio è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento: Cass. n. 13876.99. Ciò implica accoglimento del ricorso per ON;
la causa può 6. essere decisa nel merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti, mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti in primo grado dai contribuenti 7. Le spese possono essere compensate, stante il diverso indirizzo seguito da varie commissioni tributarie di merito. POM LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel s dichiara inammissibili 1 ricorsi in primo grado dei merito contribuenti. Compensa le spese. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 14 gennaio 2002. IL PRESIDENTE DO . BRUNO SACCUCCIཐ ruex་ IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZO DI NUBILA 5 . 6 8 N 9 - E 1 / N B 4 / O . I 6 L Z L 2 . A A R R . . A B T I P . S A R D I T E G L 1 E E T 3 D R IL CANCELLERE C1 1 A I . S A M N N D E EN AT S E I T A DEPOSITATO IN CANCELLERIA N E S E Oggi 19 APR. 2002.... IL CANCH EN AT