Sentenza 7 ottobre 2004
Massime • 1
Nonostante la mancata previsione che la relazione di notifica fa fede sino a querela di falso, il giudice non può liberamente valutare tale atto, il quale conserva la qualità di atto pubblico con carattere fidefaciente. Ne consegue che la parte che vuole addurre la falsità delle modalità di notificazione attestate dall'ufficiale notificatore non può provarla se non dimostrando rigorosamente che il pubblico ufficiale è incorso nel reato di cui all'art. 479 cod. pen.
Commentario • 1
- 1. Atto del pubblico ufficiale non ha fede privilegiata nel processo penale (Cass. 1361/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 gennaio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/10/2004, n. 44687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44687 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 07/10/2004
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 1884
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 37795/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE CO OV, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 30.6.2003 dalla corte d'appello di Milano;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. FAVALLI Mario, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 30.6.2003 la corte d'appello di Milano ha confermato integralmente quella resa in data 8.7.2002 dal tribunale monocratico di Sondrio, che aveva dichiarato OV LE OS colpevole dei seguenti reati:
a) art. 20 lett. c) legge 47/1985, per aver realizzato in zona vincolata opere senza concessione edilizia (una soletta in cemento armato e muri perimetrali in elevazione);
b) art. 96 lett. f) R.D. 25.7.1904 n. 523 (t.u. sulle opere idrauliche) in relazione all'art. 374 legge 20.3.1865 n. 2248 all. f), per aver realizzato il manufatto suddetto a distanza inferiore a metri 10 dal piede esterno dell'argine del torrente "Caronella" (lavori sospesi il 3.5.2000);
e per l'effetto l'aveva condannato alla pena (sospesa) di giorni sette di arresto ed euro 10.500 di ammenda, con ordine di demolizione del manufatto abusivo.
2- Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo:
2.1 - nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio davanti alla corte d'appello, perché il plico era stato consegnato al domicilio di LE OS a mani della nuora. OR OR, erroneamente qualificata come dipendente;
2.2 - illogicità di motivazione laddove la corte di merito ha omesso di considerare la censura relativa al difetto di correlazione tra imputazione (che contestava l'illecita costruzione di un manufatto costruito nella fascia di rispetto entro 50 metri dal fiume Adda) e sentenza (che ha condannato per l'illecita costruzione di un manufatto costruito a meno di 10 metri dal torrente Caronella);
2.3 - illogicità ed erroneità di motivazione laddove la sentenza impugnata ha negato il carattere pertinenziale del manufatto. In data 30.9.2004 il difensore ha chiesto la sospensione del processo giacché l'imputato ha presentato istanza di sanatoria ai sensi della recente legge sul condono edilizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Va anzitutto disattesa l'istanza di sospensione. Si tratta infatti di costruzione senza concessione in zona sottoposta a vincolo, che - come tale - non è suscettibile di sanatoria edilizia a norma dell'art. 32, comma 26, lett. a), decreto legge 30.9.2003 n. 269; con la conseguenza che non è applicabile la sospensione dei procedimenti prevista dall'art. 44 legge 47/1985, così come richiamato dal suddetto decreto.
4 - Quanto alla eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, essa è destituita di fondamento giuridico.
4.1 - Va premesso che la notificazione è avvenuta tempestivamente a mezzo del servizio postale. L'agente postale ha recapitato il piego al domicilio dell'imputato, consegnandolo a mani di OR OR, qualificata "nuora, al servizio del destinatario", la quale ha sottoscritto l'avviso di ricevimento e il registro di consegna. In sostanza, il difensore contesta a) che la nuora fosse "al servizio" di LE OS, posto che questi è pensionato e non ha dipendenti, b) che la nuora fosse convivente col medesimo;
e da queste premesse deduce la nullità della notifica.
4.2 - Ma la tesi è infondata.
La fattispecie è disciplinata dalla legge 20.11.1992 n. 890, e in particolare dall'art. 7.
