Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2003, n. 35695
CASS
Sentenza 8 aprile 2003

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In tema di estradizione dall'estero, poiché la procedura estradizionale si perfeziona con l'assenso prestato dallo Stato richiesto, la eventuale successiva revoca unilaterale della domanda da parte dello Stato italiano non vale a sollevare questi dagli obblighi internazionali derivanti dal principio di specialità, ancorché la persona interessata alla procedura sia rientrata nel territorio nazionale volontariamente o a seguito di espulsione dallo Stato di rifugiò(principio affermato dalla Corte con riferimento all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2003, n. 35695
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35695
    Data del deposito : 8 aprile 2003

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