Sentenza 7 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2002, n. 8309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8309 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 830 9 /0 2 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION Oggetto Lavoro Composta dagli Magistrati: Dott. Stefano Presidente CICIRETTI R.G.N. 6498/01 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron. 22767 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Rep. . .. Dott Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. 03/04/02 Dott. Guido VIDIRI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA IN CASSAZIONE UFFICIO COPIE S ENTENZA Richiesta copla studic dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti € 4,55 TO AT, elettivamente domiciliata in ROMA 7619 002 IL CANCELLIERE presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONINO ARIZIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEL TESORO, MINISTERO DELL'INTERNO; - intimati avverso la sentenza n. 549/00 del Tribunale di MESSINA, depositata il 11/12/00 R.G. N. 652/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2002 Consigliere Dott. Guido 1404 udienza del 03/04/02 dal -1- VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso al Pretore di Messina depositato in data 1996, RI NU chiedeva il 3 dicembre del proprio diritto a percepire a riconoscimento carico del Ministero del Tesoro l'indennità di accompagnamento, negata all'esito del procedimento amministrativo. Dopo la costituzione del Ministero e l'espletamento di una consulenza d'ufficio, il Pretore dichiarava la NU RI inabile nella misura dell'80% e rigettava la domanda volta al conseguimento della Guists Value indennità di accompagnamento. Guicho Avverso tale sentenza proponeva appello NU RI. Dopo la costituzione del Ministero dell'Interno, al quale l'atto di appello veniva notificato malgrado nell'intestazione il gravame risultasse proposto nei confronti del Ministero del Tesoro, il Tribunale di Messina fissava il termine perentorio di giorni quaranta per la notifica del ricorso in appello anche al Ministero del Tesoro. Con sentenza dell'll dichiarava inammissibile dicembre 2000 il Tribunale il ricorso in appello osservando che a seguito dell'applicazione alla fattispecie in esame del d.p.r. n. 689 del 1994 doveva ritenersi legittimato passivo 1 in giudizio solo il Ministero del Tesoro per cui, non adempiuto avendo la NU all'ordinanza di contraddittorio, integrazione del doveva trovare applicazione il disposto dell'art. 331, comma secondo, c.p.c. Avverso tale sentenza RI NU propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Non si sono costituiti in giudizio nè il Ministero del Tesoro nè il Ministero dell'Interno. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la NU denunzia Guido Viole violazione e falsa applicazione dell'art. 331, comma 2, c.p.c. lamentando che il giudice di secondo grado la disposizione di cui ha errato nell'applicare all'art. 331, 2 comma c.p.c. alla fattispecie in ' oggetto. Ed invero, deduce la NU l'atto di appello, depositato in data 5 maggio 1998, è stato regolarmente notificato in data 3 luglio 1998 al Ministero del Tesoro come emerge nella relata di notifica del suddetto atto. Ne consegue che la impugnata sentenza si presenta "giuridicamente inesatta e come tale va integralmente annullata". Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. Ed invero, dagli atti di causa emerge che l'appello della assicurata è stato ritualmente notificato anche 2 al Ministero del Tesoro nella data specificata dalla stessa ricorrente, e cioè in data 3 luglio 1998. Ne consegue che, essendo stato il suddetto Ministero regolarmente evocato in giudizio, il Tribunale non poteva disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi del disposto dell'art. 331 c.p.c. nè, conseguentemente, poteva dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione alla stregua del secondo comma del suddetto articolo. Doveva di contro il Tribunale esaminare la richiesta avanzata in relazione all'indennità di accompagnamento da NU qui . . RI. La sentenza impugnata va pertanto cassata ed essendo indispensabili nuovi accertamenti di fatto la causa va, ex art. 384 c.p.c., rimessa ad un nuovo giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di Catania, che procederà a riesaminare la domanda della NU. Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Catania giudizio di anche per le spese del presente cassazione. 3 aprile Così deciso in Roma il 3 marzo 2002. UI Vidu ta mo che IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE 5 3 3 . N 3 8 - 7 - 1 1 E G G L E L A L E D R D I T I O A O T S N I I S L E D L R E 1 A ' T . 0 E I S , T G E R O R N O D P G A S S E I S , A T A A S I д ее O , L T D O M O L S E A D D B T A I I P N N I IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 7616.2002 IL CANC