Sentenza 8 aprile 2003
Massime • 1
In tema di estradizione dall'estero, poiché la procedura estradizionale si perfeziona con l'assenso prestato dallo Stato richiesto, la eventuale successiva revoca unilaterale della domanda da parte dello Stato italiano non vale a sollevare questi dagli obblighi internazionali derivanti dal principio di specialità, ancorché la persona interessata alla procedura sia rientrata nel territorio nazionale volontariamente o a seguito di espulsione dallo Stato di rifugiò(principio affermato dalla Corte con riferimento all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2003, n. 35695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35695 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. SOSSI MARIO PRESIDENTE
Dott. BARDOVAGNI PAOLO CONSIGLIERE
Dott. CAMPO STEFANO "
Dott. GIORDANO UMBERTO "
Dott. VANCHERI ANGELO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA TO N. IL 10/06/1943;
avverso ORDINANZA del 21/05/2002 TRIBUNALE di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. (rigetto del ricorso). OSSERVA
La difesa di RA TO ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe, emesso dal giudice dell'esecuzione su istanze dell'interessato, in riferimento ai punti seguenti:
1) la mancata esclusione, dal cumulo delle pene allo stato esecutive, di quelle per cui non era stata concessa estradizione dalla IA ai fini dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione;
2) il riconoscimento nello Stato, disposto dalla Corte d'Appello di Firenze il 15.10.1999 asseritamente senza il rispetto delle garanzie difensive prescritte dagli artt. 127 e 734 C.P.P., della sentenza di condanna francese emessa dalla Corte d'Appello di Aix en Provence il 25.11.1991;
3) il mancato rilievo della prescrizione delle pene inflitte dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza 21.6.1985, irrevocabile il 4.2.1987.
Per esigenze di semplificazione le questioni investite dal gravame vanno trattate in ordine inverso. Osserva il provvedimento impugnato che la pena detentiva complessivamente inflitta con la menzionata sentenza della Corte territoriale di Firenze irrevocabile il 4.2.1987, pari a cinque anni e sette mesi di reclusione, si sarebbe estinta per decorso del tempo ex art. 172, co. 1 e 4, C.P. al 4.4.1998; è qui superfluo rivedere "funditus" il calcolo - che correttamente deve far riferimento non alla somma, ma alle singole sanzioni applicate per ciascun reato, anche se riunito in continuazione, in tal caso previo scioglimento del vincolo (co. 6 dell'art. 172: cfr., "ex multis", Cass., Sez. I, 10/24.6.1997, Gallo) - perché ciò porterebbe ad anticipare ancora nel tempo la prescrizione delle singole pene. Afferma tuttavia il giudice "a quo" che la causa estintiva rimane nel caso di specie inoperante ostandovi il divieto di cui al co. 7 dell'art. 172 C.P.: il Piras deve infatti ritenersi recidivo infraquinquennale per effetto del riconoscimento della sentenza francese, relativa fatti commessi dal 1988 al 5.2.1989. Tale conclusione è palesemente errata: infatti, il riconoscimento della sentenza straniera ha, nell'ordinamento nazionale, efficacia costitutiva, onde solo dal momento in cui interviene si producono gli effetti previsti dall'art. 12 C.P. (cfr. Cass., Sez. IV, 10/23.4.1996, Fagnini). Ne segue che, essendo il riconoscimento avvenuto il 15.10.1999, in precedenza non esistevano i presupposti per il rilievo della recidiva, ne' quindi alcuna efficacia preclusiva poteva a tal titolo sussistere riguardo alla prescrizione anteriormente maturata. L'ordinanza impugnata va conseguentemente annullata senza rinvio quanto alle disposizioni concernenti le pene inflitte dalla Corte d'Appello di Firenze il 21.6.1985, estinte per prescrizione. Manifestamente inammissibile è invece la richiesta di annullamento del riconoscimento della sentenza straniera;
i denunciati vizi della procedura ex art. 734 C.P.P. potevano (e possono tuttora se, come affermato, la decisione della Corte d'Appello non è stata ancora ritualmente comunicata all'interessato) essere denunciati esclusivamente con il previsto mezzo di impugnazione, e non già rilevati in sede esecutiva.
