Sentenza 10 agosto 1999
Massime • 1
Il distacco del lavoratore non comporta una novazione soggettiva ed il sorgere di un nuovo rapporto con il beneficiario della prestazione lavorativa, ma solo una modificazione nell'esecuzione dello stesso rapporto, nel senso che l'obbligazione del lavoratore di prestare la propria opera viene (temporaneamente) adempiuta non in favore del datore di lavoro ma in favore del soggetto (cui sono attribuiti i connessi poteri direttivi e disciplinari) presso il quale il datore medesimo ha disposto il distacco del dipendente; sicché il datore di lavoro distaccante rimane il soggetto tenuto all'adempimento degli obblighi previdenziali derivanti dal rapporto di lavoro ed a corrispondere al lavoratore la retribuzione, a meno che il rapporto di lavoro non sia stato sospeso per dar luogo ad un nuovo rapporto col beneficiario della prestazione di lavoro.
Commentario • 1
- 1. Diritti del lavoratore distaccato nella P.A. (Cass. n. 20724/2012)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 4 dicembre 2012
1. Questione Il Tribunale dichiara la propria incompetenza per territorio, in merito al giudizio relativo al licenziamento irrogato dalla Direzione regionale della Puglia della Agenzia delle Entrate al dipendente dell'Agenzia stessa, originariamente incardinato e messo successivamente in posizione di distacco presso la Direzione provinciale di Brindisi -Ufficio Puglia -. Il Tribunale precisa che: 1) nell'ipotesi, che ricorre nella specie, in cui un dipendente pubblico si trovi a rendere la prestazione presso un ufficio diverso da quello di appartenenza, in base ad un provvedimento temporaneo di assegnazione quale è il distacco, competente a conoscere della controversia instaurata dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/1999, n. 8567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8567 |
| Data del deposito : | 10 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente
Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere
Dott. Luciano VIGOLO Consigliere
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere
Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ALFA COSTRUZIONI s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore Franco Bernardi, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 9, presso l'avv. Enrico Luberto, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI RD CL, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Pisanelli n. 2, presso l'avv. Fabio M. Guidaldi, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 894/96 del Tribunale di Velletri in data 17 giugno 1996, depositata il 16 luglio 1996 (R.G. n. 728/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 gennaio 1999 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Enrico Luberto;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 31 gennaio 1996 il Pretore di Velletri, sede distaccata di Genzano di Roma, accogliendo la domanda proposta da CL Di NA nei confronti della s.r.l. Alfa Costruzione, dichiarava la inefficacia del licenziamento intimato da detta società al Di NA e ordinava alla convenuta di reintegrare l'attore nel posto di lavoro con la qualifica di muratore di prima, condannandola a versare al lavoratore le retribuzioni non corrisposte.
Tale decisione, appellata dalla soccombente, è stata parzialmente riformata dal Tribunale di quel capoluogo con sentenza del 17 giugno/16 luglio 1996, che ha contenuto la condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate sino al 31 gennaio 1996, data in cui era stato intimato al lavoratore un secondo recesso.
Ha osservato il Tribunale, per quanto ancora rileva in questa sede, che le deduzioni svolte dall'attore nel formulare le conclusioni e dirette a spiegare con il comando o il distacco ovvero con l'appartenenza di tutte le società coinvolte ad un unico centro direttivo ovvero con l'interposizione vietata, come il Di NA, pur alle dipendenze dell'Alfa Costruzioni, avesse potuto lavorare in altri cantieri gestiti da soggetti diversi, non costituivano fatti nuovi comportanti inammissibili modifiche della domanda proposta, e che comunque il primo giudice non aveva fatto riferimento a dette ipotesi per affermare la sussistenza del rapporto di lavoro in questione. Ha ritenuto quindi provato attraverso le risultanze di cause il rapporto di lavoro e il licenziamento orale del Di NA, e che il recesso cosi intimato era inefficace e non poteva portare alla risoluzione del rapporto di lavoro, con la conseguente permanenza dell'obbligazione retributiva a carico del datore di lavoro.
