Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2001, n. 4783
CASS
Sentenza 2 aprile 2001

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La morte di un soggetto, causata in modo immediato dall'altrui atto illecito, non fa acquistare al defunto - e quindi non fa trasmettere agli eredi - ne' il diritto al risarcimento del danno biologico, ne' quello al risarcimento del danno per perdita della vita. Nel caso, invece, che tra il fatto illecito e la morte sussista uno "spatium vivendi", indipendentemente dalla durata dello stesso, il giudice deve motivare sulla rilevanza e l'incidenza del fatto "durata" in ordine alla valutazione dell'esistenza ("an") e della consistenza ("quantum") del danno e se detta valutazione è positiva deve riconoscersi la trasmissibilità del danno biologico "jure hereditatis".

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2001, n. 4783
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4783
Data del deposito : 2 aprile 2001

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