Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2016, n. 3545
CASS
Sentenza 13 gennaio 2016

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Il reato di violazione di sigilli ha natura istantanea e si perfeziona sia con la materiale violazione dei sigilli, sia con qualsiasi condotta idonea a frustrare il vincolo di immodificabilità imposto sul bene per disposizione di legge o per ordine dell'autorità; ne consegue che lo stato di flagranza per tale reato, può essere ritenuto sussistente dal giudice della convalida con riferimento, non solo al momento della materiale rottura dei sigilli, ma anche a quello in cui l'indagato si sia introdotto o stia facendo uso dell'immobile in violazione del vincolo di indisponibilità sullo stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2016, n. 3545
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3545
    Data del deposito : 13 gennaio 2016

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