Secondo questa disciplina, dopo che l'ufficiale giudiziario ha consegnato copia dell'atto da notificare all'ufficio postale, l'agente postale consegna il piego nelle mani del destinatario (comma 1); se non può consegnarlo personalmente al destinatario, lo consegna a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il medesimo, ovvero a persona addetta alla casa o a servizio dello stesso destinatario (comma 2); il consegnatario deve sottoscrivere l'avviso di ricevimento e il registro di consegna, con la particolarità che quando la consegna avviene in mani di persona diversa dal destinatario, si deve aggiungere anche la specificazione della qualità rivestita dalla medesima (es. familiare, addetto alla casa, al servizio del destinatario), con l'aggiunta, se si tratta di familiare, del rapporto di convivenza col destinatario, anche temporaneo (comma 4).
Com'è evidente, gli adempimenti richiesti dal legislatore tendono ad assicurare che il contenuto dell'atto da notificare entri nella sfera di conoscibilità del destinatario, o perché consegnato in sue mani o perché consegnato a persone che, per rapporti familiari o di lavoro, sono comunque tenute a distribuirgli la posta ricevuta. A tal fine il legislatore conferisce all'agente postale (nè più ne' meno che all'ufficiale giudiziario che procede alle notificazioni in via diretta) la funzione di certificare le modalità concrete in cui la notificazione è avvenuta. Ne consegue che anche la notificazione a mezzo del servizio postale è atto pubblico fidefacente, atteso che è tale ogni atto caratterizzato dalla sua destinazione originaria alla prova, cioè dall'essere precostituito a garanzia della pubblica fede.
In altri termini la notificazione a mezzo del servizio postale è atto pubblico fidefacente perché è redatta da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio della sua speciale funzione certificatrice, a provare i fatti che lo stesso riferisce come da lui visti, uditi o direttamente compiuti (per la nozione di atto pubblico fidefacente nel settore penale v. Cass. Sez. 6^, n. 10414 del 17.7.1990, Bettinelli, rv. 184934; Cass. Sez. 5^, n. 2837 del 2.4.1983, Andronaco, rv. 158265; Cass. Sez. 5^, n. 10654 del 24.10.1991, D'Ascenzio, rv. 188307). Nè potrebbe obiettarsi che la qualità di pubblico ufficiale dell'agente postale e la natura della pubblica funzione certificatrice a lui attribuita è venuta meno a seguito della trasformazione dell'Amministrazione autonoma delle Poste e delle Telecomunicazioni prima in Ente Poste Italiane e poi in società per azioni. Invero, la giurisprudenza costante di questa corte ha chiarito che la privatizzazione dell'ente non muta la qualità del suo servizio, quando esso sia sempre disciplinato da una normativa pubblicistica e connotato da finalità pubbliche, anche se perseguite con strumenti di diritto privato propri della società per azioni;
con la conseguenza che la valutazione della qualifica spettante all'agente postale deve essere fatta in concreto secondo il criterio oggettivo-funzionale dell'attività svolta e non secondo il criterio soggettivo della sua appartenenza organica (cfr. Cass. Sez. 6^, n. 10138 del 25.9.1998, Volpi, 211570; Cass. Sez. 5^. n. 3282 del 16.3.2000, Ferrara, rv. 215589). Anche le Sezioni Unite, allorché sono intervenute per chiarire la distinzione tra incaricato di pubblico servizio e pubblico ufficiale, hanno ribadito la caratterizzazione di quest'ultimo in base ai poteri autoritativi o certificativi a lui intestati (n. 7958 dell'11.7.1992, Delogu, rv. 191172).
4.3 - Date queste premesse, ne deriva che la parte processuale non può provare la falsità delle modalità di notificazione attestate dall'agente postale se non dimostrando rigorosamente che il pubblico ufficiale è incorso nel reato di cui all'art. 479 c.p.: si potrebbe dire, in sostanza, se non attingendo in sede penale un risultato analogo a quello raggiungibile in sede civilistica attraverso la querela di falso.
Non ha infatti rilievo la circostanza che il vigente codice di rito non contenga all'art. 168 la disposizione del codice abrogato (art. 176) secondo cui la relazione di notifica "fa fede fino ad impugnazione di falso (di cui agli artt. 215 e ss.) per quanto l'ufficiale che eseguì la notificazione attesta aver fatto o essere avvenuto in sua presenza".