Quanto infine alle questioni concernenti i limiti dell'estradizione, esse hanno importanza residuale, essendo state sollevate essenzialmente in riferimento alla pena inflitta con la ricordata sentenza 21.6.1985 della Corte di Firenze, ormai irrilevante a seguito della riconosciuta prescrizione. Poiché tuttavia nel cumulo sono inserite anche altre condanne in qualche modo influenti sul calcolo della pena complessiva da espiare (emesse dalla Corte d'Appello di Genova il 1.2.1982 e il 2.5.1983) occorre prendere in esame anche tale motivo di doglianza. Precisamente, il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti contempla le due sentenze della Corte di Genova ora menzionate, quella della Corte di Firenze già sopra esaminata e quella della Corte d'Appello di Brescia del 15.5.1987 (esecutiva il 24.10.1988); solo in riferimento a quest'ultima è stata chiesta ed accordata, fin dal 31.8.1989, estradizione dalla IA (esecuzione differita essendo l'estradando allora detenuto nello Stato richiesto). Peraltro, prima che le autorità francesi procedessero alla materiale consegna del condannato, il Ministro della Giustizia italiano ha ritirato la domanda. Secondo il giudice dell'esecuzione è così venuta meno la limitazione derivante dal c.d. "principio di specialità" (art. 721 C.P.P. o piuttosto - prevalendo le norme internazionali in forza del precedente art. 696 - art. 14 della Convenzione di Parigi resa esecutiva con L. 30.1.1963 n. 300), con la conseguente possibilità di eseguire anche le pene per cui non era stata accordata estradizione. Tale opinione non è condivisibile;
atteso il primato del diritto internazionale riconosciuto dal legislatore statuale nella materia in esame, è alla stregua dei patti e delle consuetudini internazionali che va ricostruita la disciplina dell'estradizione. Questa - consistendo in una richiesta di consegna fatta da uno Stato, per mezzo degli organi a ciò deputati secondo il proprio ordinamento, ad altra entità statuale, da quest'ultima accettata previa verifica ed a determinate condizioni - integra un negozio bilaterale che si perfezione col consenso dei contraenti, e più precisamente con la comunicazione di accoglimento fatta dalla parte richiesta a quella richiedente (cfr. art. 18 della citata Convenzione di Parigi). È perciò sempre consentito allo Stato richiedente ritirare la domanda, finché il negozio non sia perfezionato con la comunicazione del consenso dell'altra parte;
dopo tale momento, la rinuncia non potrà invece avere effetto se non vi sia adesione dello Stato richiesto, che ha interesse a preservare le limitazioni e condizioni imposte a tutela della propria sovranità e dei principi cui si ispira il proprio ordinamento. Ne segue che la revoca unilaterale della domanda da parte dello Stato italiano, essendo intervenuta dopo che le autorità francesi avevano prestato assenso all'estradizione, non ha effetto e non vale ad esentare dall'osservanza delle limitazioni previste a norma di convenzione.
Tali limitazioni sarebbero però in ogni caso venute meno, ad avviso del giudice "a quo", per effetto del successivo rientro del condannato in Italia, esso spontaneo o conseguente ad espulsione dalla IA. Al proposito va rilevato che la presenza "de facto" nel territorio nazionale del condannato, facendo venir meno la protezione offertagli dallo Stato di cui era ospite, consente normalmente il pieno esercizio della giurisdizione italiana, anche se in precedenza era stata richiesta estradizione;
tale conclusione trova però un limite quando l'atto negoziale si sia già perfezionato con la concessione dell'estradizione, non potendo una circostanza di mero fatto eliminare un obbligo internazionale assunto dallo Stato, e ciò neppure se il rientro nel territorio nazionale sia volontario, poiché la tutela offerta dal principio di specialità non è nella disponibilità della persona estradata se non in casi tassativamente previsti dalle convenzioni (cfr. Cass., Sez. VI, 11.7/11.10.1991, P.M. in proc. Farina ed altro;
Sez. I 15.2/18.3.2002, Pagano).L'ordinanza impugnata va perciò in questa parte annullata con rinvio affinché, tenuto conto dei principi sopra enunciati, il giudice dell'esecuzione riesamini lo stato dell'esecuzione escludendo le pene per le quali non è stata concessa estradizione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'esecutività delle pene di cui alle sentenze pronunciate dalla Corte d'Appello di Genova in date 1.2.1982 e 2.5.1983 e rinvia, per nuovo esame sul punto, al Tribunale di Brescia.
Annulla senza rinvio la medesima ordinanza limitatamente alla pena di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 21.6.1985, perché estinta per prescrizione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, l'08 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 SETTEMBRE 2003.