Sentenza 18 dicembre 2008
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La querela può essere oggetto sia della surrogazione di copie che, ove non sia possibile provvedere in tal modo, della ricostituzione di atti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2008, n. 4942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4942 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 18/12/2008
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 4541
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 034278/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA IN N. IL 15/10/1956;
avverso SENTENZA del 04/04/2008 TRIBUNALE di CAGLIARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli Mario che ha concluso per il rigetto;
udito, per la parte civile, l'avv. Nati R.;
udito il difensore avv. Petrali Marco.
MOTIVI DELLA DECISIONE
OI IR ricorre per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Cagliari del 4.4.2008 che ne ha confermato la dichiarazione di responsabilità in ordine al delitto di ingiuria per avere offeso l'onore e il decoro di LI Marco, affermando nella lettera di contestazioni;
"mirato e finalizzato ad alterare le differenze inventariate allo scopo di fruire illegittimamente dei relativi incentivi" (in Cagliari l'11.8.2003).
Il ricorrente con il primo motivo deduce che la querela non è "atto del procedimento", talché illegittimamente, in appello, si è proceduto alla ricostituzione di essa ai sensi dell'art. 112 c.p.p. perché smarrita, vanificando un preciso punto di doglianza formulato con l'appello.
Deduce che l'atto allegato agli atti non può essere considerato come querela perché privo di sottoscrizione ed è stata irrituale la procedura di ricostituzione, mediante l'assunzione come testi di impiegati della segreteria della Procura della Repubblica. Se è una copia fedele anche l'originale era privo di sottoscrizione. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al rigetto della censura relativa alla prescrizione (triennale ex art.157 c.p.p., comma 5, novellato) del reato.
Con il terzo motivo lamenta che per due volte è stato omesso l'avviso dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M..
Lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 17 sollevata in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. perché non prevede un contraddittorio neppure cartolare, ne' la partecipazione dell'indagato.
Con l'ultimo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'esimente dell'esercizio di un diritto. Non è stata data risposta alle specifiche censure (che trascrive) formulate con l'appello. Osserva la Corte che il ricorso non merita accoglimento.
Invero, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché questa Sezione ha già avuto modo di precisare che "l'allegazione al ricorso della parte civile del verbale di deposito della querela, con le attestazioni della sua autenticità, non costituisce una produzione probatoria, che non sarebbe ammissibile nel giudizio di cassazione neppure con riferimento a una prova documentale, bensì un'attività intesa alla surrogazione, a norma dell'art. 112 cod. proc. pen., di un atto del procedimento andato smarrito. E questa attività pseudo istruttoria, intesa a ricostituire nella sua integralità il fascicolo degli atti del procedimento, è da ritenere consentita anche nel giudizio di cassazione, in particolare quando, è destinata a consentire la decisione su questioni processuali, rispetto alle quali il giudizio di legittimità si estende al fatto" (Sez. 5, Sentenza n. 3477 del 2000 - Presidente: letti G. Estensore: Nappi). È stata, dunque, espressamente ritenuta applicabile anche al verbale di deposito della querela la procedura di cui all'art. 112 c.p.p. e tale principio non può che essere applicabile alla stessa querela che condiziona la procedibilità dell'azione penale e deve essere inserita nel fascicolo per il dibattimento.
Quando non è possibile la surrogazione a norma dell'art. 112 c.p.p. il giudice deve provvedere ai sensi dell'art. 113 c.p.p. a ricostruire il "contenuto" dell'atto, compresa la presenza della sottoscrizione sull'originale depositato. Ed è ciò che hanno fatto i giudici dell'appello. Sì che anche il secondo profilo della censura è infondato.
Quanto al secondo motivo va rilevato che il giudice del merito ha correttamente applicato il principio giurisprudenziale consolidato di questa Corte e della Corte costituzionale secondo cui "i reati di competenza del giudice di pace, per i quali la previsione edittale concerne invariabilmente la pena pecuniaria (in alternativa alla quale può essere discrezionalmente irrogata, in alcuni casi soltanto, una pena "para-detentiva"), non costituiscono oggetto della norma di cui all'art. 157 cod. pen., comma 5. Nè varrebbe obiettare che il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52, comma 3 prevede l'applicazione esclusiva ed obbligatoria delle pene para-detentive nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale, giacché non si tratta di previsione legislativa corrispondente ad una o più fattispecie di reato, bensì di una disposizione particolare, legata ad una specifica condizione soggettiva e indipendente dal titolo del reato in contestazione. Tale norma non contraddice pertanto la regola generale, ancora valida nell'ordinamento vigente, secondo cui i reati di competenza del giudice di pace si contrassegnano per essere sempre punibili con la pena pecuniaria (sia pur suscettibile, in dati casi e a certe condizioni, di cedere il passo ad una sanzione "para- detentiva")". Talché "in definitiva, il regime prescrizionale dei reati di competenza del giudice di pace deve essere ricondotto all'ambito applicativo dell'art. 157 cod. pen., comma 1" (Corte Cost., sent. n. 2 del 18 gennaio 2008). Pertanto, al reato contestato all'imputato è applicabile la prescrizione di cinque anni - prorogabile della metà. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato perché il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 17 - con una disciplina analoga a quella già
prevista per il procedimento pretorile, che è stata già ritenuta conforme alla Costituzione in relazione alle stesse esigenze di semplificazione che caratterizzano il rito dinanzi al G.d.p. (Corte cost., sent. n. 123 del 1993. V., anche, Corte cost, ord. n. 42 del 2007) - non prevede alcun contraddittorio con l'indagato a seguito dell'opposizione all'archiviazione.
Infine, l'ultimo motivo, là dove non è inammissibile in quanto presuppone una rivalutazione in sede di legittimità di elementi probatori, è infondato perché la Corte territoriale ha escluso l'applicabilità dell'esimente invocata con adeguata e logica motivazione che si sottrae a qualsiasi censura in sede di legittimità In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che l'imputato ha reso il LI destinatario di affermazioni lesive del suo onore e della sua reputazione, quali certamente devono ritenersi quelle con cui un soggetto venga accusato di aver ordito una truffa, sulla base di addebiti risultati infondati, non essendo emersa la corrispondenza al vero di quanto riportato nella contestazione d'addebito circa la condotta truffaldina del LI. Inoltre, gli addebiti stessi sono stati prospettati "in termini e toni non eventuali ed ipotetici, quali si addicevano ad un fatto che era ancora oggetto di verifica e tali quindi, da rappresentare come certo un illecito che, invece, doveva essere ancora oggetto di accertamento, quindi, una contestazione di illecito fatta in modo incauto, non tempestivo e con tenore assertivo". Talché, correttamente è stata esclusa la sussistenza della scriminante anche solo a livello putativo, "non avendo il OI certo ignorato quanto appena osservato, ossia che quell'illecito che egli attribuiva al LI come certo, era in realtà tutto da dimostrare".
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di quelle sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 2.200,00 oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2009