La soc. Alfa Costruzioni, ora in liquidazione, ha richiesto la cassazione della sentenza del Tribunale, formulando tre motivi. Il lavoratore resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 101 e 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. e sostiene che il Tribunale aveva fatto proprie le ipotesi attribuite al Pretore del comando ovvero del distacco del Di NA, cosi accogliendo un inammissibile mutamento della domanda. Assume che la sentenza impugnata si presenta illogica dal momento che, accertata la distinzione fra le due società Alfa Costruzioni e S.TE.ED. e lo svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultima rimasta estranea al processo, non si riesce a comprendere come possa essere ritenuta pacifica l'esistenza di un rapporto di lavoro anche se effettuato in diversi cantieri.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., travisamento delle risultanze istruttorie e assoluta pretermissione di risultanze fondamentali". Si duole che la sentenza impugnata abbia tralasciato qualsiasi valutazione in ordine a circostanze di fatto che potevano essere considerate favorevoli ad essa società e, in particolare che non abbia esaminato alcune deduzioni, precisamente che non era vero che, come affermato nella sentenza di primo grado, in via Garibaldi vi fosse la sede effettiva, anche se non legale della società Alfa e che abbia invece attribuito "estrema rilevanza" alla circostanza concernente gli assegni bancari versati al lavoratore, ritenuti mezzi di pagamento della retribuzione.
Questi due motivi, che possono essere congiuntamente trattati, considerata la connessione fra le argomentazioni dedotte a loro sostegno, sono infondati.
Come è noto la causa petendi è il fatto da cui sorge il diritto che l'attore pretende far valere in giudizio, o il rapporto giuridico da cui quel diritto viene fatto derivare, e secondo costante giurisprudenza si ha mutamento della causa petendi - con conseguente introduzione di una domanda nuova preclusa nel rito del lavoro (e ora anche in quello ordinario a seguito della riforma del 1990) - quando, con la deduzione di elementi e circostanze non prospettate in precedenza, si modifichi il fatto costitutivo del diritto azionato in giudizio e si inserisca nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, che alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia (v. fra le tante Cass. 17 dicembre 1997 n. 12764), e non anche quando sia modificato il profilo giuridico o la norma alla stregua della quale il fatto costitutivo venga dedotto (Cass. 12 dicembre 1997 n. 12574). Autorevole dottrina afferma che per stabilire se il riferimento a fatti diversi comporti mutamento della causa petendi occorre verificare, con un'indagine, che è di diritto sostanziale, se il fatto diverso fonda un diritto diverso, oppure lo stesso diritto.
Orbene la circostanza del comando o distacco del lavoratore presso altra azienda, che la società ricorrente sostiene essere stata dedotta dal medesimo prestatore di lavoro, dopo che era stato instaurato il giudizio, attenendo alle modalità di esecuzione della prestazione di lavoro, non implica, come ha già evidenziato la sentenza impugnata, modifiche dei fatti costitutivi della pretesa dedotta dall'attore, avente ad oggetto l'accertamento della esistenza del rapporto di lavoro con la società odierna ricorrente (la quale sarebbe stata quella distaccante) e la inefficacia del licenziamento dalla stessa intimato. Come si è già rilevato (v. Cass. 26 maggio 1993 n. 5907, Cass. 2 gennaio 199 5 n. 5), il distacco del lavoratore non comporta una novazione soggettiva e il sorgere di un nuovo rapporto con il beneficiario della prestazione lavorativa, ma solo una modificazione nell'esecuzione dello stesso, nel senso che l'obbligazione del lavoratore di prestare la propria opera viene (temporaneamente) adempiuta non in favore del datore di lavoro ma in favore del soggetto (cui sono attribuiti i connessi poteri direttivi e disciplinari) presso il quale il datore medesimo ha disposto il distacco del dipendente. Il datore di lavoro distaccante rimane il soggetto tenuto all'adempimento degli obblighi previdenziali derivanti dal rapporto di lavoro (Cass. 11 marzo 1993 n. 2910) e a corrispondere al lavoratore la retribuzione (Cass. 3 dicembre 1986 n. 7161), a meno che il rapporto di lavoro non sia stato sospeso per dar luogo ad un nuovo rapporto col beneficiario della prestazione di lavoro (Cass. 8 ottobre 1991 n. 10556). Il Tribunale, dopo avere rilevato che il Pretore non aveva fatto alcun riferimento alla ipotesi del distacco del lavoratore, ma