Sentenza 11 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2002, n. 1906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1906 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
IN NO01 906/02 રAULA "A" 468 REPUBBLICA ITALIAN oggetto LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Dott. Alberto SPANO' Consigliere R.G.N.10491/99 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron.4653 Dott. Pasquale PICONE Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SE NT E NZA sul ricorso proposto UD.20.11.2001 da I N A I L Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti prof. ing. Giovanni Billia, e Rita Raspanti, con i quali elett.te Antonino Catania 4476 domicilia in Roma, via IV novembre, n. 144, presso la Sede legale dell'Istituto, giusta procura speciale in calce al ricorso,
- ricorrente -
J contro 1 P IN T URE LLA G OF FREDO rapp.to e difeso dall'avv. Domenico Concetti, presso il quale elett.te domicilia in Roma, piazza Martiri di 021 giusta procura speciale in calce alBelfiore, n. controricorso, controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Macerata n. 00026/1999 del 21.01/09.02.1999, R. G. n. 00046/97, notificata il 23 marzo 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 novembre 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Rita Raspanti per l'Inail; Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 183 del 29 luglio 1997 il Pretore di Macerata rigettava la domanda proposta da RE UR contro 1'INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, diretta al riconoscimento della malattia otopatia da rumore dipendente dall'attività di lavoratore agricolo espletata anche con conduzione di mezzi meccanici (trattore). 2 Il Tribunale di Macerata accoglieva l'appello del UR, riconosceva la rendita pari alla invalidità permanente del 16% per la otopatia da rumore, e quindi complessiva, per altre invalidità già riconosciute dall'Istituto, del 21%, e condannava l'Istituto al pagamento della rendita dalla data di denunzia della otopatia come professionale;
spese del doppio grado a caricomalattia dell'Inail. Osservava il Tribunale: era stata provata l'attività di lavoro agricolo di un fondo di circa tredici ettari e di conduzione di mezzi meccanici (trattore); il consulente di ufficio nominato in primo grado aveva riconosciuto la otosensibilità del lavoratore, e, attraverso gli esami di neurosensorialità e la localizzazionelaboratorio, la e quindi la tipica cocleare della ipoacusia, caratterizzazione del danno auditivo per prolungata esposizione al rumore. Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione l'Inail con unico, articolato motivo di censura. Resiste con controricorso il UR. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l' Inail denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 66 e 74 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, 2697 c.c., e 113, 115, 116, 437 e 445 c.p.c., violazione e falsa applicazione dei 3 principi generali delle disposizioni relative alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: non vertendosi in tema di malattia professionale tabellata, rimaneva a carico dell'assicurato l'onere probatorio non soltanto dell'attività svolta e delle sue modalità rumorose, ma anche, nello specifico, di ricorrenza, durata, intensità e lesività del rumore;
il Tribunale aveva in proposito utilizzato erroneamente il criterio presuntivo per una circostanza che invece doveva essere provata con un giudizio, e quindi, con l'ausilio di accertamento tecnico, omettendo di giustificare la mancata acquisizione della idoneità lesiva dell'esposizione a rischio. Il ricorso è fondato. Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che " in tema di malattia professionale non tabellata, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso anche ad ogni utile iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi (assunzione di deposizioni testimoniali, richiesta di chiarimenti al consulente tecnico e quanto altro si appalesi opportuno) in relazione all'entità ed alla esposizione del lavoratore ai fattori di rischio" (Cass. 23/04/1997, n. 03523, e altre successive non massimate). Si è, in particolare precisato, ad integrazione dell'assunto principio, che la indagine del giudice di merito deve essere all'accertamento che sia stata proprio l'attivitàmirata lavorativa effettivamente prestata la causa della malattia alla indagine suldenunziata, in sintesi diretto collegamento causale della malattia con la prestazione lavorativa, e quindi sulle circostanze di fatto connesse alla durata e alla intensità della esposizione al rischio e alla natura e intensità, nello specifico, della rumorosità ambientale. Nella sentenza qui impugnata l'accertamento si limita al riconoscimento di attività lavorativa agricola con uso di trattore, ma di essa non si indicano contemporaneamente la durata e le modalità dell'una e dell'altro, la intensità della rumorosità del mezzo meccanico, i motivi, aldilà di convenzionali stereotipi esposti nella consulenza medico- 5 legale e fatte proprie dal giudice di appello, per i quali in concreto si è inteso ricondurre la ipoacusia riscontrata alla sola attività lavorativa esercitata dall'assicurato. Né soccorre, in tal senso, la richiamata istruttoria testimoniale e documentale (teste Chiaramoni, libretto di circolazione mezzi meccanici, consumo carburante), atteso che trattasi all'evidenza di elementi istruttori di generica rilevanza, e, quanto alla prova testimoniale, di improbabile, se non proprio certa, inidoneità a rivelare i termini necessari al giudizio di riconducibilità sopra indicati. insufficienza degliAppare evidente, pertanto, la elementi posti a fondamento della statuizione impugnata in rapporto a quelli ritenuti essenziali ai fini del riconoscimento della malattia professionale per il diritto a rendita, sicché la sentenza impugnata merita la censura addebitatele. Il ricorso, pertanto, va accolto e la sentenza va cassata;
la causa va rimessa ad altro giudice di merito che si designa nella Corte di Appello di Bologna, che provvederà al riesame nel merito della vertenza in considerazione del principio sopra enunciato e delle successive osservazioni, nonché, ai sensi dell'art. 365, terzo comma, c.p.c., al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
6 accoglie il ricorso;
cassa la la C o r t e sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Bologna. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2001. Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella Giuseppe niruperto # fiovenitlfassarelle Pt. Al IL CANCELLIERE I A S Depositato in Cancelleria D 0 S , 1 3 A . O Oggi 11 FEB. 2002 T 3 L T , 5 L R A O . S A E ' P B E L N U P IL CANCELLIEREA I S L S D E 3 I D 7 N A - I T G 8 S S - O N 1 O A E 1 P S D M I I E E A , G A O G D O R E T T E T L S T I I R N G I A E E D S L R E L O E D 7