Sentenza 23 settembre 2010
Massime • 1
In caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione di una sentenza inappellabile del giudice di pace, il giudice di rinvio va individuato in altro giudice di pace appartenente al medesimo ufficio. (Fattispecie relativa a ricordo del P.G. avverso sentenza di assoluzione dal reato di cui all'art. 10 bis D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2010, n. 36216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36216 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 23/09/2010
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 747
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 1295/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA;
nei confronti di:
1) HH ME, N. IL *02/02/1985*;
avverso la sentenza n. 854/2009 GIUDICE DI PACE di ANCONA, del 12/11/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gialanella Antonio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Il Procuratore Generale della Repubblica di Ancona, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace della stessa città, deliberata il 12 novembre 2009, che ha assolto il cittadino straniero extracomunitario AH D\ dal reato di cui al D.L. n. 286 del 1998, art. 10 bis, accertato in *Ancona il 21 settembre 2009*, perché il fatto contestato - ingresso illegale nel territorio dello Stato e permanenza illegale nello stesso - non sussiste.
2. Nel ricorso il PG ricorrente, nell'evidenziare che il giudicante aveva assolto l'imputato in ragione dell'asserita assenza di elementi probatori da cui dedurre, con ragionevole certezza, che il cittadino extracomunitario si trovasse nel territorio dello Stato oltre la scadenza del termine di legge per la regolarizzazione della sua presenza, non potendosi considerare tali ne' le precedenti foto segnalazioni del prevenuto ne' le "risultanze dei rituali penali", denuncia l'illegittimità di tale decisione impugnata per violazione di legge ed illogicità della motivazione.
A sostegno della proposta impugnazione il PG ricorrente sostiene, in particolare, che illegittimamente il giudicante aveva omesso di valutare la circostanza, emersa dall'istruttoria dibattimentale, che l'imputato era sprovvisto di qualsiasi documentazione idonea a dimostrare la regolarità del suo ingresso in Italia e della propria presenza nel territorio dello Stato (passaporto, visto, permesso di soggiorno), costituendo preciso onere dell'imputato, in quanto cittadino straniero presente nel territorio dello Stato, allegare gli elementi dimostrativi della regolarità della sua permanenza in Italia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.
Ed invero l'impugnata sentenza rivela insuperabili vizi motivazionali e violazione di legge, ove si consideri che, in tema di immigrazione, ai fini della sussistenza del reato contravvenzionale di intrattenimento illegale nel territorio dello Stato, prevedendo il D.Lgs. n. 286 del 1998 il rilascio di apposita documentazione autorizzativa per il soggiorno in Italia, è sufficiente da parte dell'accusa dimostrare che il cittadino straniero, presente nel territorio dello Stato, ne risulti sprovvisto ovvero che non sia in grado di allegare tale documentazione, essendo illogico pretendere che il PM, sostituendosi all'imputato, fornisca la prova di un fatto storico (la richiesta di un visto ovvero di un permesso di soggiorno), in tesi, mai avvenuto.
S'impone pertanto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'impugnata sentenza, con rinvio al Giudice di pace di Ancona per nuovo giudizio che sia esente dell'errore rilevato in questa sede di legittimità.
Circa l'identificazione del giudice di rinvio, va detto che manca una norma specifica che ne consenta la determinazione, ma si può enucleare la soluzione al problema dall'art. 623 c.p.p., da cui si desume il principio che, salva l'ipotesi di ricorso per saltum, regolata dall'art. 569 c.p.p., comma 4, giudice di rinvio è il giudice equiordinato a quello che ha emesso la sentenza impugnata. Ed il fatto che il legislatore in tema di impugnazioni non si sia voluto discostare dai criteri generali che presidiano la materia trova conferma nel D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 39, comma 2, che per i casi di annullamento della sentenza da parte del giudice d'appello si riporta all'art. 604 c.p.p., come archetipo, ampliando la casistica. Orbene, nel caso di specie, essendo stata emessa condanna alla sola pena dell'ammenda, il ricorso per Cassazione, come più volte affermato da questa Corte, anche alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 298 del 2008, è l'unico rimedio consentito (in termini, Sez. 4, Sentenza n. 18667 del 23/2/2004, Rv. 228359; Sez. 4, Sentenza n. 47995 del 18/9/2009, Rv. 245741), di tal che non si verifica l'ipotesi di ricorso per saltum, che avrebbe reso applicabile analogicamente - in presenza del detto vuoto normativo - l'art. 569 c.p.p., comma 4, con conseguente determinazione del giudice di rinvio nel tribunale in composizione monocratica, giudice d'appello sulle sentenze del giudice di pace ex D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 39, ed in conformità ai principi dianzi enunciati il giudice di rinvio va identificato, come si è detto, in altro giudice dell'ufficio del giudice di pace di Ancona.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Ancona.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2010