Invero - come ha correttamente osservato questa corte - tale circostanza "non significa che il giudice possa liberamente valutare la falsità di un estremo documentato dalla relazione, sulla base di quanto adduce la parte, e, quindi, non implica la soppressione della natura fidefaciente dell'atto pubblico con conseguente potere del giudice di procedere a libera valutazione non solo del contenuto degli atti ma degli stessi elementi ai quali l'art. 2700 cod, civ. assegna rilievo pubblicistico, ma implica semplicemente la caduta dell'incidente di falso in omaggio alla direttiva della massima semplificazione nello svolgimento del processo. Ne consegue che restano pur sempre ferme, e quindi sottratte alla libera valutazione del giudice, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., le attestazioni concernenti i fatti compiuti dal pubblico ufficiale notificatore o quelli avvenuti al suo cospetto mentre resta estranea all'ambito della fede privilegiata la verità intrinseca delle circostanze di fatto e degli accadimenti non percepiti direttamente dall'ufficiale giudiziario ma appresi per mezzo di informazioni fornite dal destinatario o dal consegnatario della copia dell'atto di notifica ovvero anche da terzi" (Cass. Sez. 6^, n. 9759 del 30.7.1999, Piccione e altro, rv. 214321).
4.4 - In particolare, nel caso di specie, l'imputato non può invalidare la notificazione eseguita dall'agente postale semplicemente asserendo che la nuora consegnataria del plico non era al servizio del destinatario.
Considerato poi che i rapporti qualificati col destinatario rilevanti ai fini della notifica sono alternativamente quello di convivenza familiare o quello di dipendenza lavorativa, e atteso che nel caso concreto la nuora è stata dichiarata al servizio del destinatario, è invece irrilevante che la medesima non fosse anche con lui convivente, giacché il requisito della convivenza è richiesto solo in relazione al rapporto di parentela. E ciò a prescindere dalla considerazione che detta circostanza non può essere provata da un semplice stato di famiglia anagrafico, di per sè non indicativo della convivenza.
4.5 - In conclusione, la notificazione all'imputato LE OS del decreto di citazione in appello è perfettamente valida, sia perché sono state rispettate le disposizioni circa la persona a cui doveva essere consegnata la copia del plico, sia perché non è stata violata neppure la disciplina relativa alla attestazione del rapporto qualificato che intercorreva tra la persona consegnataria e il destinatario.
Per conseguenza, da una parte non risulta applicabile la norma di cui all'art. 171 lett. d) c.p.p., e dall'altra non possono dirsi violati i diritti di difesa e di intervento generalmente tutelati dagli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p.. 5 - Manifestamente infondato è poi il secondo motivo di ricorso (n. 2.2).
Nessun difetto di correlazione sussiste tra imputazione e sentenza, posto che la prima contestava l'illiceità del manufatto perché costruito sia nella fascia di rispetto entro 50 metri dal fiume Adda, sia a meno di dieci metri dal torrente Caronella, mentre la sentenza di primo grado ha condannato l'imputato solo per il secondo profilo. La correlazione invece sussiste perché nell'ambito fattuale più ampio della imputazione era compreso anche quello più ristretto per cui è intervenuta condanna.
Trattandosi di censura del tutto infondata in linea di diritto non rileva che la corte di appello non l'abbia presa in considerazione.
6 - Infine non può essere accolto l'ultimo motivo di ricorso in ordine alla asserita natura pertinenziale del manufatto (n. 2.3). Vero è che sul punto la sentenza impugnata ha motivato in modo improprio e illegittimo, laddove, disattendendo implicitamente la qualificazione pertinenziale riconosciuta dal primo giudice, ha osservato che "l'opera - in quanto illecitamente realizzata in dispregio delle distanze minime dall'effettivo corso d'acqua - non può affatto essere giustificata e catalogata accessoria pertinenza". Ma è altrettanto vero che - come aveva correttamente osservato la sentenza di primo grado - anche le opere pertinenziali sono soggette a concessione edilizia ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a) D.L. 23.1.1982 n. 9, convertito in legge 25.3.1982 n. 94, quando non siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti o siano realizzate in zona sottoposta a vincolo ambientale. Nel caso di specie, l'intervento, privo del titolo concessorio, non solo era stato realizzato in zona vincolata ma era anche in contrasto col punto 42.7 delle norme tecniche di attuazione allegate al piano regolatore (pag. 3 della sentenza del tribunale).
In tal senso va rettificata ai sensi dell'art. 619 c.p.p., la motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata.
7 - Il ricorso va quindi respinto. Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2004