a limitarsi all'affermazione della sussistenza di un rapporto di lavoro del Di NA alle dipendenze della soc. Alfa Costruzioni, ha confermato tale statuizione, ritenendo concludente, con argomentazioni logiche e coerenti, ai fini della dimostrazione di tale rapporto di lavoro, la circostanza documentalmente provata che il Di NA era stato sempre retribuito dalla società odierna ricorrente (con ventisei assegni di conto corrente bancario, dei quali dodici di importo di lire 650.000 ciascuno e gli altri per somme di poco superiori, il primo emesso dalla Alfa Costruzioni s.r.l. e gli altri da VA Di IO, che l'amministratore della medesima società aveva dichiarato essere sua figlia) e quella del licenziamento, intimato oralmente da RO Di IO, che come dallo stesso affermato e per ammissione del legale rappresentante dell'Alfa Costruzione, era assistente di cantiere e coniuge del legale rappresentante della medesima società. E in coerenza con tale accertamento il Tribunale ha considerato superflua la verifica della esistenza o meno di un distacco o comando del Di NA presso il cantiere di altra società, la S.TE.ED., e se quest'ultima società e la Alfa Costruzioni appartenessero (o meno) ad uno stesso gruppo o facessero capo ad uno stesso centro direttivo, non derivando conseguenze da tali circostanze sulla identificazione del soggetto datore di lavoro del Di NA e osservando inoltre che l'espletamento da parte di costui dell'attività lavorativa nel cantiere dell'altra società non valesse a dimostrare che lo stesso fosse alle dipendenze della S.TE.ED.
Per quanto concerne il rilievo della ubicazione della sede legale della soc. Alfa Costruzione non coincidente con quella della S.TE.ED., che la ricorrente deduce essere stato assolutamente pretermesso dalla sentenza impugnata, esso è inammissibile per mancanza di decisività, avendo il Tribunale, come già innanzi accennato, ritenuto che non era necessario accertare ai fini della decisione il rapporto se vi fosse un collegamento fra le due società.
Mentre per quanto riguarda la doglianza relativa al difetto di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla omessa valutazione della deposizione del legale rappresentante della S.TE.ED., per disattenderla basta richiamare il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (v. ex multis Cass. 25 maggio 1995 n. 5748), secondo cui al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata;
come appunto nella specie, in cui il pagamento della retribuzione al Di NA ad opera della soc. S.TE.ED., secondo quanto riferito nella sua deposizione dal legale rappresentante della medesima società, è incompatibile con la diversa circostanza affermata sul punto nella sentenza impugnata.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione degli artt. 2 legge 108 del 1990 e 112 cod. proc. civ. e sostiene che mancando il requisito dimensionale dei quindici dipendenti e avendo il Di NA invocato in via esclusiva l'applicazione del denunciato art. 2, il giudice del merito non avrebbe potuto disporre la reintegrazione del lavoratore licenziato nel posto di lavoro. Anche quest'ultimo motivo è infondato. il Tribunale ha accertato che il licenziamento era stato comunicato oralmente al dipendente e quindi condannando la soc. Alfa Costruzioni al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dopo il recesso e sino alla intimazione dell'altro licenziamento adottato (30 agosto 1993), ha fatto corretta applicazione del principio elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte (v. fra le altre Cass. 10 novembre 1997 n. 11094), secondo cui nell'ambito della applicazione della tutela obbligatoria di cui alle leggi 15 luglio 1966 n. 604 e 11 maggio 1990 n. 108, il licenziamento intimato in detta forma, in contrasto con la previsione di cui all'art. 2, primo comma, della citata legge n. 604 come sostituito dall'art. 2 della legge n. 108 del 1990, deve ritenersi giuridicamente inesistente (in altra pronuncia di questa Corte, v. Cass. 23 giugno 1997 n. 5596, si parla, in base alla formulazione della legge, di inefficacia) e perciò inidoneo ad incidere sulla continuità giuridica del rapporto di lavoro, con il conseguente diritto del lavoratore alla corresponsione di tutte le retribuzioni perdute a causa del recesso. Il ricorso va dunque rigettato e la società ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, è tenuta alla rifusione in favore dell'altra parte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in lire 10.000, oltre a lire 2.000.000=(duemilioni) per onorari. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 1999